Sentenza n. 1385 – 22 settembre 2021 – Sez. II – Pres. ed Est. Adamo


Impugnazione del decreto di ammonimento del questore ex art. 8 D.L. n. 11 23.2.2009 e limiti del sindacato del G.a.


Il decreto di ammonimento emesso dal Questore nei confronti dell’autore di condotta rientrante nella figura del reato di stalking, quale misura cautelare e preventiva, ha quale sufficiente presupposto elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e paura. Da ciò discende l’irrilevanza dei motivi addotti dalla ricorrente a giustificazione dei propri comportamenti, in quanto appuntati non già su un carente accertamento dei fatti, quanto sulla loro valutazione da parte della pubblica sicurezza, insindacabile dal giudice amministrativo se non nei limiti della sua irragionevolezza e illogicità.

Sentenza 1385 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

 

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