Istruzione pubblica – Esami di Stato  – Voto – Mancata applicazione del bonus integrativo – Art.3, co.6, l. n. 425/1997 – Illegittimità  – Ragioni 

Ove la Commissione per l’esame di Stato, nello stabilire il criterio per l’assegnazione discrezionale  del bonus integrativo di punteggio di cui all’art.3, co.6, l.n. 425/1997, si sia  autovincolata a  concederlo in presenza di almeno due dei tre elementi di merito dalla stessa prefissati (originalità  del percorso, omogeneità  nella valutazione delle prove e padronanza degli argomenti trattati), in tal caso è tenuta alla concessione del bonus se sia riscontrabile la presenza di due dei suddetti elementi di merito (nella specie il TAR ha ritenuto pacifico che il candidato avesse dimostrato la padronanza degli argomenti trattati, nonchè di aver conseguito  una valutazione delle prove omogenea  – 30/30 nella prova orale,   15/15 in due prove scritte e 13/15 nell’ultima – considerato che si tratta di votazioni molto elevate che denotano l’assenza di lacune  nella preparazione dello studente, meritevole, con l’applicazione del bonus,  dei 100/100 in luogo degli 98/100 illegittimamente attribuiti).

Pubblicato il 26/04/2018
N. 00632/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01403/2013 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2013, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero e Fabio Cardanobile, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Lucera N. 4, Palazzo Salandra; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, III Commissione D’Esame del Liceo Statale Fermi di Spinazzola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento del giudizio e del voto attribuito alla ricorrente dalla III Commissione operante presso il Liceo Fermi di Spinazzola, resi noti il giorno 5.7.2013, nella parte in cui viene determinato in 98/100 e non già  in 100/100 o comunque nella superiore misura risultante dalla rideterminazione del voto sulla base delle integrazioni di cui all’art. 3 co. 6, L. n. 425/1997 e art. 4, co. 7. del D.P.R. 323/1998;
– di ogni altro atto connesso, preliminare e presupposto;
 

Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale per conto delle amministrazioni intimate;
Visto le memorie difensive;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica (di “smaltimento arretrato”) del giorno 21 febbraio 2018 il Pres.Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente si duole del giudizio e del conseguente voto attribuito in sede di esame conclusivo, al termine dell’anno scolastico 2012 2013, di 98 anzichè 100 (su cento).
A sostegno del gravame l’interessata deduce i vizi del difetto di motivazione, dell’evidente disparità  di trattamento e della illogicità  ed arbitrarietà  della condotta della commissione giudicatrice, evidenziando la mancata attribuzione del bonus integrativo di cui all’art. 3, comma sei, della legge n. 425/1997.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
L’istanza cautelare è stata accolta (ord. n. 738/2013 e n. 432/2014).
Alla pubblica udienza del 21.2.2018, di smaltimento arretrato, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
La ricorrente lamenta la mancata attribuzione del cd. bonus integrativo di cui alla succitata norma, negatole immotivatamente dal provvedimento impugnato ed anche successivamente in riscontro dell’ordinanza cautelare di riesame disposta da questo Tribunale.
In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità  sollevata dalla difesa erariale per l’omessa impugnativa di quest’ultima rideterminazione, atteso che essa, lungi dal costituire un nuovo provvedimento frutto di autonoma rinnovata istruttoria e motivazione, si è limitata a dare esecuzione all’ordinanza cautelare di riesame, confermando il precedente giudizio negativo, di cui ha peraltro – questo sì in maniera inammissibile – integrato la motivazione in ordine alla mancata attribuzione del “bonus”. 
Nel merito, non può che confermarsi quanto osservato dal Tribunale in sede cautelare.
Invero, sebbene l’attribuzione del ripetuto bonus costituisca espressione di una facoltà  della Commissione di esame, nella specie tale potere discrezionale non risulta essere stato esercitato in conformità  alla ratio sottesa alla normativa di riferimento e tantomeno in modo imparziale, tenuto conto degli altri casi in cui invece il punteggio aggiuntivo è stato riconosciuto.
Valga il vero.
Dalla relazione allegata alla memoria erariale risulta che la Commissione si era autovincolata all’attribuzione del voto integrativo in presenza di almeno due dei tre elementi dalla stessa prefissati(verbale n.9/2013 del 21.6.2013), vale a dire originalità  del percorso, omogeneità  della valutazione delle prove e padronanza degli argomenti trattati.
Orbene, riconosciuto all’interessata la “padronanza degli argomenti trattati” – che peraltro non poteva essere messo in discussione stante l’alta votazione riportata nelle prove – le è stato negato – oltre che “l’originalità ” – anche l'”omogeneità “.
Tale valutazione, alla luce del punteggio conseguito nelle prove d’esame – in tutte pari al massimo (30/30 nella prova orale e 15/15 in due prove scritte) salvo 13/15 nella terza prova scritta – oltre che non assistita da alcuna motivazione (anche in sede di rideterminazione esecutiva dell’ordinanza cautelare), non pare condivisibile, atteso che tale locuzione non può intendersi come identità  dei voti – tanto più, come nella specie, allorchè questi sono stati massimi – bensì come una sostanziale parità , tale da non comportare oscillazioni di rendimento.
Ne consegue che la ripetuta omogeneità  non può che essere ravvisata nella specie, ove si ripete la ricorrente ha conseguito in un’unica prova un voto solo leggermente inferiore al massimo riportato in tutte le altre, confermando così la globale valutazione positiva.
D’altro canto, proprio la lieve flessione in questa prova avrebbe vieppiù configurato il presupposto per l’applicazione del “bonus”, la cui ratio è volta proprio a compensare quei candidati che, pur meritevoli, hanno registrato un calo di rendimento nell’esecuzione delle prove d’esame.
Del pari “non risulta chiaro come in relazione ad una medesima prova sia possibile attribuire valutazioni difformi avuto riguardo ad uno stesso parametro e da parte del medesimo organo valutativo:infatti, l’originalità  dei collegamenti tra gli argomenti trattati dalla-OMISSIS-, pur essendo apprezzati con giudizio di estremo favore in sede di valutazione del colloquio con l’attribuzione del massimo punteggio previsto per tale criterio (7/7), sono poi stati considerati inidonei ai fini dell’attribuzione del bonus, proprio con riguardo all’originalità  del percorso scelto dalla candidata, che ha toccato in sequenza logica aspetti relativi alle varie discipline d’esame” (ord. n. 432/2014).
L’operato della commissione appare ancora più illogico ed arbitrario se raffrontato alle situazioni di altri alunni (cfr. ricorso), cui è stato attribuito il “bonus” in presenza di votazioni sicuraamente inferiori rispetto a quella della ricorrente, unica ad aver conseguito il maggior punteggio, sia a livello di credito scolastico sia nelle prove d’esame.
E’ evidente che, a tutto concedere, il “bonus” integrativo, in quanto volto a compensare lievi cali di rendimento, non potrebbe mai assurgere ad elemento che annulla le differenze di merito.
Analogamente non risulta sufficientemente motivato il differente trattamento in relazione al suddetto criterio dell’originalità , non avendo la commissione precisato in che termini nel tema e negli argomenti scelti dai candidati ammessi al bonus fossero emersi i necessari caratteri di novità , ritenuti invece altrettanto genericamente assenti nell’operato della ricorrente. 
Infine l’ulteriore irrazionalità  si desume dalla circostanza che il voto integrativo necessario all’interessata per conseguire l’agognato 100 su 100 era limitato – sui 5 disponibili – a soli 2 punti, quindi palesemente spettanti alla luce dei brillanti risultati riportati dalla candidata nella carriera scolastica e nelle prove d’esame.
 

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-sede di Bari, sezione Prima
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe.
Le spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00.=(duemila) sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, la quale ha altresì l’obbligo di rifondere alla ricorrente quanto da questa anticipato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ¦¦¦¦.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria