Sentenza n. 100 – 12.1.2023 – Sez. II- Pres. Tricarico, Est. Allegretta

1. Contratti p.A. – Anomalia dell’offerta – Esclusione – Necessità di contraddittorio preventivo

2. Contratti p.A. – Anomalia dell’offerta – Esclusione – Motivazione e sindacato del giudice

3. Contratti p.A. – Gara – Aggiudicazione – Posizione dell’operatore economico – Aspettativa di aggiudicazione

1. Nelle procedure ad evidenza pubblica la Stazione Appaltante può escludere un’offerta ritenuta anomala esclusivamente all’esito di un contraddittorio procedimentale scritto con l’offerente e tanto a più forte ragione nei confronti del primo graduato all’esito delle valutazioni comparative già in concreto svolte dalla commissione giudicatrice.

2. E’ illegittimo un provvedimento in cui i ritenuti profili di inammissibilità dell’offerta siano stati indicati dalla commissione (e non dal RUP) solo al momento dell’atto di esclusione, senza che fosse riconosciuta una possibilità di interlocuzione preventiva durante il necessario contraddittorio.

3. Per quanto la proposta di aggiudicazione possa essere considerato un provvedimento ancora “instabile”, la posizione di impresa prima in graduatoria genera un’aspettativa qualificata alla definizione a sé favorevole del procedimento, che impone, nel caso di specie, un minimo contradditorio procedimentale sulle ragioni che la stazione appaltante ha ritenuto di porre a fondamento del mutamento di valutazioni in punto di ammissibilità dell’offerta, peraltro intervenuto successivamente all’espletamento della gara e a buste aperte.

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