Processo amministrativo  – Giudizio impugnatorio – Annullamento gara d’appalto – Inefficacia del contratto – Decorrenza – Fattispecie 

Ai sensi dell’art 122 del c.p.a. la decorrenza dell’inefficacia del contratto a seguito dell’annullamento integrale di una gara d’appalto può essere fissata dal Giudice tenendo conto  degli interessi delle parti e dello stato del contratto (se non sia in gioco la richiesta di subentro nè, a monte,  la possibilità  per il ricorrente di acquisire l’aggiudicazione), anche  disponendo che gli effetti del negozio vengano meno dal giorno dell’aggiudicazione della gara rinnovata in esecuzione della sentenza.

Pubblicato il 10/07/2018
N. 01068/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01173/2017 REG.RIC.
N. 01213/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Soc. Pròdeo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Domenico Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandra Leali in Bari, via Nicolò Putignani 195; 
contro
Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Bari, non costituite in giudizio; 
Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 185; 
nei confronti
Cni S.p.A., non costituita in giudizio; 
Plurima S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI costituito con la società  Omnia Service a r.l., e della Omnia Service s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Luigi D’Ambrosio ed Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23; 



sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2017, proposto da 
Gianluca Maggio, Gaetano,Lorenzo Granata, Giambattista Racanati, Nicola Nanocchio, Domenico Lucivero, Raffaella Mancini, Rosa Cecilia Giannattasio e Anna Maria Simeone, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio eletto in Bari, via Amendola n. 21; 
contro
Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 185; 
nei confronti
Plurima S.p.A., in persona del legale rappresentante in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI costituito con la società  Omnia Service a r.l., e della Omnia Service s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Luigi D’Ambrosio ed Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23; 
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1173 del 2017:
A) della deliberazione n. 1499 del 29.9.17, pubblicata sull’Albo informatico – Portale della salute (sezione Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII) il 4.10.2017 e comunicata alla ricorrente, ai sensi dell’art. 79, co. 5, lett. a, e 5-bis, d.lgs. n. 163/2006, il 5.10.2017, di aggiudicazione in via definitiva al RTI Plurima s.p.a. (mandataria) – Omnia Service s.r.l. (mandante) della “procedura aperta per l’affidamento, per un periodo di 5 anni, del servizio di ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA, presso l’A.O.U.C. Policlinico di Bari, eventualmente rinnovabile per un solo anno”;
nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o e consequenziale, ancorchè non conosciuto, e, in particolare, per quanto occorrer possa e nei limiti di quanto di interesse,
-della nota prot. n. 37605 del 15.5.2017, indirizzata alla Direzione amministrativa aziendale del Policlinico, con cui il RUP ha evidenziato e motivato l’inesistenza di elementi tali da non consentire di procedere con l’aggiudicazione definitiva al suddetto RTI;
– della nota prot. n. 69356 del 11.9.2017 sottoscritta dal Direttore Area Approvvigionamenti e Patrimonio congiuntamente al RUP, con cui la stazione appaltante ha dichiarato il “prevalente interesse pubblico” a procedere all’adozione all’aggiudicazione definitiva nonostante il contrario parere pro veritate appositamente richiesto dalla stessa stazione appaltante;
– della nota prot. n. 78473 del 10.10.2017, di riscontro alla richiesta di accesso agli atti effettuata dalla ricorrente, in cui si afferma che il RUP ha proceduto ad aggiudicare la gara senza espletare il sub-procedimento di anomalia dell’offerta;
– di tutti gli atti di disciplina della predetta “Procedura Aperta avente per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria dell’ASL Lecce. CIG 38827377ED”, e, in particolare: 
– della delibera di indizione n. 363 del 15.3.2016;
– del Bando di gara pubblicato il 1.4.2016, n. 2016/S 064-110546 e dei relativi allegati, in particolare del (a) Disciplinare di gara (b) Capitolato speciale/schema di contratto, come integrati dai quattro successivi chiarimenti resi dalla stazione appaltante;
– di tutti i verbali delle sedute di gara, con particolare riferimento a quelli delle sedute del 25.5.2016 (prima seduta – doc. 6), 20.10.2016 (doc. 8 – seconda seduta proseguita il 25.10.2016 – doc. 9 e il 3.11.2016 – doc. 11), e del 2.12.2016 (terza seduta – doc. 12);
G) della deliberazione n. 1410 del 7.10.2016, con cui è stata nominata la “Commissione Tecnica” e per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia, del contratto eventualmente sottoscritto tra il Policlinico e RTI Plurima nelle more del giudizio;
nonchè per l’accertamento e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente e, per quanto di competenza, delle controinteressate, al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati, da effettuare, in via principale, in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per equivalente, mediante il pagamento di una somma di denaro da quantificare in corso di causa anche in via equitativa, unitamente a interessi e rivalutazione monetaria;
oltre che per la condanna della stazione appaltante
a depositare in giudizio, artt. 64 e ss. e/o 46, comma 2, del codice del processo amministrativo tutti gli atti relativi alla procedura di gara de quo, avuto particolare riguardo alla documentazione e alle offerte della CNI S.p.a., anche, laddove occorra, previo annullamento, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, (H) della nota prot. n. 78473 del 10.10.2017 (doc. 18) e (I) del verbale prot. n. 78959, del 11.10.2017, con i quali il Policlinico ha impedito il pieno esercizio del diritto di accesso di Pròdeo alla documentazione di gara;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla soc. Pròdeo s.p.a. il 15 gennaio 2018: 
