Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Avvalimento di garanzia – Mancata indicazione dei beni oggetto di prestito – Irrilevanza – Ragioni 

Nell’avvalimento di garanzia, che non riguarda il prestito di beni materiali ma la messa a disposizione del fatturato specifico (o globale) da parte dell’ausiliaria nei confronti della concorrente, è sufficiente che dal testo del contratto e della dichiarazione di avvalimento emerga che l’esecuzione dell’appalto risulti garantita con la complessiva solidità  finanziaria ed esperenziale della ausiliaria.

Pubblicato il 23/04/2018
N. 00619/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2017, proposto da 
Links Management And Technology S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Calò, con domicilio eletto presso il suo studio in Lequile, via Lecce, n. 45 e dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26; 

contro
Adisu Puglia – Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour, n. 31; 

nei confronti
Sim Nt S.r.l. in R.T.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola n. 21; 
In4matic S.r.l. non costituita in giudizio; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. – della determinazione n. 110 del 26 settembre 2017 sub doc. 18 (comunicata tramite pec in data 28 settembre 2017 con nota prot. n. 2012 sub doc. 19) di aggiudicazione definitiva della “Procedura aperta per l’acquisizione del sistema informativo per la gestione integrata di benefici e servizi finalizzati alla tutela del diritto allo studio universitario” – C.I.G. 7047537383 in favore del costituendo R.T.I., primo classificato, composto da SIM NT S.r.l. (P.IVA 04863810729) e IN4MATIC S.r.l. (P.IVA 01972110181);
2. – del verbale di gara n. 1 del 10 luglio 2017 sub doc. 10, con cui la Commissione Giudicatrice di gara, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa prodotta dal R.T.I. costituendo tra SIM NT S.r.l. (P.IVA 04863810729) e IN4MATIC S.r.l. (P.IVA 01972110181), ha ritenuto il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ed ha dichiarato “il concorrente ammesso”;
3. – del verbale di gara n. 6 del 5 settembre 2017 sub doc. 15, con cui la Commissione Giudicatrice di gara, dopo aver esaminato la documentazione inviata dal R.T.I. costituendo tra SIM NT S.r.l. (P.IVA 04863810729) e IN4MATIC S.r.l. (P.IVA 01972110181), a giustificazione della riscontrata anomalia dell’offerta, ha concluso con una valutazione positiva di congruità  ed ha proposto l’aggiudicazione in favore del detto R.T.I.;
4. – di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale del procedimento indicato, ivi compresi tutti gli atti prodromici e conseguenti della procedura e di ogni altro atto antecedente, preordinato e consequenziale.
Per la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta nei confronti del costituendo R.T.I. composto da SIM NT S.r.l., in qualità  di capofila, e da IN4MATIC S.r.l., in qualità  di mandante e di tutti i provvedimenti impugnati, nonchè inibire, la stipulazione del contratto ove non ancora stipulato;
Per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto, qualora stipulato dalla Stazione appaltante con le società  ritenute aggiudicatrici, prendendo atto della disponibilità  della ricorrente a subentrare nella titolarità  del contratto;
– ovvero, per l’ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non ritenesse di dichiarare l’inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato, condannare la Stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che sarà  quantificata in corso di causa, o comunque determinata in via equitativa.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Adisu Puglia – Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e di Sim Nt S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. – La ricorrente, con ricorso notificato il 28.10.2017 e depositato il 13.11.2017, in quanto seconda classificata, impugna la determinazione n. 110 del 26 settembre 2017 di aggiudicazione definitiva della “Procedura aperta per l’acquisizione del sistema informativo per la gestione integrata di benefici e servizi finalizzati alla tutela del diritto allo studio universitario”, con cui la gara è stata aggiudicata da ADISU Puglia all’R.T.I. SIM NT -IN4MATIC.
1.1. – Contesta, in particolare, l’ammissione alla procedura della Sim Nt s.rl., ritenendo viziato il contratto di avvalimento stipulato con IN4MATIC s.r.l. per genericità .
