Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Dichiarazione interesse culturale – Coppia di dipinti – Proprietari diversi – Irrilevanza  – Fattispecie

L’interesse manifestato dal Ministero dei Beni Culturali nel dichiarare l’interesse culturale di una coppia di dipinti del pittore manierista veneziano Paris Bordon (“Donna con cagnolino” e “Flora”)  rispetto alla tutela congiunta dei due dipinti (che era stata ritenuta necessaria  nella relazione vista “L’ identità  della composizione e delle dimensioni”, manifestandosi l’intento di “preservarne l’indivisibilità  e insieme garantirne la permanenza in Puglia”) non giustifica che tale vincolo sia annullato in quanto, ancor prima della sua imposizione, i due dipinti erano passati nella proprietà  di soggetti diversi, considerando che ciascun dipinto, anche considerato singolarmente,  è connotato da un’evidente importanza storico artistica meritevole di tutela.

Pubblicato il 09/05/2018
N. 00679/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2015, proposto da 
Giulio Maria de Luca, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma n. 189; 

contro
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali Direzione Regionale, Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici Puglia- Bari, in persona dei rispettivi ll. rr. p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari, via Melo n. 97; 

per l’annullamento
del decreto ministeriale n. 222 del 3/11/2014, nonchè dell’allegata relazione storico-artistica e della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 3406 del 30/7/14;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e del Turismo, del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale e della Soprintendenza Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici Puglia – Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso notificato il 19-20/1/15 e depositato il 28/1/15, de Luca Giulio Maria ha chiesto annullarsi gli atti gravati e, segnatamente, il decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia n. 222/2014 recante dichiarazione di interesse culturale ai sensi del d. lvo n. 42/04 della coppia di dipinti su tela di Paris Bordon raffiguranti “Donna con cagnolino” e “Flora”, nonchè la relazione tecnica in esso richiamata per costituirne parte integrante e la comunicazione di avvio del procedimento notificatagli l’1/8/14.
Il ricorrente, articolati tre distinti motivi di ricorso, nei quali – in estrema sintesi – lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 10,13, 14 e 15 d. lvo n. 42/04, nonchè eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, chiede che sia annullata la dichiarazione di interesse, dal momento che il regime di tutela introdotto con il gravato decreto potrebbe avere ormai efficacia limitatamente ad una sola delle due opere. 
Il ricorrente documenta, infatti, che della coppia di dipinti del pittore trevigiano oggetto del decreto impugnato, quello denominato “Donna con cagnolino” è stato da lui donato alla figlia il 25/7/14 (con atto notarile prodotto), appena pochi giorni prima che gli fosse notificata la proposta di dichiarazione di importante interesse culturale ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 co. 2 lett. A) e 14 d. l.vo n. 42/04 (proposta recante data di protocollo 30/7/2014); di talchè il vincolo non avrebbe più motivo di essere siccome la “coppia” di dipinti – che l’Amministrazione intende tutelare in quanto tale, anche al dichiarato fine di assicurarne l’indivisibilità  – non è più esistente, appartenendo le opere – fin dalla data di avvio del procedimento – a due diversi proprietari.
A riprova dell’insussistenza di alcun interesse in capo al Ministero rispetto all’opera “Flora” – ancora di sua proprietà  – il ricorrente ha da ultimo versato in atti documentazione da cui si evince che il Ministero non ha ancora provveduto in via definitiva sulla sua istanza di cessione dell’opera in compensazione ai sensi dell’art. 7 l. 512/82 (“Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali”) risalente al dicembre 2015.
2 – Si sono costituiti la locale Soprintendenza per i Beni Storici ed Artistici ed il MIBACT, resistendo al gravame e deducendo che l’interesse manifestato rispetto alla tutela congiunta dei due dipinti non giustifica l’invocato annullamento del vincolo, che ben può permanere in capo al dipinto ancora in proprietà  del de Luca.
3 – Alla pubblica udienza del 19 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Il gravame non è meritevole di accoglimento.
4.1 – Nonostante nella parte conclusiva della relazione storico-artistica si dichiari che il riconoscimento dell’interesse culturale delle due tele è finalizzato a “preservarne l’indivisibilità  e insieme garantirne la permanenza in Puglia”, non sembra revocabile in dubbio che ciascuna delle due tele, anche considerata singulatim, mantenga un proprio pregio artistico, meritevole di tutela. Tanto opina il Collegio sulla scorta di una piana lettura della relazione, nella quale viene dato conto dell’importanza storico – artistica di entrambi i dipinti sotto molteplici profili:
– come testimonianza della produzione erotico-allegorica dell’artista;
– come testimonianza del legame tra la committenza pugliese e gli artisti operanti a Venezia;
– per la provenienza dalla collezione dei marchesi de Luca di Melpignano di Lecce – tra le più antiche della regione.
Tale importanza non risulta scalfita dalla “separazione” dei dipinti, benchè – indubbiamente – ulteriore pregio derivasse loro in ragione dell’ “identità  della composizione e delle dimensioni”, nonchè dalla rappresentazione della stessa modella.
4.2 – Del tutto inconferente si rivela, poi, quanto da ultimo argomentato dal ricorrente in ordine alla mancata acquisizione del dipinto “Flora” da parte del Ministero, a titolo di compensazione per il pagamento delle imposte dirette. 
Va sul punto osservato che la proposta di cessione in compensazione viene – se del caso – accolta non sul mero presupposto della qualità  di bene culturale dell’opera offerta in compensazione, ma all’esito di una complessa valutazione circa la convenienza e opportunità  per lo Stato ad acquistarla al patrimonio pubblico, anche tenuto conto del prezzo proposto (cfr. circ. MIBACT n. 23 del 17/7/15).
Pertanto, anche un’eventuale esito negativo di tale valutazione (che allo stato non risulta documentato) non sarebbe idoneo a suffragare la tesi del ricorrente circa l’assenza di interesse culturale del dipinto “Flora”, per effetto della separazione dalla tela “Donna con cagnolino”. 
5 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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