per annullamento di tutti gli atti già  impugnati con il ricorso introduttivo, ivi compresa la decisione della stazione appaltante di ritenere congrua l’offerta del RTI Plurima, qui censurata anche alla luce delle giustificazioni esibite in giudizio dall’aggiudicataria (già  acquisite agli atti del procedimento con richiesta RUP avanzata via PEC il 24.1.2017), e prima d’ora non conosciute dalla ricorrente;
quanto al ricorso n. 1213 del 2017:
1.- della deliberazione del Direttore generale n. 1499 del 29 settembre 2017 rep. n. 2611/2017, pubblicata il 4 ottobre 2017, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. n. 163/06 per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari;
2.- di tutti i presupposti verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso ritenuta congrua l’offerta presentata dall’ATI aggiudicatario composta da Plurima S.p.a. ed Omnia Service S.r.l.;
3.- di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero conseguente, benchè non conosciuto e comunque lesivo;
4.- del bando di gara pubblicato sulla GURI ed approvato con deliberazione n. 363 del 15.3.2016;
 

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Plurima S.p.A con Omnia Service S.r.l. e dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Domenico Gentile, avv. Massimo Ingravalle, avv. Luigi D’Ambrosio, avv. Ermelinda Pastore e avv. Giuseppe Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.a. Con bando pubblicato il I aprile 2016, il Policlinico di Bari indiceva una “procedura aperta per l’affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria dell’Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari”, per la durata di 5 anni (rinnovabile per un ulteriore anno), d’aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
Con la deliberazione del Direttore generale 29 settembre 2017, n. 1499, il servizio veniva affidato in via definitiva al R.T.I. Plurima s.p.a. (mandataria) – Omnia Service s.r.l. (mandante), che aveva offerto un ribasso del 60%.
Con il ricorso iscritto al n. 1173/2017, tale deliberazione con i restanti atti di gara è stata impugnata dalla società  Prodeo, già  gestore del servizio, la quale ha domandato altresì l’annullamento e/o la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto tra il Policlinico e R.T.I. Plurima nelle more del giudizio, nonchè l’accertamento e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente e, per quanto di competenza, delle controinteressate, al risarcimento del danno ingiusto in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per equivalente.
La concorrente, collocatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, avendo offerto un ribasso del 2,50%, deduce i seguenti motivi, così rubricati:
I. illegittimità  della mancata esclusione del R.T.I. Plurima per la carenza dei requisiti speciali di qualificazione: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 37, 41, 42 e 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 3, 11, 41, 97, 117 della Costituzione; 16 e 41 della Carta di Nizza; 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 5 del disciplinare; principi di pubblicità , trasparenza, par condicio; buon andamento eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione; contraddittorietà  manifesta e sviamento; illogicità  manifesta;
II. illegittimità  della mancata esclusione del R.T.I. Plurima nonostante la mancata corrispondenza del progetto tecnico alla legge di gara: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 11, 41, 97 e 117 della Costituzione; 16 e 41 della Carta di Nizza; 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2, 38, 48 e, 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 1, 3 e 4 capitolato; 8 del disciplinare; errore nei presupposti; difetto d’istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà  e illogicità  manifesta e sviamento; violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità  e ragionevolezza;
III. sull’illegittimità  della mancata verifica dell’anomalia, dell’incongruità  e dell’insostenibilità  dell’offerta economica del R.T.I. Plurima: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 11, 41, 97, 117 della Costituzione; 16 e 41 della Carta di Nizza; 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2, 79, 86, 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 18 della direttiva 2014/24/UE e 9 del TFUE; 8 del disciplinare e 3, 4, 5, 7 del capitolato; dei principi di tutela della trasparenza, parità  di trattamento, proporzionalità  e ragionevolezza; difetto d’istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà  e illogicità  manifesta e sviamento;
IV. sull’illegittimità  dell’intera gara: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 81, comma 2, 82 e 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 118 e 119 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, “considerando” 90 e 92 direttiva 2014/24/UE; artt. 3, 11, 41, 97, 117 della Costituzione; 16 e 41 della Carta di Nizza; 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per contraddittorietà , irragionevolezza e sviamento; violazione dei principi di buona amministrazione sotto il profilo della migliore selezione dei contraenti pubblici, della massima qualità , economicità  ed efficienza dell’azione amministrativa, trasparenza e par condicio tra i concorrenti;
V. sull’illegittimità  della nomina e della composizione della “commissione tecnica”: violazione degli artt. 97 della Costituzione, 41 della Carta di Nizza, 10 e 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per carenza d’istruttoria; sviamento.
Con i motivi aggiunti depositati il 15 gennaio 2018, la Prodeo ha ulteriormente contestato, anche alla luce dei chiarimenti relativi alla propria proposta esibiti in giudizio dall’aggiudicataria, non precedentemente conosciuti, tutti gli atti già  impugnati con il ricorso introduttivo, ivi compresa la decisione della Stazione appaltante di ritenere congrua l’offerta del R.T.I. Plurima.
