Accesso – Verbale di udienza civile – Atto pubblico – Istanza della parte – Rigetto informale della Cancelleria  – Conseguenze 

In assenza di ragioni ostative, non può che rilevarsi il diritto della parte di un processo civile di accedere,  a mezzo di estrazione di copia autentica del verbale (che riveste natura di atto pubblico, come tale sottratto al regime di segretezza, salve ragioni di riservatezza, in questo caso palesemente non sussistenti, stante la qualità  di parte in giudizio della richiedente), i provvedimenti e l’attività  compiuta in udienza.

Pubblicato il 21/06/2018
N. 00930/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2018, proposto da 
Carmela Matera, in giudizio personalmente, domiciliata presso la Segreteria del Tar – Bari in Bari, piazza Massari, n.6; 

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege in Bari, via Melo, n. 97, presso i suoi uffici; 

Per
ottenere copia del verbale di udienza del 14.9.2017 del procedimento iscritto al n RG 11642/2015 presso il Tribunale civile di Bari;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La odierna ricorrente, in giudizio senza l’assistenza di difensore, reclama con l’atto introduttivo, l’ostensione ed il rilascio di copia conforme del verbale di udienza del 14.9.2017 del procedimento iscritto al n RG 11642/2015, presso il Tribunale civile di Bari, in cui risulta parte convenuta.
Precisa, altresì, di aver richiesto anche copia del verbale di udienza del 15.2.2018 che le è stata regolarmente rilasciata. 
Per l’ulteriore verbale per cui agisce in questa sede, gli uffici di Cancelleria del Giudice Unico, invece, rifiutano, senza precisarne le ragioni in un atto di diniego, l’ostensione ed il rilascio di copia.
Costituitasi con memoria di stile l’Avvocatura, il ricorso è stato tratto in decisione all’udienza camerale del 20.6.2018, dopo espressa richiesta del Collegio, rivolta all’Avvocatura, di evidenziare eventuali ragioni ostative all’ostensione.
Il ricorso è manifestamente fondato.
In assenza di ragioni ostative, non può che rilevarsi il diritto della parte di un processo di conoscere, a mezzo di estrazione di copia autentica del verbale (che riveste natura di atto pubblico, come tale sottratto al regime di segretezza, salve ragioni di riservatezza, in questo caso palesemente non sussistenti, stante la qualità  di parte in giudizio della richiedente), i provvedimenti e l’attività  compiuta in udienza.
Per l’effetto, deve essere ordinato alla Cancelleria del Giudice Unico Tribunale civile di Bari presso cui è incardinato il procedimento n. 11642/2015 di esibire e rilasciare copia autentica dell’atto sopraindicato, entro 5 giorni dalla comunicazione – o notificazione, se antecedente – della presente pronuncia.
Nulla per le spese processuali, non essendo la parte assistita da difensore.
Si ritiene sussistano gli estremi per la trasmissione degli atti al sig. Procuratore presso la Corte dei Conti, sede di Bari, per le determinazioni di propria competenza, ravvisandosi, in capo ai funzionari di Cancelleria competenti al rilascio di copia, gli estremi per la configurabilità  del danno erariale determinato dalla rifusione alla parte del contributo unificato. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Dirigente della Cancelleria del Giudice Unico Tribunale civile di Bari, presso cui è incardinato il procedimento n. 11642/2015 di esibire e consegnare alla ricorrente, entro 5 giorni dalla comunicazione – o notificazione, se antecedente – della presente pronuncia, copia del verbale di udienza in epigrafe indicato.
Dispone la trasmissione degli atti al sig. Procuratore presso la Corte dei Conti, sede di Bari, per le determinazioni di propria competenza, per come indicato in parte motiva.
Nulla per le spese, salva la rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Angelo Fanizza, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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