Giurisdizione – Criterio di riparto – Natura del provvedimento – Revoca patente di guida – Persona sottoposta a sorveglianza speciale – Giurisdizione del G.O.  

Il ricorso proposto dinanzi al Tar avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente di abilitazione alla guida, disposto nei confronti della persona sottoposta a sorveglianza speciale, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il suddetto provvedimento di revoca, infatti,  non esprime esercizio di discrezionalità  amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dall’art. 120 del C.d.S..

N. 00293/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01489/2014 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Mitrotti, Carmelo Stefanelli, con domicilio eletto presso Carmelo Stefanelli in Bari, Corso A. De Gasperi, n. 310; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. 2083/14-29690 Area III/Pat. del 31.07.2014, notificato in data 16.08.2014, con cui è stata disposta “la revoca della patente di guida cat. DE n. U1E116552L rilasciata dall’U.C.O. di Roma il 18.06.2014¦(¦” E di ogni altro eventuale documento di guida in suo possesso)”, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale se lesivo della sfera giuridica del ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Michele Mitrotti e avv. dello Stato Francesco Manzari;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con Decreto del 30 gennaio 2013 il Tribunale di Bari, Terza Sezione Penale, ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di anni due.
In conseguenza della predetta circostanza, in data 31 luglio 2014 il Prefetto di Bari, ritenuto esser venuti meno i requisiti morali previsti dall’art. 120 C.d.S., ha notificato al ricorrente il provvedimento di revoca della patente e di ogni altro eventuale documento di guida in suo possesso con l’obbligo di consegnarla entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento suddetto.
Avverso il prefato atto il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, deducendone l’illegittimità  per violazione dell’art. 120 del D.Lgs. n. 285 del 1992, eccesso di potere per illogicità , ingiustizia e sproporzionalità  manifesta, difetto di istruttoria e motivazione insufficiente.
Con atto depositato in data 29.11.2014 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e previo avviso alle parti costituite.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
In subiecta materia difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente ai precedenti giurisprudenziali che sul punto hanno chiarito che il provvedimento prefettizio di revoca della patente di abilitazione alla guida, disposto nei confronti della persona sottoposta a sorveglianza speciale, non esprime “esercizio di discrezionalità  amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma” (Cfr. Cass. SS.UU. n. 2446/2006, Cass. SS.UU. n. 22491/2010, Cass. SS.UU. n. 10406/2014; Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 1716/2011).
Dunque, alcuna discrezionalità  può rinvenirsi nell’agire non autoritativo dell’Amministrazione preposta, atteso che quest’ultima deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge prima di disporre il conseguente provvedimento di revoca della patente, sicchè, in assenza di eccezioni all’ordinario criterio di riparto basato sulla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la giurisdizione compete al giudice ordinario, essendo la posizione del privato, attinto da tale tipologia di atti, qualificabile in termini di diritto soggettivo (in questi termini Cass. SS.UU. n. 10406/2014).
Nel caso in esame il provvedimento impugnato è stato assunto in conseguenza del venir meno in capo al ricorrente dei requisiti morali previsti per il rilascio del titolo abilitativo alla guida, secondo una presunzione juris et de jure, in virtù del dettato normativo di cui al citato art. 120, cod. della Strada, atteso che, con Decreto del 30 gennaio 2013 il Tribunale di Bari, Terza Sezione Penale, ha disposto a suo carico la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Alla luce delle motivazioni esposte, la giurisdizione sulla controversia de qua non può che appartenere al giudice ordinario.
La declaratoria del difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., che sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
La peculiarità  della controversia induce a ravvisare giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
b) indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 104/2010;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria