Pubblico impiego – Università  – Ricostruzione carriera – Dottorato di ricerca – Non è  computabile

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, DPR n. 382/1980 (come novellato dall’art. 23, co.1, legge n. 488/1999),  il riconoscimento del periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è operato ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza,  non già  ai fini della ricostruzione della carriera.

Pubblicato il 09/05/2018
N. 00683/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2015, proposto da Gurrieri Antonia Rosa, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Marco D’Alesio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso G. Mazzini, 50;

contro
Università  degli Studi di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
– del provvedimento di diniego del 27.7.2015 (prot. n. 18857), nella parte in cui non riconosce il servizio svolto dalla ricorrente, anteriormente alla sua immissione in ruolo come ricercatore, relativo al dottorato di ricerca (1.11.1997 – 30.10.2000);
– nonchè di ogni altro atto, presupposto o conseguente, anche di contenuto ignoto;
e per il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio relativo al dottorato di ricerca, con ordine alla Amministrazione resistente di procedere alla ricostruzione della carriera nei termini di cui al ricorso e di corrispondere alla ricorrente quanto maturato a titolo di differenze stipendiali, oltre accessori come per legge;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2018 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. – L’odierna ricorrente dr.ssa Gurrieri Antonia Rosa è ricercatore a tempo pieno ed indeterminato di Economia Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università  degli Studi di Foggia.
La stessa con domanda del 23.7.2015 presentava istanza di riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera del servizio relativo al dottorato di ricerca triennale in “Economia della popolazione e dello sviluppo” svolto presso il “Dipartimento per lo Studio delle Società  Mediterranee” dell’Università  degli Studi di Bari dall’1.11.1997 al 30.10.2000.
Con il censurato provvedimento del 27.7.2015 prot. n. 18857 (avente ad oggetto: “Riconoscimento ai fini economici e di carriera ai sensi del d.p.r. n. 382/80”) l’Università  di Foggia rigettava la richiesta con la seguente motivazione:
“In riferimento alla sua istanza, La informo che l’art. 103 del d.p.r. n. 382/80 non contempla, ai fini del riconoscimento di cui in oggetto, il servizio (dottorato di ricerca) da Lei prestato anteriormente all’immissione nel ruolo dei ricercatori universitari.”.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Gurrieri censurava il citato provvedimento del 27.7.2015.
Invocava altresì il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio relativo al dottorato di ricerca con ordine alla Amministrazione resistente di procedere alla ricostruzione della carriera nei termini di cui al ricorso e di corrisponderle quanto maturato a titolo di differenze stipendiali, oltre accessori come per legge
Deduceva un’unica censura così sinteticamente riassumibile:
– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 28/1980 e dell’art. 103 d.p.r. n. 382/1980; illegittimità  del provvedimento impugnato per omessa o contraddittoria motivazione e per disparità  di trattamento: in virtù del combinato disposto degli artt. 103, comma 3 d.p.r. n. 382/1980 e 7 legge n. 28/1980 la istante avrebbe diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio relativo al dottorato di ricerca; diversamente, opinando si porrebbero dubbi di legittimità  costituzionale dell’art. 103, comma 3 d.p.r. n. 382/1980, nella parte in cui prevede il riconoscimento, unicamente ai fini previdenziali, del periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (con implicita esclusione del riconoscimento di detto periodo ai fini della carriera), per disparità  di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. rispetto al servizio reso come assegnista di ricerca, borsista CNR ovvero dottorando all’estero (tutte attività  previste dall’art. 7 legge n. 28/1980 richiamato dall’art. 103, comma 3 d.p.r. n. 382/1980, attività  per le quali l’equiparazione ex art. 103, comma 3, prima parte d.p.r. n. 382/1980 è contemplata anche ai fini della carriera).
2. – Si costituiva l’Università  degli Studi di Foggia, resistendo al gravame.
3. – Nel corso dell’udienza del 28 marzo 2018 la causa passava in decisione.
4. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso sia da respingere in quanto infondato.
4.1. – Invero, il riconoscimento del periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è operato dall’art. 103, comma 3 d.p.r. n. 382/1980 (come novellato da ultimo dall’art. 23, comma 1 legge n. 488/1999) ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente:
«Ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività  effettivamente prestata nelle università  in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonchè, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente.».
