Sentenza n. 1459 – 11 ottobre 2021 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

1. Gli elementi costitutivi dell’azione di nullità di cui all’art. 31 comma 4 c.p.a.
2. I presupposti per la conversione azione di nullità in azione di annullamento
3. La giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria per lottizzazione abusiva e decorrenza dei termini di prescrizione dell’azione
4. La prova del danno nella domanda risarcitoria conseguente al reato di lottizzazione abusiva.

1. L’azione di nullità avverso un atto amministrativo non può essere proposta al fine di superare la decadenza dall’azione di annullabilità, pertanto deve essere rivolta avverso un atto che possa qualificarsi come inesistente o nullo, nonché proposta nel termine decadenziale di centottanta giorni, ai sensi dell’art. 31 comma 4 c.p.a.. Non ricorre, pertanto, la predetta fattispecie nell’impugnazione di provvedimenti, che, per un verso, in quanto rispondenti allo schema legale tipico dell’atto amministrativo non possono qualificarsi come inesistenti, per l’altro non risultano connotati dai vizi di nullità consistenti nell’assenza degli elementi essenziali dell’atto, nel difetto assoluto di attribuzione, o, ancora, adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi previsti dalla legge.


2. Il Giudice amministrativo nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica della domanda, coessenziale alla giurisdizione, può convertire l’azione di nullità in una azione di annullamento tipica dell’ordinamento amministrativo, laddove non sia spirato il termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione e/o conoscenza dell’atto oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 31 cpa.


3. La domanda di risarcimento del danno derivante dal reato di lottizzazione abusiva si prescrive nel termine di cinque anni, come stabilito dall’art. 2947, comma 1 c.c. e decorre dal completamento dei lavori coincidente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi.


4. Ai fini del risarcimento del danno esistenziale, in ossequio al principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., è necessario provare specificamente la sussistenza del nesso di causalità tra l’atto amministrativo e le ripercussioni subite nella propria sfera esistenziale.

Sentenza 1459 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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