Giurisdizione – Contratti pubblici – Risoluzione del contratto – G.O.

L’atto con cui l’Amministrazione aggiudicataria risolve il contratto trova fondamento nella c.d. autotutela negoziale della p.A., ascrivibile all’alveo privatistico con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

N. 00605/2017
REG.PROV.COLL.
N. 00359/2011
REG.RIC.
ogo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 359 del 2011, proposto da: 
Tributi Italia s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo
Viglione, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del
T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6; 
contro
Comune di Lesina, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato
Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio Giandonato Uva in
Bari, via Giand. Petroni, 3; 
per l’annullamento
– della
determinazione n. 42 del 14 gennaio 2011, a firma del Responsabile del Servizio
Settore Secondo Economico-Finanziario e Attività  Produttive del Comune di
Lesina, avente ad oggetto la risoluzione del contratto con Tributi Italia
s.p.a., notificata alla odierna ricorrente in data 21 gennaio 2011;
nonchè di ogni altro
atto presupposto, connesso o consequenziale ancorchè sconosciuto alla
ricorrente;

Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio di Comune di Lesina;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore la dott.ssa
Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2017
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Tributi Italia
s.p.a. impugna, ritenendoli illegittimi e gravemente lesivi della propria
posizione giuridica, i provvedimenti con cui il Comune resistente ha disposto
la risoluzione per grave inadempimento del contratto rep. n. 1240 del 2006,
avente ad oggetto il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti solidi urbani
giornalieri (TARSUG).
Alla base degli atti
gravati il Responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Lesina
adduce plurimi inadempimenti contrattuali che, per la gravità  del pregiudizio
arrecato al regolare svolgimento del servizio oltre che agli interessi
economici dell’Ente, sarebbe tale da impedire l’ulteriore prosecuzione del
rapporto contrattuale (in particolare si fa riferimento alla chiusura degli
uffici locali sin dai primi del mese di ottobre 2009, con interruzione su tutto
il territorio comunale dei servizi affidati a Tributi Italia s.p.a.).
2. Si è costituito il
di Comune di Lesina deducendo l’inammissibilità  del ricorso per difetto di
giurisdizione e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
3. Alla Camera di
Consiglio del 28 aprile 2017 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è
inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
5. La ricorrente
società  si duole degli atti adottati dall’Amministrazione comunale ai fini
della risoluzione del contratto in questione, ritenendo non essersi concretato
alcun inadempimento ad essa imputabile nell’esecuzione del servizio,
contestando i presupposti ex adverso dichiarati dall’Ente a
fondamento della risoluzione.
5.1 Come chiarito da
condivisa giurisprudenza, l’atto con cui la pubblica Amministrazione dichiara
la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con un privato ha natura
paritetica, trattandosi di un rimedio che trova fondamento nell’autotutela c.d.
negoziale, dunque, ascrivibile all’alveo privatistico e devoluto alla
cognizione del giudice ordinario, cui competono i consueti poteri di
disapplicazione ove vengano anche in rilievo atti amministrativi illegittimi (cfr. Cass.
civ., Sez. un., 30 marzo 2000 n. 72; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 18 novembre
2008, n. 437; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 6 giugno 2008 n. 1681).
5.2 Nel caso di
specie, le determinazioni unilateralmente assunte dell’Amministrazione, posta,
nella fase di esecuzione del contratto, in posizione paritetica rispetto alla
società  ricorrente, esulano dall’esercizio di poteri pubblicistici e risultano,
dunque, inidonee a degradare la posizione della controparte contrattuale da
diritto ad interesse, sicchè la presente controversia radica la giurisdizione
del giudice ordinario.
6. La peculiarità 
della controversia induce a ravvisare giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il giudice
ordinario quale giudice munito di giurisdizione ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari
nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 con l’intervento dei
magistrati:
Angelo Scafuri,
Presidente
Desirèe Zonno,
Consigliere
Maria Grazia
D’Alterio, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia
D’Alterio
Angelo
Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

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