Sentenza n. 1486 – 14 ottobre 2021 – Sez. III – Pres. ed Est Ciliberti

1. Sull’inammissibilità dell’azione risarcitoria diretta contro il dipendente pubblico che abbia esercitato le funzioni fonte del danno (fattispecie in materia di commissione giudicatrice di concorso)
2. La domanda risarcitoria proposta contro la p.A. deve essere assistita dalla prova dell’elemento soggettivo
3. I parametri di valutazione con cui il giudice amministrativo accerta la sussistenza dell’elemento soggettivo nel comportamento della p.A.

 

1. In materia di concorso pubblico, chi invochi il risarcimento danni in relazione al ritardo nell’espletamento della procedura concorsuale per la copertura di un posto non può chiamare, nel giudizio dinanzi al G.A., il presidente della commissione esaminatrice, il quale potrebbe rispondere del danno erariale soltanto dinanzi alla Corte dei conti nel caso in cui la p.A. fosse condannata al risarcimento dei danni causati dalla sua condotta nell’esercizio delle funzioni pubbliche ma non può rispondere direttamente del danno verso il danneggiato. Il G.A. non può infatti conoscere (artt. 28 e 103 Cost.) di controversie nelle quali non sia parte una p.A., o soggetto ad essa equiparato, sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di singole persone fisiche componenti un organo collegiale pubblico, cui si imputi l’adozione di provvedimenti illegittimi, è da ritenersi inammissibile.

2. La condanna al risarcimento dei danni conseguenti l’illegittima attività o l’inerzia della p.A. presuppone la prova non solo dell’illegittimità del provvedimento o del comportamento della p.A. ma anche dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) coincidente con la colpa dell’Amministrazione. Circa l’elemento dell’illecito, bisogna tuttavia avere a riferimento non già il singolo funzionario che ha assunto la paternità del comportamento o provvedimento della p.A. ma l’intera Amministrazione intesa come apparato.

3. In ordine alla domanda risarcitoria, la colpa della pubblica amministrazione va accertata in senso oggettivo, tenendo conto dei vizi che inficiano l’atto o il comportamento e, in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità delle violazioni imputabili all’Amministrazione, anche alla luce dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo, dei precedenti di giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell’apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento. Infatti l’illegittimità della condotta non necessariamente determina la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, dovendo richiedersi un quid pluris utile ad evidenziare l’imputabilità dei danni invocati a colpa dell’Amministrazione.

Sentenza 1486 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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