Le doglianze sono così articolate:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 11, 41, 97, 117 della Costituzione; 16 e 41 della Carta di Nizza; 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2, 48, 79, 82, 83, 86, 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 118, 119 e 121 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, “considerando” 90 e 92 della direttiva 2014/24/UE e 9 del TFUE; 8 del disciplinare; 3, 4, 5, 7 del capitolato; violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza, par condicio e non discriminazione, proporzionalità  e ragionevolezza dell’azione amministrativa; difetto d’istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà , manifesta irragionevolezza e sviamento;
– violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 11, 41, 97, 117 della Costituzione; 16 e 41 della Carta di Nizza; 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 2, 48, 79, 82, 83, 86, 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 118, 119 e 121 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, “considerando” 90 e 92 della direttiva 2014/24/UE e 9 del TFUE; 8 del disciplinare; 3, 4, 5, 7 del capitolato; violazione dell’art. 30 della legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4; incoerenza logica con la determina a contrarre (atto del Direttore generale n. 363 del 15 marzo 2016); eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà ; sostanziale violazione del giudicato (art. 2909 del codice civile).
Si sono costituite l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari e la società  Plurima con la mandante del raggruppamento temporaneo, Omnia Service s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti hanno sviluppato le proprie difese in apposite memorie. In particolare, la ricorrente ha chiesto che vengano esaminati con priorità  i motivi che comporterebbero l’esclusione del raggruppamento aggiudicatario (ovvero i primi tre motivi del ricorso originario e i due motivi aggiunti) rispetto a quelli tesi all’annullamento dell’intera procedura (ovvero il quarto e il quinto dedotti con l’atto introduttivo del giudizio). 
1.b. Con il ricorso iscritto al n. 1213/2017, gli atti della stessa gara sono stati impugnati anche dai lavoratori dipendenti della società  Prodeo, come in epigrafe elencati, precedentemente adibiti allo svolgimento del servizio di archiviazione in favore del Policlinico, i quali prospettano il timore di non essere assorbiti nell’organico del nuovo gestore o comunque di non ottenere il medesimo status giuridico-economico già  goduto, in denunciata violazione dell’art. 30 della legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4.
Il gravame è affidato alle seguenti censure:
1.- illegittimità  del bando di gara e dell’aggiudicazione definitiva per violazione dell’art. 81, comma 1, 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in relazione alla necessità  giuridica di assicurare il rispetto della “clausola sociale”, imposta dalla legislazione regionale;
2.- violazione dell’art. 86, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; eccesso di potere per omessa verifica di congruità  dell’offerta, anche in relazione all’obbligo di sottoscrivere la clausola sociale in conformità  all’art. 25 della legge Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25, come sostituito dall’art. 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 e sospeso temporaneamente dall’art. 1 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 e dall’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19, nel testo risultante dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 68/2011 depositata il 3 marzo 2011 e pubblicata il 9 marzo 2011.
Si sono costituite l’Amministrazione resistente e la controinteressata.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 3 luglio 2018. 
2. Stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi, il Collegio ritiene di disporne la riunione. 
2.a. – ricorso n. 1173/2017 –
Le contestazioni saranno esaminate nell’ordine indicato dalla società  deducente (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5) e con le modalità  previste dall’articolo 120, comma 6, del codice del processo amministrativo. 
Per una migliore comprensione della controversia è utile premettere una breve illustrazione delle caratteristiche del procedimento di selezione.
L’oggetto dell’appalto viene definito dal disciplinare di gara (punto 3) come “Servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria degli Ospedali “Consorziale Policlinico” e “Giovanni XXIII”, come indicato nel capitolato speciale/schema di contratto” e precisamente nell’articolo 1 dello stesso.
Viene imposto innanzi tutto ai soggetti partecipanti di “assicurare prioritariamente l’assunzione del personale già  impiegato dalla ditta appaltatrice uscente, ai sensi dell’art. 30 della legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, e riportato nell’allegato 6 al presente disciplinare”.
I concorrenti devono possedere i requisiti di partecipazione elencati al punto 5, tra i quali quelli
“c) che abbiano effettuato nell’ultimo triennio servizi identici a quelli di gara;
d) che abbiano realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato medio annuo pari ad almeno € 570.000,00 pari al fatturato complessivo di € 1.710.000,00 per servizi identici, al netto dell’I.V.A., presso strutture pubbliche e/o private”.
In concreto, per la partecipazione alla gara i concorrenti erano tenuti a presentare un plico contenente tre buste (punto 8):
– “I. n. 1 BUSTA (A), chiusa e sigillata sui lembi riportante la dicitura “Gara per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DA DESTINARE ALL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” che dovrà  contenere un indice completo del proprio contenuto nonchè, a pena di esclusione, i seguenti documenti: (¦)”;
– “II. N. 1 BUSTA (B), chiusa e sigillata sui lembi riportante la dicitura “Gara per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DA DESTINARE ALL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. INFORMAZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE””;
– “III: n. 1 BUSTA (C), chiusa e sigillata sui lembi riportante la dicitura “Gara per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DA DESTINARE ALL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. OFFERTA ECONOMICA”.
