Sentenza n. 1503 – 13 ottobre 2021 – Sez. III – Pres. ed Est. Ciliberti

1. La Giurisdizione è anche del giudice amministrativo per distanze tra costruzioni
2. Sulla persistenza dell’interesse all’annullamento del permesso di costruire anche dopo l’stanza di quello in variante
3. Lasso temporale entro cui possono essere rilasciate le varianti in corso d’opera
4. Gli effetti del permesso di costruire non pregiudicano i diritti dei terzi e non si estendono ai rapporti tra privati.

1. Nelle controversie concernenti le distanze fra costruzioni o di queste dai confini vige il regime della c.d. ‘doppia tutela’, per cui il soggetto, che assume di essere stato danneggiato dalla violazione delle norme in materia, è titolare, da un lato, del diritto soggettivo al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino nei confronti dell’autore dell’attività edilizia illecita, con giurisdizione del G.O. e, dall’altro, dell’interesse legittimo alla rimozione del provvedimento invalido dell’Amministrazione, con cui tale attività sia stata autorizzata, consentita e permessa, da far valere di fronte al G.A.

2. Anche dopo la presentazione del permesso di costruire in variante, permane l’interesse del ricorrente all’annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, attesa la stretta connessione tra il titolo originario e quello variato, che rimane in posizione di sostanziale collegamento con quello originario, senza sostituirlo.

3. Le varianti in corso d’opera possono essere rilasciate anche prima dell’inizio dei lavori afferenti all’originario p.d.c., pur sempre restando nell’alveo del termine di ultimazione dei lavori, in quanto il mero rilascio di un permesso in variante all’originario permesso per costruire non fa decorrere un nuovo termine di avvio e di conclusione dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario.

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del T.U.E., il p.d.c., è rilasciato in ossequio alla clausola generale che fa “salvi i diritti dei terzi”, in quanto il provvedimento autorizzatorio in materia edilizia non incide sui distinti rapporti giuridici tra privati, che restano dallo stesso impregiudicati, e per tale ragione la P.A. non è deputata a dirimere le eventuali controversie che insorgono tra le diverse proprietà.

Sentenza 1503 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Puoi usare questi tags e attributi HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ultimi aggiornamenti

Galleria