Sentenza n. 1445 – 7 ottobre 2021 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Cocomile


1. Contratti pubblici – Definizione di socio di maggioranza
2. Conseguenze dell’omessa dichiarazione di procedimenti penali in corso da parte del concorrente la cui ammissione alla gara viene annullata dal Tar
3. Giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al contributo unificato per motivi aggiunti
4. Esonero del contributo unificato per motivi aggiunti in caso di mancato ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia

1. L’espressione “socio di maggioranza” come persona fisica o giuridica soggetta al controllo dei requisiti generali di partecipazione alla gara contenuta nell’art. 80, co.3, del D.Lgs. n. 50/2016 riguarda tanto il socio titolare di più del 50% del capitale, quanto i due soci titolari del 50% per ciascuno del capitale, nonché, in presenza di tre soci, quello che sia titolare del 50% del capitale.

2. Poiché non è consentito al Giudice amministrativo, ex art. 34, co.2, del c.p.a., di esprimersi su poteri della p.A. non ancora esercitati, una volta pronunziato l’annullamento dell’ammissione alla gara del concorrente che non aveva segnalato la pendenza di alcuni procedimenti penali in violazione dell’art. 80, co.5, lett. c-bis, D.lgs. n. 50/2016, non essendo prevista in tal caso l’esclusione automatica dalla procedura di gara bensì che sull’affidabilità del concorrente si esprima discrezionalmente la Stazione appaltante, gli atti di gara devono essere riconsegnati a quest’ultima affinché operi la suddetta valutazione.

3. Il Giudice amministrativo – in quanto chiamato ad esaminare il contenuto intrinseco del ricorso e dei motivi aggiunti – è dotato di giurisdizione sulla richiesta di pronunzia circa l’eventuale natura non considerevolmente ampliativa della controversia delle censure contenute nei motivi aggiunti, presupposto per l’esonero dal pagamento del contributo unificato.

4. Deve essere dichiarata l’esenzione dal pagamento del contributo unificato in caso di presentazione di motivi aggiunti che non contengano censure che amplino considerevolmente l’oggetto della controversia.

Sentenza n. 1445 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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