Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare ex lege n. 102/2009 – Istanza  – Decreto di rigetto – Revoca in autotutela – Cessazione della materia del contendere – Sussiste

Qualora la p.A., nel corso del giudizio di impugnazione del  decreto di rigetto di un’istanza di emersione dal lavoro irregolare revochi il diniego  in autotutela  in  applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato  (n. 7/2011) –  secondo cui la fattispecie penale della punizione dello straniero che non abbia osservato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato e le conseguenti condanne non sono più compatibili con la disciplina comunitaria del rimpatrio – deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente condanna dell’Amministrazione stessa al pagamento delle spese di giudizio.
 
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La sentenza TAR Puglia Bari, sez. II,  n. 641 – 2013 è identica nella massima.


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N. 00642/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2011, proposto da S. G., rappresentato e difeso dall’avv. Antonia De Mitrio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante 97; 

contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Bari e Questura di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Bari del 28 dicembre 2010, con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata del sig. N. M.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Antonia De Mitrio e avv. Ines Sisto;
 

Visto il provvedimento del 22 giugno 2011, con il quale la Prefettura di Bari ha revocato in autotutela il decreto di rigetto qui impugnato, prendendo atto dei principi affermati dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 7 del 2011);
Ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario avv. Antonia De Mitrio, nella misura di euro 1.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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