Ordinanza n. 50 – 26.1.2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva

L’assolvimento dell’obbligo vaccinale nel contemperamento con l’interesse all’addestramento militare

Non ha ottenuto tutela cautelare il ricorrente – frequentante la Scuola allievi finanzieri – raggiunto da un provvedimento di sospensione dell’attività di addestramento con invito a provvedere all’obbligo vaccinale a seguito dell’esibizione di un certificato di esenzione vaccinale temporanea non conforme a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute – D.M.4 agosto 2021 e dunque ritenuto insufficiente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ( c.d. T.U. sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) in quanto l’interesse pubblico alla tutela della salute sui luoghi di lavoro non consente la tolleranza della presenza di allievi ingiustificatamente non vaccinati all’interno della scuola di addestramento, tanto più che tale interesse è contemperato con quello privato del ricorrente alla celere conclusione dell’attività di addestramento, da ritenersi recessivo, nella specie.

Ordinanza n. 50 – 2022

Giuseppe De Nittis

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