In particolare, con la busta B dovevano essere fornite “Informazioni tecnico amministrative dettagliate, dalle quali si evincano:
· l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, della individuazione del dipendente in possesso del Diploma di Archivista o equipollente, rilasciato da Scuola di Archivistica, Paleografia e Diploma del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, dei soggetti incaricati del controllo di qualità . Dovrà  essere allegato in copia autentica il documento di Diploma. Nel caso in cui abbiano una sede di lavoro differente da quella dove è ubicato il deposito archivistico, la ditta dovrà  specificare con quali modalità  e tempi tale personale effettuerà  la prestazione lavorativa. Nel caso in cui la ditta non abbia nel suo organico un dipendente in possesso del diploma di archivista, la stessa dovrà  espressamente dichiarare l’impiego di tale figura in caso di aggiudicazione della gara;
· la descrizione del deposito e/o depositi, delle attrezzature tecniche poste a disposizione tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità , delle misure adottate dal prestatore del servizio per garantire la qualità , l’immobile dovrà  essere idoneo all’espletamento del servizio di custodia e gestione di archivi e non dovranno essere svolte altre attività  di qualsiasi genere (es. tipografia, deposito carta e materiale cartaceo diverso dalla documentazione archivistica, movimentazione merci, ecc.);
· l’indicazione del numero dei dipendenti che il concorrente utilizzerà  in tutte le fasi dell’appalto, specificando la qualifica e le ore lavorative, precisando altresì, le unità  lavorative dedicate esclusivamente alla commessa “Azienda Ospedaliera” e quella al servizio complessivo della struttura adibita a deposito; 
· la dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore del servizio disporrà  per eseguire l’appalto;
· l’ubicazione del deposito e/o i depositi e distanza dalla sede legale dell’Azienda Ospedaliera”.
La busta C doveva poi contenere l’offerta economica “formulata in euro, I.V.A. esclusa, che va indicata a parte, ed inferiore a quello a base d’asta di € 1,60 (unovirgolasessanta) a metro lineare/mese”. 
Come chiarito dall’articolo 3 del capitolato speciale,
“L’importo a base d’asta è stimato in:
�?� € 1,60 (unovirgolasessanta/00) metro lineare/mese IVA esclusa.
Si precisa che il computo dei metri lineari è dato dalla somma della larghezza del dorso dei faldoni posizionati sulla scaffalatura. 
(¦)
La stima iniziale della documentazione oggetto della gara è di circa 191.420,00 faldoni, pari a circa 29.450,00 metri lineari”.
2.a.1. – primo motivo del ricorso –
La società  Prodeo denuncia che la mandante del raggruppamento aggiudicatario, Omnia Service s.r.l., non avrebbe i requisiti di fatturato perchè ha svolto servizi analoghi e non identici. Secondo la tesi attorea, la società  avrebbe dovuto dimostrare il possesso di un fatturato medio annuo riferito a “servizi identici” svolti nel triennio (2013-2014-2015) corrispondente alla percentuale di esecuzione dichiarata (45%), ma in realtà  non è stata impegnata in attività  di archivio in favore di aziende sanitarie o comunque in tale settore, bensì ha svolto “servizi di gestione e custodia in outsourcing” per GDF Suez (società  che opera in ambito energetico) e di “gestione e custodia in outsourcing” degli archivi di alcuni Comuni.
Il rilievo non può essere condiviso.
Dagli atti d’indizione della gara e regolativi dell’appalto (bando, disciplinare e capitolato) non si evince che il Policlinico abbia inteso definire l’oggetto dell’appalto attraverso specificazioni o caratterizzazioni riferentesi allo specifico settore sanitario o al beneficiario del servizio. Nel dare risposta al chiarimento n. 1, inoltre, ha dichiarato che cioè “”per servizi identici deve intendersi servizi di archiviazione di documentazione non necessariamente riferita al settore sanitario”. Tale precisazione costituisce perciò una mera interpretazione del bando, peraltro in linea con il principio del favor partecipationis, e non rappresenta affatto, come invece sostenuto dalla ricorrente, un’integrazione o una modifica postuma degli atti d’indizione della gara. Di conseguenza, non vi è motivo di precludere il conteggio del fatturato prodotto dalla Omnia Service s.r.l. fornendo i servizi sopra indicati alla GDF Suez e ad Amministrazioni municipali.
2.a.2. -secondo motivo del ricorso –
Lamenta la Prodeo che l’esame del “progetto tecnico” presentato dal R.T.I. aggiudicatario rivela che lo stesso non fornisce le essenziali informazioni tecniche dettagliate richieste dal disciplinare e non rispetta le “modalità  di svolgimento del servizio” prescritte dal capitolato.
In realtà , le carenze e le difformità  evidenziate più che trovare conferma nelle informazioni date dalla Plurima, considerate tenendo presente il parametro costituito dal disciplinare, sembrano discendere piuttosto dalle presupposizioni e dalle conclusioni del ragionamento sviluppato dalla ricorrente.
