Edilizia e urbanistica – Pianificazione generale – Nuova tipizzazione –  Permesso di costruire  – Conseguenze  

Dal  carattere dinamico della pianificazione urbanistica scaturisce la piena sostituzione delle previgenti previsioni con quelle nuovamente approvate, non potendo sussistere alcuna ultrattività  delle prime. Da tale principio discende che la classificazione di zona a verde pubblico di un’area privata derivante dall’approvazione di un precedente piano di lottizzazione non persiste qualora in sede di nuovo PRG la stessa – nel frattempo rimasta inutilizzata –  sia stata ritipizzata diversamente, in coerenza con le linee di indirizzo che con il nuovo piano si intende imprimere all’intera zona di interesse (nella specie in sede di approvazione di nuovo PRG l’intero quartiere dove insisteva il piano di lottizzazione da cui era scaturito il vincolo in discussione era stato oggetto di specifica attenzione proprio sul presupposto dell’attuazione solo parziale del precedente piano di attuazione e ne era scaturita l’individuazione di una edificazione dell’area con nuovi indici, tanto da determinare il rilascio del permesso di costruire poi annullato in autotutela e dunque impugnato con esito positivo per il ricorrente).

Pubblicato il 18/07/2017
N. 00833/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2016, proposto da: 
Calice Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse, con domicilio eletto presso lo studio Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari n. 35; 

contro
Comune di Cerignola, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Medina, Angela Paradiso, Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 193; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento prot. n. 11571 del 18/4/2016 del Dirigente del Settore Edilizia privata ” Urbanistica del Comune di Cerignola, recante annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato alla società  ricorrente il 14/3/2016 per la realizzazione di 14 unità  residenziali a schiera;
– della comunicazione di avvio del procedimento in data 24/3/2016, prot. n. 8969, a firma del medesimo Dirigente;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso notificato il 20/6/16 e depositato il 30/6/16 la società  Calice Immobiliare s.r.l. ha impugnato il provvedimento dirigenziale n. prot. 11571 del 18/4/16 recante annullamento in autotutela del pdc rilasciatole dal Comune di Cerignola il 14/3/16 per la realizzazione di 14 unità  residenziali a schiera. 
L’annullamento è motivato con riferimento alla destinazione a “verde pubblico” impressa dall’art. 10 delle n.t.a. del PEEP “Comparto E” che, in quanto vincolo conformativo, sarebbe sopravvissuto alla scadenza del piano esecutivo. 
1.1 – Con un unico articolato motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione dell’art. 21 nonies l. 241/90 e violazione della vigente normativa di PRG, rappresentando che:
– l’area è attualmente tipizzata come B3 (“di recente formazione”) dal nuovo PRG del 2004 ed espressamente disciplinata dall’art. 17 delle n.t.a. 
– nella tavola di PRG n. 5.3.6 “Azzonamento”, l’area de qua compare libera dai retini che delimitano le aree destinate a “verde”;
– la nuova destinazione è quella che risulta dai CCDDUU rilasciati dal Comune dopo la scadenza del PEEP;
– il vincolo imposto dal PEEP aveva natura espropriativa, di talchè, alla sua scadenza, l’area sarebbe divenuta “zona bianca” da ritipizzare, ciò che è avvenuto con il PRG del 2004.
2 – Il Comune di Cerignola ha resistito alla domanda, insistendo per il rigetto. 
3 – Rinunciata l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 28/6/17 la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Il ricorso merita accoglimento.
4.1 – àˆ circostanza pacifica tra le parti che in base al PEEP del Quartiere Torricelli – approvato nel 1977 e venuto a scadenza nel 2014 – l’area di proprietà  della ricorrente era classificata “verde pubblico”.
4.2 – Punctum pruriens della controversia è stabilire se tale classificazione persista (come ritenuto dal Comune di Cerignola ed argomentato in seno all’atto di annullamento per il quale è causa) ovvero sia stata sostituita dalla classificazione in zona B3 – di recente formazione – (che consente l’edificazione con determinati indici), disciplinata dall’art. 17.4 delle n.t.a. del PRG approvato nel 2004.
4.2.1 – Ritiene il Collegio che gli assunti di parte ricorrente siano condivisibili per la dirimente ragione che – come documentalmente provato (cfr. par. 2.2.6.7 della relazione generale al PRG e tavola 5.3.6 – all. 9 e 10 produzione ricorrente) – il quartiere Torricelli è fatto oggetto di specifica attenzione da parte del pianificatore del 2004, che ne indica le direttive di miglioramento della qualità  urbana, proprio sul presupposto dell’attuazione solo parziale degli strumenti urbanistici di secondo livello da cui sono originati i quartieri periferici come, appunto, il Torricelli.
Non pare revocabile in dubbio, quindi, che il pianificatore abbia tenuto in considerazione le condizioni attuali del quartiere e l’effettivo stadio di realizzazione della pianificazione e proprio sulla scorta di tali fattori abbia nuovamente pianificato tali aree, escludendo da quelle destinate a verde quella che comprende la proprietà  della ricorrente.
Tale circostanza non è in punto di fatto contestata dal Comune, che – invece – suggerisce al Tribunale un’interpretazione della volontà  del pianificatore che non trova riscontro nel chiaro testo delle norme tecniche applicabili, a tacere del fatto che l’art. 13 delle n.t.a. prevede la salvezza dei piani esecutivi approvati solo fino alla data di scadenza.
4.3 – Non rileva, dunque, in maniera decisiva la questione della natura espropriativa/conformativa del precedente vincolo a verde (in relazione alla quale le parti hanno posizioni contrastanti), ove si consideri che con l’approvazione del nuovo PRG le previgenti previsioni urbanistiche vengono sostituite, non potendo sussistere alcuna ultrattività  delle medesime. 
E’ stato, in proposito, osservato che “in base al principio della successione nel tempo delle norme, con l’approvazione di un nuovo Piano Regolatore, le disposizioni successivamente intervenute sostituiscono integralmente le precedenti prescrizioni del vecchio Piano riguardanti la zona medesima, che vengono del tutto meno per la fondamentale ragione che la pianificazione urbanistica, che ha per sua natura carattere dinamico, ha proprio la finalità  di adeguare la disciplina del territorio alle sopravvenute esigenze. Pertanto, essendo espressione di valutazione all’attualità  delle esigenze in ordine all’utilizzazione del territorio, le nuove previsioni del Piano Regolatore: — hanno un carattere di assoluta prevalenza, — non possono essere disapplicate dallo stesso Comune, in favore di una “ultrattività ” del precedente PRG; — si sostituiscono integralmente (salvo il caso di una specifica norma transitoria ah hoc) alle precedenti disposizioni le quali non possono comunque conservare alcuna efficacia” (Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 693)” – Tar Lombardia sez. IV, sent. 11/7/14 n. 1842.
Nel caso in esame, come anticipato, anche il regime transitorio risulta superato dallo spirare del termine di efficacia del PEEP.
4.3.1 – Superfluo aggiungere che la nuova pianificazione non determina in alcun modo gli effetti “demolitori” paventati dalla difesa comunale; nè condivisibile appare l’assunto comunale secondo cui la nuova disciplina urbanistica avrebbe potuto applicarsi solo in caso di mancata attuazione del PEEP.
5 – Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 
6 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento comunale prot. n. 11571 del 18/4/2016.
Condanna il Comune di Cerignola alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Viviana Lenzi Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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