Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Mancato esercizio di poteri discrezionali – Obbligo di pronunzia – Sussiste – Conseguenze 

Dev’essere accolto il ricorso avverso il silenzio tenuto dalla Regione nei confronti di un’istanza di rettifica delle cartografie del  PPTR (che individuavano nella zona d’interesse del ricorrente il vincolo a “Bosco”, laddove si tratterebbe  di “formazioni arbustive in evoluzione naturale”), nonostante che sia in gioco la materia urbanistica  per la quale è riservata alla p.A. un’ampia discrezionalità  tecnico-amministrativa.

Pubblicato il 17/04/2018
N. 00581/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2017, proposto da: 
Isabella Mandlbauer, Thomas Fauster, rappresentati e difesi dall’avvocato Stefano Mirate, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele Capaldi in Bitonto, via Ruggiero Bonghi n. 34; 

contro
Regione Puglia non costituita in giudizio; 

nei confronti
Comune di Manduria non costituito in giudizio; 

per 
la declaratoria dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale per errata localizzazione e/o perimetrazione dei beni paesaggistici “boschi” ed ulteriori contesti paesaggistici “Area di rispetto dei Boschi” presentata in data 30.6.2016
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame, i nominati in epigrafe, nella dichiarata qualità  di proprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Manduria – Contrada Demani – catastalmente identificato al foglio 134, particelle nn. 46 e 93, premettono di aver presentato istanza al predetto Comune ed alla locale Soprintendenza, intesa alla realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale, negativamente osservata ex art. 10 bis l. n. 241/90 dalla civica amministrazione, ricadendo l’erigendo manufatto in zona sottoposta a vincoli idrogeologici ed in area di rispetto dei boschi del vigente PPTR, ostative all’ ammissibilità  di nuove costruzioni; di aver replicato alle citate osservazioni con controdeduzioni intese a precisare che le particelle de quibus oltre a non essere interessate da beni paesaggistici “boschi”, sono circondate soltanto da macchia mediterranea mista ad ulivi, sollecitando apposito sopralluogo della Commissione per il Paesaggio che, a mezzo di apposita ricognizione dello stato dei luoghi, condivideva le formulate osservazioni, esprimendosi per la compatibilità  dell’intervento, previo interpello della Regione Puglia finalizzato alla correzione della vestizione del vincolo da “Bosco” a “formazioni arbustive in evoluzione naturale”; di aver quindi presentato, in data 30.6.2016 istanza alla Regione Puglia di aggiornamento e rettifica degli elaborati del PPTR in relazione alle particelle 45, 87,88, 89, 90, 109, 110, 111, 112, 113 e 47 fg 134 del Comune di Manduria confinanti con le proprie particelle nn. 46 e 93, giammai esitata con atto espresso, bensì soltanto con un preavviso di rigetto in data 12.9.2016, per cui i ricorrenti, avendone interesse, hanno impugnato il silenzio serbato, rimarcando in primis l’erroneità  del contenuto del preavviso di rigetto dal momento che, contrariamente a quanto ritenuto, l’istanza per la correzione della vestizione del vincolo – bosco – non riguarda i fondi di proprietà  attorea, bensì quelli confinanti lungo i lati destro e sinistro; hanno invocato la Circolare regionale avente ad oggetto le linee interpretative per la prima applicazione del PPTR, richiamando la giurisprudenza in materia.
2.- La Regione Puglia, benchè evocata in giudizio, non risulta costituita.
3.- Alla camera di consiglio del 11 aprile 2018, il Collegio si è riservata la decisione.
4.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4.1.- Il giudizio avverso il silenzio rifiuto, ex art. 117 c.p.a., è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo della Pubblica amministrazione di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere.
I ricorrenti lamentano, in particolare, l’inerzia della Regione a fronte di un’istanza volta ad una determinazione espressa circa la richiesta di rettifica di cartografie del PPTR.
Non risulta che l’Amministrazione adita, dopo un preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/90, abbia adottato un provvedimento espresso utile a definire l’istanza presentata dagli interessati, tenuto conto dell’obbligo di concludere i relativi procedimenti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241.
4.2. – Come già  sancito dal questa Sezione in precedenti pronunce (ex multis, T.A.R. Bari, sez. III, sent. 1243 del 6 dicembre 2017), l’inerzia dell’amministrazione a fronte del procedimento di silenzio inadempimento attivato dal privato rende senz’altro sussistente l’interesse alla pronuncia, visto che nessun provvedimento espresso è stato adottato (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Seconda – bis, sent. 10863 del 31 ottobre 2017). Tale obbligo permane anche riconoscendo che all’Amministrazione è riservata discrezionalità  tecnico-amministrativa nella materia urbanistica.
Nei termini appena precisati il ricorso è fondato, in quanto a fronte dell’istanza di parte ricorrente, la P.A. ha l’obbligo di assumere una determinazione espressa, non essendosi, peraltro, l’amministrazione intimata costituita in giudizio e non avendo in alcun modo fornito elementi circa la manifesta infondatezza dell’istanza.
Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto sussistendo l’obbligo della Regione Puglia di definire, con un provvedimento espresso e motivato, l’istanza del 30 giugno 2016, intesa alla rettifica degli elaborati del PPTR entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione (o notificazione se antecedente) della presente pronuncia.
5. Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo della Regione Puglia di definire l’istanza presentata dai ricorrenti in data 30 giugno 2016, intesa alla rettifica degli elaborati del PPTR, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione (o notificazione se antecedente) della presente pronuncia.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge; contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

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