Giurisdizione – Istanza subentro alloggio ERP – Diniego – Giurisdizione del G.O. – Ragioni 

Nell’ambito del procedimento per l’assegnazione degli alloggi di ERP, terminata la fase di natura pubblicistica – per la quale sussiste la giurisdizione del G.A. in presenza di interessi legittimi – con l’attribuzione dell’alloggio, nella  fase successiva la posizione del  privato assegnatario   assume la natura del diritto soggettivo eventualmente tutelabile dinanzi al G.O.  (nella specie era in contestazione  il diritto soggettivo di subentro nella posizione del dante causa  nel contratto di locazione).


Pubblicato il 18/04/2017
N. 00401/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01631/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Maida, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Calefati n. 349; 

contro
Istituto Autonomo Case Popolari Bari – ora Arca Puglia Centrale – rappresentato e difeso dall’avv. Maricla Candeliere, con la quale elett.te domicilia in Bari, presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente alla Via F. Crispi n.85/A; 
Comune di Andria; 

per l’annullamento
della determinazione n. 1118 dell’Arca Puglia Centrale del 24/9/2015 settore amministrativo P.O. contratti, a firma del dirigente p.t. del settore, di rigetto della domanda di subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP da parte della -OMISSIS-, nonchè della nota prot. 28620/A.T. datata 1/10/2015 e notificata in data 8/10/2015 sempre della stessa Arca Puglia Centrale con cui è stata trasmessa la suindicata determinazione e nel contempo è stata diffidata la ricorrente al rilascio e riconsegna dell’immobile entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto e comunque lesivo, compresa la nota prot. 35772/AT dell’Arca Puglia centrale datata 25/11/2015 a firma del Dirigente p.t. del settore amministrativo P.O. contratti, Dott.ssa -OMISSIS- di rigetto dell’istanza della -OMISSIS- depositata il 3/11/2015, volta all’annullamento in autotutela della determina 1118 dell’Arca Puglia Centrale del 24/9/2015 a firma del dirigente p.t. del settore, di rigetto della domanda di subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP- e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la voltura del suddetto alloggio popolare;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari Bari – Arca Puglia Centrale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso notificato il 4-10/12/15 e depositato il 21/12/15, -OMISSIS-ha impugnato la nota n. 1118 del 24/9/15 (notificata il successivo 1/12/15) a firma del Dirigente del Settore Amministrativo di Arca Puglia Centrale (di seguito, solo “A.R.C.A.”) con la quale è stata respinta l’istanza finalizzata al subentro nell’assegnazione dell’alloggio ERP già  assegnato alla defunta madre della ricorrente, -OMISSIS-.
Il gravato diniego si fonda sulla riscontrata titolarità  in capo al coniuge della ricorrente di un immobile adeguato alle esigenze del suo nucleo familiare, di talchè difetterebbe il requisito dell’impossidenza previsto dagli artt. 2 e 15 l.r. n. 54/84 (e s.m.i.). 
La ricorrente assume, invece, che il predetto alloggio non possa essere considerato “ostativo” al subentro, siccome – oltre ad essere di proprietà  del proprio coniuge in regime di separazione “di fatto” – non è neppure idoneo rispetto alle esigenze del nucleo familiare, siccome, inagibile e, comunque, inadeguato in base al rapporto mq/componenti della famiglia.
2 – L’A.R.C.A. ha resistito alla domanda, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.A.
3 – Accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame con ordinanza n. 46/16, all’udienza pubblica del 12 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Re cognita plena, il Collegio ritiene di dover rimeditare il precedente convincimento in ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’adito Giudice, implicitamente manifestato in sede di delibazione sull’istanza cautelare.
4.1 – Ed invero, la più recente (ed ormai consolidata) giurisprudenza afferma che “nel complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi va distinta: a) una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario; b) una seconda fase, di natura privatistica, nella quale, poichè la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario ha una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume la natura di diritto soggettivo. Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità  dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità  giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già  sorto diritto soggettivo dell’assegnatario alla proprietà  dell’alloggio o, come avviene nel caso di specie del diritto a subentrare nella posizione del dante causa nel contratto di locazione (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III quater, 31 maggio 2016, n. 6272)” – TAR Lazio, sez. III quater, sent. 12/12/16 n. 12307.
4.2 – Da ultima, negli stessi termini, si è espressa questa Sezione che, in relazione a fattispecie riguardante un provvedimento di diniego di volturazione del contratto di affitto di casa popolare intestato a familiare deceduto, ha precisato anche che “La controversia non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante soggetto, rispetto al quale non sono stati riscontrati titoli per il subentro nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica”, (sent. 3/4/17 n. 315).
5 – Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, presso il quale la controversia potrà  essere riproposta nel termine di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatte salve le eventuali decadenze e preclusioni intervenute.
6 – Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al presente ricorso ed indica il Giudice Ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Cocomile
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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