Ordinanza cautelare n. 431 – 27 ottobre 2021 – Pres. Scafuri, Est. Fanizza

Fattispecie in materia di valutazione di equipollenza di titoli di servizio tra amministrazione militare e ordinamento civile ai fini del transito tra ruoli

In presenza di un avviso pubblico per la copertura di posti di dirigente amministrativo a tempo determinato che, da un lato, non preveda specifiche tabelle atte a definire equipollenza tra le possibili e diverse qualifiche funzionali, dall’altro, disponga che l’anzianità di servizio effettivo, di almeno cinque anni, possa essere rapportata alle “qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche Amministrazioni”, si deve ritenere che il transito del ricorrente (maresciallo capo della Guardia di Finanza) nei ruoli civili possa giustificare l’attribuzione della VII qualifica funzionale. Tale ermeneusi risulta possibile avuto riguardo alla combinata lettura del D.Lgs. 95/2017 (“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) e del D.M. 18 aprile 2002 (“Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266”). Infatti, il D.Lgs. 95/2017 equipara pienamente il grado di maresciallo capo sia nell’Arma dei Carabinieri che nel Corpo della Guardia di Finanza (cfr. Tab. G), laddove il D.M. 18 aprile 2002 associa al grado di maresciallo capo (cfr. Tab. A) la VII qualifica funzionale, permettendo così di ritenere sussistente la qualifica minima prevista dal bando, pur se nella sommaria delibazione propria della fase cautelare.

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