Dalla documentazione infatti non emerge, per esempio, che l’aggiudicataria utilizzerà , nello specifico servizio in favore del Policlinico, un sistema diverso da quello della custodia in faldoni. Invero, all’uso di box la Plurima accenna solo per descrivere le modalità  di trasporto, nell’ipotesi che debba essere trasferita la documentazione non confezionata. àˆ vero che in generale la ditta usa un sistema di conservazione diverso, dato che la deducente trae dal sito internet della Plurima, ma nulla dimostra che, in violazione degli impegni espressamente presi dall’aggiudicataria, tale diverso tipo di organizzazione sia effettivamente impiegato per la documentazione del Policlinico.
Tanto vale anche per la denunciata mancanza del servizio di consulenza archivistica, vista la presenza di una responsabile laureata in archivistica, con un’ampia e qualificata esperienza risultante dal curriculum, o per l’assenza di uno specifico software per la gestione del front-office cartelle cliniche, considerato che l’applicativo offerto dalla Plurima ha la “possibilità  di creazione di diversi profili utente differenziabili dall’Amministrazione nell’operatività  e nella stessa consultabilità  dei documenti in relazione ai diversi permessi di accesso. L’applicativo permette la completa gestione del documento digitale e l’inserimento e tracciabilità  delle richieste di consultazione degli originali cartacei all’interno dell’archivio”.
Ugualmente la sede dell’archivio è chiaramente indicata e la sua distanza dal Policlinico comporta esclusivamente una diversa disciplina contrattuale in ordine al trasferimento dell’archivio storico.
In ogni caso, la Stazione appaltante nè in sede procedimentale nè in sede processuale ha lamentato lacune o incongruità  nelle informazioni o carenze nelle prestazioni.
In definitiva, perciò, il motivo deve ritenersi infondato.
2.a.3.a. – terzo motivo del ricorso; primo motivo aggiunto-
Nell’atto introduttivo del giudizio, la Prodeo censura la mancata effettuazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta economica presentata dal raggruppamento concorrente; verifica che secondo la prospettazione sarebbe stata necessaria ai fini dell’aggiudicazione, visto il ribasso (60%) e il conseguente prezzo globale di € 0,64 a metro lineare offerti da Plurima.
Premesso che le concorrenti valutate nella gara erano tre (Prodeo, Plurima e CNI), ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al procedimento non si applicava il comma 1 (“Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità  delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità  superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”), bensì il comma 3.
Secondo tale norma di chiusura, “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità  di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
In concreto, come si apprende dalla memoria del raggruppamento Plurima depositata il 2 dicembre 2017, pagine 3 e 4, “in data 24.1.2017, il RUP dott. Lovecchio (pur non essendo a tanto tenuto ex art. 86, co. 4, d. l.vo n. 163/2006) ha richiesto al RTI Plurima “di far tenere il dettaglio di tutte le componenti che hanno prodotto il prezzo globale a metro lineare/mese di € 0,64 oltre iva 22 %””.
Dal prosieguo del procedimento si evince che l’Azienda, dopo aver ricevuto la risposta dalla Plurima (in cui innanzitutto si evidenziava che nelle ultime gare indette da pubbliche amministrazioni, anche sanitarie, i prezzi al metro erano in linea con quello offerto), non ha riscontrato nella proposta del raggruppamento, come in concreto formulata sulla base delle indicazioni del disciplinare di gara e del capitolato, elementi specifici in base ai quali essa apparisse anormalmente bassa e, quindi, non essendo emersi dubbi sulla sostenibilità  delle condizioni del servizio, con la deliberazione del Direttore generale 29 settembre 2017, n. 1499, ha approvato gli atti della procedura e ha aggiudicato in via definitiva la gara alla controinteressata.
Con tale provvedimento il Policlinico, pur prendendo atto di una possibile interferenza con il contenzioso attivato dalla Prodeo dinanzi alla Sezione staccata di Lecce, definito in primo grado con la sentenza 19 gennaio 2017, n. 80 e in attesa della pronuncia del Giudice d’appello (di cui si dirà  più avanti, al punto 2.a.4.), ha comunque considerato conclusivamente che “Nella fattispecie in esame il soddisfacimento dell’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura di gara con l’aggiudicazione della medesima costituisce l’evoluzione legittima, logica, coerente e naturale della procedura, così come programmata a monte dalla stazione appaltante, con la produzione di un risultato anche economicamente molto vantaggioso;
L’annullamento della gara in autotutela non produrrebbe alcun risultato utile, determinando automaticamente una situazione di ingiustificata e reiterata proroga del contratto preesistente (in favore del PRODEO) fino all’espletamento di altra nuova procedura di gara”.
Si deve perciò escludere, anche alla luce di questa motivazione conclusiva, che nel procedimento possano ravvisarsi i vizi denunciati dalla ricorrente. 
2.a.3.b. – terzo motivo del ricorso; secondo motivo aggiunto –
La medesima ricorrente contesta l’azione amministrativa, anche con i motivi aggiunti, evidenziando una serie di aspetti che costituirebbero quelli elementi specifici in base ai quali l’offerta appariva anormalmente bassa, illegittimamente ignorati dall’Amministrazione.