La nuova formulazione dell’art. 103, comma 3 dpr n. 382/1980 risale – come detto – al 1999.
L’originaria formulazione della disposizione in commento non prevedeva alcuna equiparazione del periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca:
«Ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività  effettivamente prestata nelle università  in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.».
Solo a seguito dei due interventi legislativi del 1999 (legge n. 4/1999 e legge n. 488/1999) si giunse alla limitazione del riconoscimento del periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
Pertanto, il legislatore con l’ultimo intervento normativo (legge n. 488/1999) ha chiaramente inteso limitare l’equiparazione ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza e non già  ai fini della ricostruzione della carriera.
Stante la chiarezza della previsione vigente non è possibile operare una differente interpretazione.
Pertanto, in base all’attuale testo dell’art. 103, comma 3 d.p.r. n. 382/1980 non è possibile accogliere la domanda della ricorrente e quindi il provvedimento impugnato costituisce corretta applicazione della disposizione in esame.
Nè è possibile accogliere la domanda di parte ricorrente finalizzata alla rimessione della questione di legittimità  costituzionale dell’art. 103, comma 3 d.p.r. n. 382/1980, nella parte in cui contempla il riconoscimento unicamente ai fini previdenziali del periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (con implicita esclusione del riconoscimento di detto periodo ai fini della carriera), per disparità  di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. rispetto al servizio reso come assegnista di ricerca, borsista CNR ovvero dottorando all’estero (tutte attività  previste dall’art. 7 legge n. 28/1980 richiamato dall’art. 103, comma 3 d.p.r. n. 382/1980, attività  per le quali l’equiparazione ex art. 103, comma 3, prima parte d.p.r. n. 382/1980 è sancita anche ai fini della carriera).
Invero, come evidenziato da Corte cost. n. 480/2002 con riferimento ad analoga questione sorta in relazione alla figura del professore a contratto:
«¦ che la figura del professore a contratto, della quale il TAR rimettente lamenta una discriminazione incostituzionale, è disciplinata, dagli artt. 100, primo comma, lettera d), e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980, secondo modalità  di affidamento e di svolgimento dell’insegnamento caratterizzate dall’assenza di una qualsiasi forma di selezione concorsuale, dalla durata limitata del rapporto (di norma annuale e non rinnovabile più di due volte) e dalla conformazione privatistica dello stesso (v. l’art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, cui gli artt. 100 e 116 fanno rinvio quanto a modalità  e contenuto del contratto);
che, coerentemente con l’anzidetta disciplina della peculiare tipologia di insegnamento, affidato dalle Università  a soggetti provenienti da categorie extra-universitarie (art. 25 citato) nonchè attivato sul presupposto dell’impossibilità  di provvedere, nelle facoltà  e nei corsi di nuova istituzione, attraverso modalità  “ordinarie” [art. 100, primo comma, lettere a), b) e c)] ovvero dell’impossibilità  di coprire gli insegnamenti vacanti con gli incarichi in corso in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneità  per professori associati (art. 116), la disciplina di riforma universitaria esclude la figura del professore a contratto dall’inserimento nella carriera universitaria, e ciò diversamente da quanto è stabilito in generale per le categorie di personale universitario assunte dal giudice a quo a termini di raffronto, connotate tutte da forme di selezione pubblica e collegate alla previsione di posti nell’ambito della struttura universitaria (v. gli artt. 50 e 58 del d.P.R. n. 382, per l’inquadramento rispettivamente nelle fasce dei professori associati e dei ricercatori universitari in sede di “prima applicazione del [presente] decreto”); ¦».
Ed invero lo svolgimento dell’attività  di dottorato di ricerca con riferimento al periodo fatto valere nel presente giudizio (1997-2000) non è per sua natura caratterizzato dall’inserimento nell’ambito della struttura universitaria all’esito del superamento di una “selezione pubblica”.
Ne consegue che non vi è motivo – alla luce dell’insegnamento della giurisprudenza costituzionale in precedenza citata – per una totale equiparazione di detto periodo ai fini della ricostruzione della carriera, mentre il riconoscimento ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza dell’attività  in esame costituisce una legittima scelta del legislatore del 1999 non censurabile sotto il profilo della manifesta irragionevolezza nella parte in cui il riconoscimento non è esteso anche ai fini della carriera.
5. – Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
6. – In considerazione della peculiarità  e novità  della questione affrontata, sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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