La funzione di tutela preventiva dell’interdittiva antimafia va contemperata con la suscettibilità di aggiornamento del provvedimento, alle luce delle circostanze concrete
Va sospesa l’interdittiva antimafia motivata su fatti di rilevanza penale – quale la “prossimità di un cessato amministratore della società ad esponenti della faida garganica” – dalla cui contestazione in sede penale è scaturita, mesi dopo dall’emissione del provvedimento, l’assoluzione del soggetto per non aver commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione (nella specie, in sede cautelare il collegio pur non ignorando il principio dell’assenza di automatismo tra sentenza di assoluzione penale e verifica dei presupposti della c.d. interdittiva, ha valorizzato: in ordine al fumus, l’assoluzione come circostanza idonea ad aggiornare l’interdittiva rispetto alla sua idoneità a tutelare l’ordine pubblico economico, ai sensi dell’art. 91 comma 5 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159; in ordine la periculum la prova delle condizioni economiche precarie dei proprietari delle quote sociali di un’impresa destinata a modeste attività economiche).
Giuseppe De Nittis