In realtà , la Prodeo più che dedurre argomenti per dimostrare l’anomalia dell’offerta del raggruppamento, come effettivamente definibile attraverso le “Informazioni tecnico amministrative dettagliate”, sembra operare una verifica di sostenibilità  economica di una proposta alternativa che essa stessa ricostruisce, introducendo elementi e modalità  prestazionali che evidentemente reputa necessari nella complessiva organizzazione del servizio, ma di cui comunque il disciplinare di gara (e neppure la risposta ai chiarimenti, in specie la n. 2) non richiedeva la precisazione, in particolare nella busta B.
Nel secondo motivo aggiunto, l’interessata si sofferma poi sul nesso eziologico tra l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria e la palese sottovalutazione del costo del lavoro, che il raggruppamento Plurima avrebbe effettuato. Essa discenderebbe dalla violazione della clausola sociale contenuta all’articolo 5 del capitolato, al cui rispetto i concorrenti si erano autovincolati producendo l’apposita dichiarazione allegata al disciplinare di gara.
Al proposito, occorre chiarire alcuni aspetti della vicenda.
Una precedente gara indetta dal Policlinico per assegnare il medesimo servizio era stata annullata da questo Tribunale con sentenza della prima Sezione, 27 maggio 2015, n. 795 (confermata dal Consiglio di Stato con decisione della terza Sezione I dicembre 2015, n. 5436), perchè il bando non comprendeva la clausola sociale (contenuta oggi nell’articolo 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4), intesa nei limiti delineati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 68/2011 (che ha dichiarato illegittimo alla norma quanto alle parole «a tempo indeterminato» enella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società  affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva).
In effetti, nell’articolo 3 del disciplinare di gara è stato imposto esplicitamente ai soggetti partecipanti di “assicurare prioritariamente l’assunzione del personale già  impiegato dalla ditta appaltatrice uscente, ai sensi dell’art. 30 della legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, e riportato nell’allegato 6 al presente disciplinare”.
Nell’articolo 5, secondo comma, del capitolato speciale d’appalto viene poi specificato: “L’appaltatore dovrà  rispettare quanto previsto dall’art. 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 e s.m.i., in tema di salvaguardia occupazionale. L’organico di cui si avvale l’Appaltatore deve essere quello previsto in fase d’offerta dall’Offerente sia come numero, sia come mansioni e livello, sia come monte-ore”.
La clausola inserita nel disciplinare (che letteralmente attribuisce una priorità  nelle assunzioni ai dipendenti dalla precedente gestione) deve essere letta sistematicamente insieme con la menzionata precisazione del capitolato e con il punto 8 del disciplinare di gara, laddove, senza indicare un organico o monte-ore minimo, si prescrive che le “Informazioni tecnico amministrative dettagliate” indichino il “numero dei dipendenti che il concorrente utilizzerà  in tutte le fasi dell’appalto, specificando la qualifica e le ore lavorative, precisando altresì, le unità  lavorative dedicate esclusivamente alla commessa “Azienda Ospedaliera” e quella al servizio complessivo della struttura adibita a deposito”.
àˆ evidente perciò che la gara ha puntato, nel complesso prestazionale, più ai risultati che all’individuazione dei mezzi, materiali e umani, attraverso cui raggiungerli, lasciando al concorrente le scelte di organizzazione aziendale.
La clausola in concreto formulata (che corrisponde, a livello primario, all’articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e oggi, con diversa formulazione, all’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) perciò sembra adeguarsi all’interpretazione giurisprudenziale più recente, secondo la quale essa, conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà  di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, dev’essere intesa e applicata in modo da evitare di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’operatore economico subentrante (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 8 giugno 2018, n. 3471, ma già  in precedenza Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078; Sez. V, 7 giugno 2016, n. 2433; Sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255; 9 dicembre 2015, n. 5598; 5 aprile 2013, n. 1896; Sez. V, 25 gennaio 2016, n. 242; Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890). 
In definitiva, pertanto, anche il quarto motivo di ricorso e i motivi aggiunti si rivelano infondati.
2.a.4.- quarto motivo del ricorso –
Con il quarto motivo di ricorso la Prodeo lamenta che il Policlinico abbia irragionevolmente bandito una gara con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso” nonostante che il servizio d’assegnare comprendesse una serie di prestazioni eterogenee e complesse e che la stessa Amministrazione non avesse delineato un disegno organizzativo lasciando liberi i singoli concorrenti di configurare il servizio secondo le proprie scelte (peraltro in sè non soggette a una distinta valutazione). 
àˆ da chiarire innanzitutto che il ricorso non è tardivo, come si desume dalla sentenza dell’Adunanza plenaria 26 aprile 2018, n. 4.
Deve essere inoltre respinta l’eccezione di difetto d’interesse al ricorso, sollevata dalla controinteressata, che evidenzia come la Prodeo non abbia fornito neppure un principio di prova in ordine all’astratta possibilità  che l’eventuale rinnovazione della procedura di gara, con un diverso criterio di aggiudicazione (in specie, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa) possa determinare un esito diverso e, in particolare, vittorioso.
In realtà , la ricorrente si è classificata al secondo posto in graduatoria esclusivamente in base all’elemento del prezzo, senza che sia stata effettuata una valutazione della qualità  tecnica dell’offerta, sicchè essa vanta un sicuro interesse a che i concorrenti si raffrontino su tutti gli aspetti della prestazione promessa, eventualmente, per dimostrare la maggiore efficienza del proprio servizio ovvero (come ha del resto argomentato nei propri atti) l’insostenibilità  economica di prezzi molto più bassi del passato per soddisfare adeguatamente le richieste della Stazione appaltante, attraverso un vero progetto tecnico in quella sede specificamente e dettagliatamente esplicato.
Per la disamina nel merito della censura occorre ricordare che, in base all’articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (la cui logica invero non è stata seguita dal nuovo codice dei contratti pubblici, v. articolo 95), la scelta del criterio di aggiudicazione tra quello del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa è lasciato alla scelta delle stazioni appaltanti che dovrà  comunque privilegiare il metodo “più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto”. 
Al proposito la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui, nelle gare pubbliche, la scelta del criterio di aggiudicazione più idoneo costituisce un’espressione tipica della discrezionalità  della stazione appaltante (non necessitante una specifica esternazione) che non è censurabile se non per evidente irrazionalità  o per travisamento dei presupposti di fatto (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2014, n. 3484; 15 aprile 2013, n. 2032; 14 gennaio 2013, n. 148; Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1154).
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che anche contratti d’appalto caratterizzati da rilevanti profili di complessità  e, in particolare, anche appalti di opere pubbliche possono essere affidati sulla base del solo criterio del massimo ribasso, laddove la progettazione svolta dalla stazione appaltante sia giunta ad un grado di dettaglio tale da non richiedere, secondo valutazioni di carattere discrezionale di quest’ultima, l’acquisizione di soluzioni tecniche migliorative (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 agosto 2015, n. 4040); coerentemente è stata ammessa una gara al massimo ribasso quando il servizio, da un lato, presentava prestazioni semplici e standardizzate e, dall’altro, la stazione appaltante aveva definito le relative modalità  sia attraverso l’indicazione specifica sulle squadre e i mezzi da impiegare sia con il rinvio all’apposito regolamento comunale (Sez. V, 18 giugno 2015, n. 3121).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche occorre esaminare la censura nell’ambito della concreta strutturazione della gara.
A tal fine non è necessario soffermarsi sulla valenza (argomentativa prima che giuridica) della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. II, 19 gennaio 2017 n. 80, che ha deciso in primo grado una controversia tra la Prodeo e la Plurima (riguardante un analogo bando di gara indetta dall’Azienda sanitaria provinciale di Lecce), di cui si è occupata in ultimo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la già  citata sentenza 26 aprile 2018, n. 4. àˆ infatti evidente che già  le stesse ragioni in base alle quali sono stati respinti le precedenti censure depongono per la fondatezza del motivo in esame.
Riassumendo, il Policlinico ha bandito una gara d’aggiudicare al massimo ribasso senza prospettare un disegno organizzativo del servizio a cui il gestore dovesse adeguarsi e senza neppure precisare uno standard minimo, quantitativo e qualitativo, dei mezzi, delle apparecchiature e del personale ritenuti necessari; con ciò lasciando amplissimi spazi di scelta ai concorrenti ai quali non è stata richiesta neanche una specifica esplicitazione del complesso delle proprie opzioni in quanto non soggetto ad un’apposita valutazione tecnica, come peraltro espressamente ribadito in risposta al chiarimento n. 2. 
A testimonianza di tali caratteristiche di grande flessibilità  organizzativa è sufficiente menzionare emblematicamente il fattore costituito dal personale.
Da un esame incrociato tra la disciplina della lex specialis e il contenuto dell’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario ci si avvede infatti
a) che l’art. 5 del capitolato speciale aveva previsto che “l’appaltatore dovrà  rispettare quanto previsto dall’art. 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 e s.m.i., in tema di salvaguardia occupazionale. L’organico di cui si avvale l’Appaltatore deve essere quello previsto in fase d’offerta dall’Offerente sia come numero, sia come mansioni e livello, sia come monte-ore. Per lo svolgimento del servizio, l’Impresa si deve avvalere di proprio personale, che opera sotto la sua esclusiva responsabilità , adeguato per numero e qualifica professionale”;
b) che il progetto tecnico proposto dal sopra citato raggruppamento aveva confermato che “come previsto all’art. 5 del CSA, il RTI assumerà  preliminarmente gli operatori attualmente alle dipendenze dell’appaltatore uscente, assicurandosi che il personale inserito sia in possesso delle qualifiche professionali necessarie per lo svolgimento di tutte le tipologie di servizio richiesto”. 
In questa labile e non univoca cornice prescrittiva emerge che di fatto il servizio è stato gestito dalla Prodeo con l’impiego di 9 operatori (8 assunti a 40 ore settimanali e 1 assunto a 20 ore settimanali), mentre la Plurima utilizzerebbe 6 unità  (3 operatori a 40 ore settimanali e 3 a 15 ore settimanali), come sottolineato nei motivi aggiunti, pagina 7, e non confutato dalla stessa controinteressata.
