Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione provvedimento sopravvenuto in esecuzione atto esecutivo di precedente provvedimento – Trasferimento di militare in servizio – Carenza di interesse al ricorso – Inammissibilità   

 
Non vi è interesse del ricorrente all’impugnazione del provvedimento con il quale viene disposto nei confronti del personale militare un cambiamento di sede o un diniego al trasferimento in altra sede in esecuzione di una sentenza d’appello che abbia declamato al legittimità  del primo provvedimento di trasferimento a suo tempo impugnato perchè ritenuto lesivo, in quanto trattasi di un atto di trasferimento che si pone quale mera esecuzione di un precedente provvedimento già  ritenuto legittimo da parte del G.A. (nel caso di specie, con sentenza definitiva).
 

N. 00806/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe La Marra, con domicilio eletto presso Adriano Garofalo in Bari, Via Manzoni, n. 15; 

contro
Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. M_DE 240940016314 emesso dal Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito in data 8/4/2015, con il quale è stato disposto il rientro del Caporal Maggiore scelto -OMISSIS- presso i Granatieri di Sardegna in Roma a decorrere dal 27/4/2015, nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali e comunque ad esso collegati ancorchè sconosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Giuseppe La Marra e Giuseppe Zuccaro;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugna l’atto M_D E24094 0016314 dell’08.04.2015, avente ad oggetto “Caporal Maggiore scelto -OMISSIS-. Esecuzione Sentenza n. 1312/2015 resa dal Consiglio di Stato in data 3.02.2015”.
La vicenda oggetto di contenzioso è relativa all’istanza di trasferimento della ricorrente da Roma in talune sedi della Puglia, a causa di gravi motivi di famiglia.
Dopo un primo provvedimento di diniego al trasferimento, impugnato dalla ricorrente e annullato dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 715/2014, lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale- ha opposto un nuovo provvedimento di diniego, prot. 1142 Cod. Id 290, dell’11.02.2014, oggetto anch’esso di gravame e ritenuto, in primo grado, elusivo del giudicato dal T.A.R. Lazio in sede di ottemperanza, con la sentenza n. 8172/2014, mentre in appello, con la citata sentenza n. 1312/2015 il Consiglio di Stato ne ha, invece, dichiarato la legittimità .
L’amministrazione, in esecuzione della sentenza n. 8172/2014 del T.A.R. Lazio, in data 01.08.2014, ha disposto il trasferimento del Caporal Maggiore scelto -OMISSIS- presso la sede di Bari, con decorrenza 20.08.2014.
A seguito della riforma di tale sentenza, in sede di appello, e della dichiarata legittimità  del provvedimento di diniego al trasferimento dell’11.02.2014, è stato disposto, con atto dell’08.04.2015, il rientro del medesimo Caporale Maggiore scelto, -OMISSIS-, presso la sede di Roma con decorrenza 27.04.2015.
Avverso tale atto, la ricorrente ha proposto ricorso deducendo la violazione di legge regolatrice il procedimento amministrativo e, in particolare, delle disposizioni proprie dell’ordinamento militare, oltre alla irragionevolezza e alla ingiustizia manifeste.
Con Decreto n. 241 del 23.04.2015 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica di sospensione dell’ordine di rientro in servizio presso la sede di Roma.
In data 30.04.2015 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito, per resistere al ricorso.
Con successiva memoria dell’11.05.2015, la ricorrente ha replicato alla difesa dell’amministrazione ed ha ribadito le argomentazioni a sostengo delle proprie pretese, fondate principalmente sull’estrema gravità  della situazione familiare.
Alla Camera di Consiglio del 14 maggio 2015, il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, attesa l’avvenuta integrazione del contraddittorio, l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
Il ricorso è inammissibile.
L’atto gravato, infatti, non ha natura provvedimentale ma costituisce mera esecuzione del provvedimento dell’11 febbraio 2014, la cui legittimità  è stata dichiarata dal Consiglio di Stato con la sentenza 1312/2015.
Ne discende che la nota dell’08.04.2015 non è autonomamente impugnabile in quanto non avente valenza pregiudizievole nei confronti della parte ricorrente.
L’effetto di definizione della procedura in senso sfavorevole al trasferimento è da rinvenirsi nel provvedimento dell’11 febbraio 2014, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla sentenza del Consiglio Di Stato n. 1312 del 12.03.2015.
Solo avverso l’atto di natura provvedimentale il personale destinatario dell’azione amministrativa può invocare, nei termini prescritti e con le modalità  previste dalla legge, i rimedi giurisdizionali e/o giustiziali, come, del resto, è avvenuto con i ricorsi definiti con le pronunce sopra citate.
L’espresso riferimento del Supremo Consesso alla possibilità  di successiva e diversa determinazione dell’Amministrazione, fino a che tale potere non venga espressamente esercitato, (esercizio comunque rimesso all’autonoma valutazione del Ministero della Difesa) non priva di validità  il provvedimento dell’11.02.2014 di diniego del trasferimento, rispetto al quale la nota dell’08.04.2015, costituisce mera esecuzione, priva di immediata efficacia lesiva.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente, dall’art. 26, comma 1, c.p.a., attesa la peculiarità  della controversia, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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