Ordinanza n. 9 – 13.1.2022 – Sez. II – Pres. Tricarico – Est. Ieva

La funzione di tutela preventiva dell’interdittiva antimafia va contemperata con la suscettibilità di aggiornamento del provvedimento, alle luce delle circostanze concrete

Va sospesa l’interdittiva antimafia motivata su fatti di rilevanza penale – quale la “prossimità di un cessato amministratore della società ad esponenti della faida garganica” – dalla cui contestazione in sede penale è scaturita, mesi dopo dall’emissione del provvedimento, l’assoluzione del soggetto per non aver commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione (nella specie, in sede cautelare il collegio pur non ignorando il principio dell’assenza di automatismo tra sentenza di assoluzione penale e verifica dei presupposti della c.d. interdittiva, ha valorizzato: in ordine al fumus, l’assoluzione come circostanza idonea ad aggiornare l’interdittiva rispetto alla sua idoneità a tutelare l’ordine pubblico economico, ai sensi dell’art. 91 comma 5 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159; in ordine la periculum la prova delle condizioni economiche precarie dei proprietari delle quote sociali di un’impresa destinata a modeste attività economiche).

Ordinanza n. 9 – 2022

Giuseppe De Nittis

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