Questo dato conferma che le prestazioni oggetto del servizio si presentino complesse e che esse possano essere organizzate con diverse formule senza che la Stazione appaltante abbia fornito un chiaro quadro di riferimento; il che ha consentito alla compagine aggiudicataria di procedere ad una significativa riduzione delle risorse umane da impiegare in sede esecutiva, che ha presumibilmente concorso al sensibile ribasso offerto in gara. 
I tratti caratterizzanti la gara conducono pertanto a ritenere fondata la censura dedotta.
2.a.5.- quinto motivo del ricorso –
Stante l’esito dell’azione demolitoria proposta, in relazione al motivo reputato fondato che comporta il riconoscimento dell’illegittimità  dell’intera procedura sin dal bando, risulta superfluo l’esame dell’ultima censura con la quale si denuncia la contrarietà  all’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, della composizione della commissione incaricata di verificare le “Informazioni tecnico amministrative dettagliate” presentate dalle ditte partecipanti. 
2.a.6.a. In conclusione, la fondatezza del quarto motivo di gravame determina l’annullamento degli atti impugnati e il travolgimento dell’intera procedura di gara.
La Prodeo ha altresì domandato la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto tra il Policlinico e il R.T.I. Plurima nelle more del giudizio, nonchè l’accertamento e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente e, per quanto di competenza, delle controinteressate, al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati, da effettuare, in via principale, in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per equivalente, mediante il pagamento di una somma di denaro da quantificare in corso di causa anche in via equitativa, unitamente a interessi e rivalutazione monetaria.
àˆ noto che, a seguito della direttiva n. 2007/66/CE (cosiddetta direttiva ricorsi) e del suo recepimento nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, la sorte del contratto stipulato in forza di un aggiudicazione poi annullata è stato espressamente disciplinato con regole poi trasfuse negli articoli 121 e seguenti del codice del processo amministrativo.
In particolare, l’articolo 121 prevede che, nei casi di gravi violazioni (che non ricorrono nella fattispecie) il giudice, nell’annullare l’aggiudicazione, dichiari anche l’inefficacia del contratto, tranne se “venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti” (comma 2).
Per tutti gli altri casi, l’articolo 122 riserva al giudice di stabilire “se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità  per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità  di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.
Alcuni degli elementi da considerare emergono con chiarezza dalle precedenti statuizioni in ordine ai singoli motivi: è infatti evidente che il ricorrente non abbia l’effettiva possibilità  di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati e che non possa subentrare nel contratto in quanto la ravvisata illegittimità  comporta l’obbligo di rinnovare la gara (Consiglio di Stato Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 854). D’altra parte, il raggruppamento temporaneo già  aggiudicatario sta svolgendo l’attività  di trasferimento, archiviazione e custodia dei documenti correnti, mentre è in corso la consegna da parte della Prodeo dell’archivio storico, sicchè l’eventuale interruzione del servizio, mentre non arrecherebbe alcun beneficio per la ricorrente cui non spetta il subentro nel contratto, comprometterebbe l’ordinato svolgimento dell’attività  amministrativa e soprattutto di quella assistenziale del Policlinico il quale non potrebbe reperire facilmente e ordinatamente i propri documenti.
Tali considerazioni incidono sulla dichiarazione d’inefficacia del contratto e soprattutto sulla sua decorrenza, nel rispetto dei parametri previsti dall’articolo 121, sicchè si dispone che gli effetti del negozio vengano meno dal giorno dell’aggiudicazione della gara rinnovata in esecuzione della presente sentenza e nel rispetto delle sue statuizioni.
2.a.6.b. La ricorrente ha infine richiesto il risarcimento per equivalente del danno (costituito dal danno emergente, dal lucro cessante e dal danno curriculare, che l’interessata si riserva di dimostrare e di quantificare) derivante dai provvedimenti impugnati e dal mancato o dal ritardato affidamento del servizio al quale, secondo la prospettazione, avrebbe titolo, come migliore offerente. 
La domanda è da respingere.
Attraverso il ricorso, infatti, la Prodeo non ha mai dimostrato che il Policlinico le abbia illegittimamente sottratto l’aggiudicazione, sicchè non può neppure dimostrare di aver subito un danno dal mancato espletamento del servizio. àˆ stato invece soddisfatto il suo interesse strumentale all’eventuale riedizione della gara, sicchè, sotto tale profilo, non residua alcun nocumento.
In mancanza di ulteriori deduzioni sul punto, deve quindi disattendersi la pretesa risarcitoria. 
2.b. Il ricorso iscritto al n. 1213/2017, proposto dai lavoratori dipendenti della società  Prodeo (maggio e altri, come in epigrafe elencati) che hanno dedotto censure vertenti sul mancato rispetto della clausola sociale, di cui alla legge regionale Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 – contestazioni analoghe a quelle contenute nel secondo motivo aggiunto della Prodeo – deve essere dichiarato improcedibile, stante l’annullamento dell’intera procedura di gara gravata. 
3. La complessità  e la novità  delle questioni affrontate giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in entrambi i giudizi.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 1173/2017 e n. 1213/2017, come in epigrafe proposto,
– accoglie il primo e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione;
– dichiara il secondo improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate in entrambi i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Primo Referendario
Lorenzo Ieva, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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