Risarcimento del danno – Gara- Esclusione – Illegittimità   – Accertata con sentenza – Domanda risarcitoria – Nesso causalità  – Assenza – Conseguenze 

E’ infondata per difetto di consequenzialità  causale la domanda risarcitoria nei confronti della Stazione appaltante che abbia escluso la ricorrente da una gara d’appalto in modo illegittimo, come accertato con sentenza passata in giudicato, laddove la stessa ricorrente, se regolarmente ammessa alla gara, non avrebbe potuto conseguire l’aggiudicazione (nella specie, la sua offerta, come è stato ricostruito dal TAR,  si sarebbe classificata all’ultimo posto in graduatoria).

Pubblicato il 05/07/2018
N. 00994/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01297/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2012, proposto da 
Guastamacchia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vito Petrarota, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, c/o St. Trevi via T. Fiore, n.62; 

contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso lo studio Rossana Lanza in Bari, via Principe Amedeo, n.26; 

per il risarcimento 
del danno subito in conseguenza del provvedimento, adottato dal Comune di Bari, di esclusione della ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione dei lavori per l’adeguamento degli impianti gas interni e delle caldaie termiche autonome per riscaldamento e produzione di acqua calda presso gli alloggi ERP di proprietà  comunale siti in Bari e Provincia, annullato dalla sentenza n.5473/04 del Tar Puglia Bari, passata in giudicato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In data 14.6.2004 il Comune di Bari ha indetto una gara da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, a misura, ai sensi dell’art. 21, comma 1 lett. a) della L. n.109/94 s.m.i., per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla L. n.46/90 degli impianti di gas interni e caldaie termiche presso gli alloggi Erp di proprietà  comunale.
Nella seduta di pubblico incanto del giorno 7.9.2004 è risultata aggiudicataria dell’appalto in parola, a titolo provvisorio, l’A.T.I. Capogurppo Idrotermica di Abbatista Nicola, a seguito di offerta in ribasso del 24,410% sull’importo a base d’asta di € 1.434.079,30; seconda classificata è risultata la Garofano Combustibili s.r.l. con il ribasso del 24,381%.
La gara è stata poi aggiudicata, in via definitiva, alla I classificata.
Nella medesima seduta di gara del 7.9.2004, la Guastamacchia s.p.a. è stata esclusa per difetto di un requisito.
A seguito di tale esclusione la società  ha proposto ricorso n. 2419/04 dinanzi al Tar Bari in data 11.10.2004 che, con sentenza n.5473/04, confermata dal CdS con decisione n. 3462/2012, ha annullato l’esclusione. 
Ritenendosi lesa dalla condotta della stazione appaltante, la Guastamacchia s.p.a. ha proposto l’odierno ricorso, con il quale chiede al Comune il risarcimento dei danni patiti derivanti dalla mancata aggiudicazione determinata dalla illegittima esclusione.
Quantifica i predetti danni nel complessivo importo di euro 176.415,95 (al netto di interessi e rivalutazione monetaria – che chiede – quantificandoli separatamente).
In particolare, l’odierna deducente, invocando la natura oggettiva della responsabilità  della Pubblica Amministrazione (tale da rendere irrilevante l’eventuale errore scusabile in ordine alla disposta esclusione), chiede il ristoro del danno consistente nel mancato conseguimento dell’utile relativo all’esecuzione dell’appalto; nonchè del danno curriculare, oltre interessi e rivalutazione.
Nel costituirsi in resistenza, il Comune ha difeso l’operato dei propri uffici, escludendo in radice la sussistenza della invocata responsabilità  derivante dalla mancata esecuzione dei lavori, dal momento che la società  aggiudicataria aveva offerto un ribasso maggiore.
Alla pubblica udienza del 20.6.2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento, secondo l’orientamento già  espresso dalla Sezione con la sentenza n. 1193/2017.
Dirimente ai fini del decidere è, infatti, il difetto di conseguenzialità  causale tra il comportamento dell’Amministrazione giudicato illegittimo con sentenza irrevocabile (pronunciata esclusione dalla gara) e il detrimento patrimoniale lamentato (conseguente alla mancata aggiudicazione).
Emerge, infatti, dagli atti di causa (primo tra tutti, lo stesso ricorso introduttivo) che, se pure la stazione appaltante l’avesse correttamente ammessa alla gara, senza disporne l’esclusione, l’odierna deducente non avrebbe potuto ottenere l’aggiudicazione.
La ricorrente, infatti, ha allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio copia della propria offerta economica, presentata in sede di gara (che l’Amministrazione dichiara custodire agli atti d’ufficio ancora sigillata, in ragione dell’esclusione).
Dalla documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente si evince che essa ha presentato un offerta pari ad € 1.173.526,88, proponendo un ribasso del 19,91%, offerto sull’importo a base d’asta di € 1.434.079,30.
L’offerta, pertanto, in base a quanto sostenuto dal Comune (con allegazione non contestata, nè smentita) sarebbe risultata, in ragione del ribasso proposto, ultima in classifica.
Trattandosi di gara con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale, è evidente che l’odierna ricorrente, non avrebbe, comunque, ottenuto la invocata aggiudicazione, dal cui difetto fa discendere il danno patito e il cui risarcimento reclama in questa sede.
La pretesa risarcitoria per cui è causa non vince, pertanto, la prova di resistenza.
Manca, in altre parole, un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. conseguente al fatto “illecito” dell’Amministrazione resistente.
Infatti, il danno di cui si chiede il ristoro non avrebbe potuto essere evitato dalla legittima condotta dell’Amministrazione, poichè all’ammissione, non sarebbe potuta mai seguire l’aggiudicazione.
Conclusivamente va escluso che il danno lamentato sia qualificabile come conseguenza del comportamento giudicato illegittimo.
Nè è possibile confutare, come ha tentato di fare parte ricorrente in sede di discussione orale, allegando l’esistenza di ulteriori riduzioni offerte, la percentuale di ribasso proposta, in quanto essa è l’unica risultante dagli atti di causa.
Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Guastamacchia s.p.a. alla rifusione in favore del Comune di Bari delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre IVA, CAP e spese generali in misura massima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Angelo Fanizza, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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