Ordinanza n. 463 – 18 novembre 2021 – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1.- La giurisdizione sulla pericolosità dello straniero spetta al giudice amministrativo
2. La pericolosità dello straniero deve essere comprovata da quanto emerge dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti
3. Fattispecie – La madre di un neonato non può essere espulsa nelle more della definizione del merito del l’impugnazione del relativo provvedimento

1.- Nel caso in cui un provvedimento di espulsione sia stato adottato per motivi di prevenzione del terrorismo o, più in generale, a causa della pericolosità dello straniero (nella specie, cittadina extracomunitaria con a carico un figlio di due mesi) per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la posizione giuridica dell’interessato è di interesse legittimo e la giurisdizione nella relativa controversia (art. 3, co. 4 d.l. n. 144/2005) spetta al giudice amministrativo, essendo rimessa all’Amministrazione non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva al cospetto di ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una ponderazione valutativa degli interessi in gioco.
2. E’ illegittimo il provvedimento di espulsione della cittadina extracomunitaria se la motivazione è espressa solo con riferimento ad una serie di comportamenti asseritamente tenuti in Italia dalla ricorrente, integranti illecito penale, senza ulteriori specificazioni circa i precedenti penali in relazione al certificato del casellario giudiziale e al certificato dei carichi pendenti
3. E’ sussistente il presupposto cautelare del periculum in mora per l’accoglimento della tutela cautelare avverso il decreto di espulsione impugnato della cittadina extracomunitaria, in considerazione del fatto che la ricorrente è madre di figlio minore di soli due mesi di vita che la stessa dovrebbe abbandonare laddove fosse eseguito il provvedimento.

Ordinanza 463 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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