Le doglianze si fondano, in estrema sintesi, sul presupposto che l’ausiliata SIM NT srl e ausiliaria IN4MATIC non abbiano indicato in maniera specifica i mezzi e le risorse messe a disposizione, così come chiesto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Sostiene che il contratto di avvalimento, in quanto avente ad oggetto il prestito del requisito di capacità  tecnica e professionale, avrebbe richiesto la specificazione del concreto trasferimento delle risorse, dei mezzi e delle procedure prestate e del Know How messo a disposizione.
Non ritiene ostativa alla nullità  del contratto di avvalimento, in quanto privo della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione, il fatto che la relativa previsione normativa sia stata solo di recente inserita come ultimo periodo all’art. 89 del d.lgs 50/2016, dall’art. 56 comma 1 lett.a), n. 2 d.lgs. 56/2017, rinvenendo comunque un supporto normativo in tal senso anche nell’art. 88 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 163/2006. Analogamente per quanto concerne la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 4 novembre 2016, n. 23, in quanto afferma che nel caso in esame nessuno dei documenti prodotti consentirebbe di determinare l’oggetto del contratto. 
1.2. – Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e dei principi sottesi alla verifica dell’anomalia. Il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere sotto vari profili.
La ricorrente ritiene, altresì, l’insostenibilità  dell’offerta presentata dall’aggiudicataria a causa dell’applicazione di un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi di cui alle Tabelle Ministeriali. 
Chiede, a fronte dell’illegittimità  dell’operato della stazione appaltante, come ristoro in forma specifica, l’aggiudicazione della gara e/o il subentro nel contratto.
Chiede, altresì, consulenza tecnica per la verifica del costo del lavoro medio giornaliero sotteso all’offerta economica dell’aggiudicatario.
2. – Si sono costituite in giudizio, in data 22.11.2017, la controinteressata SIM s.r.l. in R.T.I. e in data 25.11.2017 A.DI.SU. Puglia.
3. – L’amministrazione, con memoria del 26.11.2017, ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per avere la ricorrente cumulato l’impugnazione sia avverso l’ammissione che l’aggiudicazione dell’R.T.I. controinteressato, in ritenuta violazione delle previsioni di cui all’art. 120 c.p.a., con particolare riferimento a quelle relative al cd. rito super accelerato (art. 120 c.p.a., commi 2-bis e 6-bis, per l’impugnazione delle ammissioni) e a quella relativa al rito cd. accelerato (art. 120 c.p.a., comma 2 per l’impugnazione dell’aggiudicazione). Solleva per questo eccezione di tardività  dell’impugnazione dell’ammissione di cui al primo motivo di ricorso. Sostiene che il dies a quo della decorrenza del termine dei trenta giorni previsto per l’impugnazione dell’ammissione coinciderebbe con il giorno 10.7.2017, data in cui si è svolta la seduta pubblica relativa all’ammissione alla gara, cui ha partecipato anche un rappresentante della ricorrente all’uopo espressamente delegato (ha depositato in atti copia della delega). La notifica del ricorso, avvenuta il 28.10.2017, sarebbe per questo tardiva. 
3.1. – Ha, inoltre, argomentato a favore dell’infondatezza nel merito del ricorso, con specifico riferimento alla validità  del contratto di avvalimento di cui si è avvalsa l’aggiudicataria (primo motivo). Ha sostenuto, a riguardo, che si tratti di avvalimento di garanzia e non operativo, che non richiede, quindi, un elenco dettagliato di beni, strumenti e personale posto a disposizione, ritenendo che abbia la sola funzione di ampliare lo spettro di responsabilità  per la corretta esecuzione dell’appalto. Aggiunge che in ogni caso al contratto è stato allegato un documento in cui viene dettagliato il prestito del requisito. 
3.2. – Con riferimento alla contestazione riferita al costo medio orario del personale indicato dalla controinteressata di cui al secondo motivo, ritenuto inferiore a quello delle Tabelle Ministeriali, la stazione appaltante richiama le articolate giustificazioni prodotte in data 28.8.2017 dalla ditta controinteressata, avverso le quali la ricorrente non ha sollevato alcuna censura. Si è opposta anche alla domanda risarcitoria e a quella istruttoria.
4. – Con memoria del 27.11.2017, la controinteressata SIM NT s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per tardività  con riferimento ai termini previsti dall’art. 120, comma 2 -bis, c.p.a., per il rito super accelerato. Afferma che pur non risultando che la stazione appaltante abbia provveduto alla pubblicazione delle ammissioni ed esclusioni sul profilo del sito internet, la ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’ammissione partecipando un suo delegato alla riunione del seggio di gara del 10.7.2017.
5. – Con ordinanza n. 445 del 30.11.2017 è stata respinta l’istanza cautelare.
6. – In data 29.3.2018, l’A.DI.SU. Puglia ha depositato copia del contratto di appalto del 7.12.2017 stipulato con l’ATI Sim nt s.r.l. e la Info4MAtic s.r.l.
7. – Le parti hanno successivamente depositato memorie per ribadire le reciproche posizioni, ivi compresa una relazione tecnica da parte di LinKs Management.
8. – Alla pubblica udienza del 19 aprile 2018, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. – Il presente giudizio ha ad oggetto la procedura aperta per l’acquisizione del sistema informativo per la gestione integrata di benefici e servizi finalizzati alla tutela del diritto allo studio universitario, per un importo a base d’asta pari ad € 610.000,00, indetta con bando di gara CIG 7047537383 del 14.4.2017 dalla Agenzia regionale per il diritto allo Studio Universitario della Puglia (di seguito anche ADISU), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con la determinazione n. 110 del 26.9.2017, oggetto di impugnazione, la gara è stata aggiudicata all’R.T.I. SIM NT -IN4MATIC.
10. – Preliminarmente, debbono essere superate le eccezioni di inammissibilità  e tardività  del ricorso, sollevate dalle parte resistenti, confermando l’orientamento espresso dal Collegio in sede cautelare (ord. n. 445 del 30.11.2017), per non avere la Stazione appaltante pubblicato nè comunicato alcun provvedimento di ammissione o esclusione dei concorrenti, sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.), (cfr. TA.R. Bari sez. III, sent. 340 del 5.4.2017; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 09-05-2017, n. 5545).
Ad ulteriore conferma è sufficiente richiamare alcune delle ultime pronunce del Consiglio di Stato secondo cui “l’onere di immediata impugnativa dell’altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l’aggiudicazione, prevista dal comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a. è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perchè diversamente l’impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso al buio”. (Cons Stato, sez. III, 26.01.2018, n. 565). 
E ancora, in replica al rilievo della presenza della ricorrente alla seduta pubblica relativa all’ammissione del 10.7.2017, che “non può ritenersi sufficiente a far decorrere l’onere di impugnare il provvedimento di ammissione alla gara la mera presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui viene decretata l’ammissione, in mancanza della specifica prova della percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità  che, ove sussistenti, possano aver inficiato le relative determinazioni” (Cons Stato, sez. III, 27.3.2018, n. 1902).
Nel caso in esame la prova specifica non può ritenersi fornita attraverso il rinvio al verbale n. 1 del 10.7.2017, in quanto dallo stesso non si desume alcun elemento del contratto di avvalimento prodotto dal R.T.I. aggiudicatario.
11. – Ogni ulteriore approfondimento delle questioni preliminari è comunque irrilevante, essendo il ricorso infondato nel merito.
11.1. – La ricorrente ha fondato il primo motivo di ricorso sulla genericità  del contratto di avvalimento stipulato con la mandante IN4Matic, a cui SIM NT ha fatto ricorso, non possedendo i requisiti di capacità  economico finanziaria e tecnico organizzativo.
Ha censurato il contratto di avvalimento per estrema genericità , ritenendo che non contenga specificazione o identificazione delle risorse nelle quali si risolvano i requisiti di prestito, sia con riferimento al fatturato specifico, sia circa il requisito esperienziale di cui all’art. 8 del disciplinare di gara.
Ha richiamato l’art 88 del d.P.R. n. 207/2010 vigente al momento in cui la gara è stata indetta, riferito alla determinatezza dell’oggetto del contratto di avvalimento.
Ha qualificato il contratto di avvalimento di natura operativa, in quanto ritiene determinante l’oggetto riferito al requisito esperienziale.
11.2. – La censura non può trovare favorevole apprezzamento.
11.3. – L’art 8 del Bando di gara, nel disciplinare i requisiti di partecipazione, prevede al n. 2 i requisiti di capacità  economica e finanziaria, tra i quali alla lett. l) riferita alla “dichiarazione, di cui occorrerà  dare adeguata dimostrazione, nelle modalità  di seguito illustrate, del fatturato specifico, di importo non inferiore ad € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) conseguito nelle attività  di sviluppo, gestione, manutenzione e vendita di sistemi per la gestione dei contenuti informativi (Content Management System – CMS), per la gestione dei processi aziendali (Workflow Management System – WMS), per la gestione documentale (Document Management System – DMS) eseguiti negli ultimi tre anni (anni 2014 – 2015 – 2016 )”.
La successiva lett. m) è relativa ai requisiti di capacità  tecnica e professionale.
Il contratto di avvalimento concluso tra SimNT s.r.l. e IN4MATIC s.r.l., nel richiamare l’art. 8, con riferimento ai requisiti di carattere economico e tecnico professionale, riporta espressamente la previsione di cui alla lett. l) dell’art. 8.
Al punto 3 di quanto convenuto tra le parti, rinvia al “dettaglio indicato nelle dichiarazioni di avvalimento della ausiliaria e della ausiliata, allegata”, in particolare, alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016.
Al di là  del dato letterale utilizzato (requisiti “tecnico professionali”), rileva in sostanza che, sia nel contratto di avvalimento, che nella dichiarazione ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016 (contenente, peraltro, oltre al fatturato ulteriori elementi di dettaglio), si fa espresso riferimento al fatturato specifico di cui all’art. 8 n. 2 lett. l, del Bando di gara, che come sopra evidenziato è relativo ai requisiti di capacità  economica e finanziaria.
Deve, pertanto, ritenersi che nel caso in esame si configuri, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, un avvalimento cd. di garanzia.
11.4. – Con riferimento alla natura del contratto di avvalimento, la giurisprudenza ha chiarito che con l’avvalimento c.d. di garanzia “(in cui l’impresa ausiliaria si limita a “mettere a disposizione” il suo valore aggiunto in termini di solidità  finanziaria e di acclarata esperienza di settore), non è, in via di principio, necessario che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l’impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità  finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità  e un concreto supplemento di responsabilità  (cfr., ex permultis, Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4973; Id., sez. III, 11 luglio 2017, n. 3422; Id., sez. V, 15 marzo 2016, n. 1032).
In proposito, importa precisare che Cons. Stato, ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23, ha formulato il principio di diritto secondo cui l’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, in relazione all’art. 47, paragr. 2 della direttiva n. 2004/18/CE, vanno interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione tale da configurare la nullità  del contratto di avvalimento nei casi in cui una parte dell’oggetto del contratto stesso, pur non essendo puntualmente determinata, sia, tuttavia, agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c.
In dette ipotesi, neppure sussistono i presupposti per fare applicazione della teorica del “requisito della forma/contenuto” (relativa alle fattispecie in cui la forma non rappresenta soltanto il mezzo di manifestazione della volontà  contrattuale, ma reca anche l’incorporazione di un contenuto minimo di informazioni, che, attraverso il contratto, devono essere fornite): ciò, perchè non viene in rilievo l’esigenza, tipica dell’enucleazione di tale figura, di assicurare una particolare tutela al contraente debole tramite l’individuazione di una specifica forma di cd. nullità  di protezione.
La Plenaria ha aggiunto, ancora, che nessuna variazione al principio di diritto sopra enunciato può desumersi dalle sopravvenute disposizioni di cui al d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (di attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).”(Cons. Stato, sez. V, sent. 1216 del 28.2.2018).
Dall’esame della documentazione sopra menzionata relativa all’avvalimento non può escludersi che “emerga l’impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità  finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità  e un concreto supplemento di responsabilità  (cfr., ex permultis, Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4973; Id., sez. III, 11 luglio 2017, n. 3422; Id., sez. V, 15 marzo 2016, n. 1032)”. (Cons. Stato. 1216/2018 cit.).
12. – Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato l’ammissione e l’aggiudicazione in favore del R.T.I. controinteressato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016, sotto il duplice profilo dell’anomalia dell’offerta in punto di giustificazione del costo del personale e della violazione della previsione di cui al quinto comma del suindicato art. 97.
Ha argomentato, in particolare, sulla insostenibilità  dell’offerta economica proposta dall’aggiudicataria sotto il profilo del dato relativo al costo del personale, attesa l’inderogabilità  dei minimi retributivi per come individuati nelle tabelle ministeriali sul costo del personale.
12.1. – La doglianza si rivela priva di fondamento.
Secondo giurisprudenza consolidata, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsene, “Nella sostanza poi, un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perchè possa dubitarsi della sua congruità , occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate (cfr. Consiglio di Stato sez. III 21 luglio 2017 n. 3623). Il che deve escludersi nella presente fattispecie. (Cons Stato, sez. III, sent. 1609 del 13.3.2018).
12.2. – Analogamente, nel caso in esame, come osservato dalle parti resistenti, la sola diminuzione dei costi del personale non appare comunque idonea a dimostrare la incongruità  dell’offerta, incidendo su questa le soluzioni tecniche adottate nella fornitura del servizio.
In proposito è sufficiente osservare che le censure della parte ricorrente non tengono conto delle giustificazioni rese dall’aggiudicataria in ordine all’offerta economica presentata, nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 in merito al costo complessivo offerto per la gara e agli elementi costitutivi dell’offerta presentata. Ebbene, poichè le medesime giustificazioni concorrono a sostenere, sul piano motivazionale, il giudizio di non anomalia dell’offerta formulato dalla stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3702 del 27 luglio 2017: “la positiva valutazione di congruità  della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente”), ne consegue che le censure in discorso, così come supportate dalla relazione tecnica depositata il 29.3.2018, si atteggiano come volte a sollecitare un sindacato di tipo sostitutivo, inammissibile nelle materie connotate, come la presente, da discrezionalità  tecnica (Cons. Stato, sent. 1825/2018, cit.).
La giurisprudenza sul tali profili ha precisato che “Com’è noto (cfr., per tutte, la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 novembre 2012, n. 36), il giudizio di verifica dell’anomalia, finalizzato alla verifica dell’attendibilità  e serietà  dell’offerta ovvero dell’accertamento dell’effettiva possibilità  dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte, ha natura globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l’offerta si compone, al fine di valutare se l’anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile.
Detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all’Amministrazione ed è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta erroneità  o irragionevolezza dell’operato della commissione.
Ed infatti, il giudizio di incongruità  dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità  tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità  o di erroneità  fattuale che rendano palese l’inattendibilità  complessiva dell’offerta.
Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità , ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità  dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione. (Cons. Stato, sez. V, sent. 1350 del 5.3.2018).
12.3. – Nel caso in esame, non emergono evidenti profili di abnormità  o palese erroneità  del giudizio operato dall’amministrazione: invero, alla luce degli atti di causa l’aggiudicazione risulta essere stata disposta all’esito della valutazione di anomalia, nel contraddittorio con l’interessata, nel corso del quale sono state tenute in considerazione le giustificazioni dalla stessa presentate in data 28.8.2017.
Lo scostamento dalle tabelle, quindi, rappresentava un indice (seppur importante) di possibile anomalia dell’offerta, che nel caso di specie non è stato ravvisato attraverso un giudizio complessivo di rimuneratività .
Come osservato dal Consiglio di Stato, “Anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità  tecnica dell’amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità , quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità  può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità  di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione.
àˆ pacifico che la cognizione del G.A. in subiecta materia sia rigidamente costretta nei limiti di un sindacato di tipo estrinseco, con conseguente inammissibilità  di ogni censura preordinata ad ottenere un’illegittima riedizione del giudizio di anomalia da parte dell’organo giudiziale e, dunque, ad impingere nel merito di una valutazione che costituisce espressione tipica della discrezionalità  propria della stazione appaltante”. (Cons. Sato, sez. V, sent. 1350/2018, cit.)
13. – Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
14. – Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ADISU Puglia e della Sim Nt S.r.l. delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge in favore di ciascuna delle due parti resistenti. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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