Ambiente ed ecologia-Inquinamento- Rifiuti – Abbandono -Ordine di rimozione-Destinatario – Proprietario del fondo-Imputazione a titolo di dolo o colpa-Necessità -Fattispecie

àˆ illegittima per difetto di istruttoria l’ordinanza sindacale emessa in caso di abbandono di rifiuti ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006, se nessuna istruttoria è stata svolta dagli organi ed enti preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati, al fine di accertare l’eventuale responsabilità  del proprietario del fondo. Occorre, infatti, che la violazione gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, non essendo configurabile una responsabilità  oggettiva o per fatto altrui in solido con l’autore materiale dell’abbandono, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene.

Pubblicato il 23/02/2017
N. 00176/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2011, proposto da:
Facchini Laura Aisling, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Calvani, Antonio Calvani e Domenico Facchini, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia, 37;

contro
Comune di Molfetta;

per l’annullamento
– del provvedimento prot n. 67006 notificato alla ricorrente in data 23 novembre 2010 con cui il Sindaco del Comune di Molfetta, ha ordinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 alla Sig.ra Facchini Laura Aisling, quale proprietaria della fungaia sita in agro di Molfetta alla contrada Macchia dei Pozzi individuata in N.C.T. al foglio 15 p.lla 98, nonchè responsabile in solido dell’abbandono dei rifiuti speciali non pericolosi all’interno della predetta azienda, la rimozione di tutti i rifiuti eterogenei ivi abbandonati in epoca antecedente;
– di tutti gli atti connessi, correlati e antecedenti e susseguenti ancorchè non conosciuti della odierna ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è contestata la legittimità  dell’ordinanza sindacale del 23 novembre 2010, con cui il Sindaco del Comune di Molfetta ha ordinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, alla Sig.ra Facchini Laura Aisling, quale proprietaria della fungaia, sita in agro di Molfetta alla contrada Macchia dei Pozzi, nonchè responsabile in solido dell’abbandono dei rifiuti speciali non pericolosi all’interno della predetta azienda, la rimozione di tutti i rifiuti eterogenei ivi abbandonati in epoca antecedente.
2. A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto motivi così rubricati:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, carenza ed insufficienza di istruttoria, errato esercizio dell’azione amministrativa: l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati può gravare, in solido con il responsabile dell’abbandono, anche a carico del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, circostanze queste non ricorrenti nel caso di specie.
II) Violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all’art. 192, comma 3, del Decreto L.gs n. 152/2006 – Eccesso di potere per sviamento e per violazione dei principi in tema di giusto procedimento: il Comune di Molfetta ha illegittimamente omesso di comunicare alla ricorrente, prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata, l’avvio del procedimento, non effettuando nel contempo gli accertamenti in contraddittorio con la stessa.
III) Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento per difetto dei presupposti in fatto e in diritto, nonchè per difetto di istruttoria: si rimarca che il provvedimento impugnato è inoltre palesemente illegittimo anche per non aver l’Amministrazione procedente dato conto in motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche alla base della decisione, oltre che per aver del tutto pretermesso l’obbligo di svolgimento in contraddittorio di adeguata istruttoria, al fine di accertare eventuali responsabilità  della ricorrente.
IV e V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del Decreto L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 – Violazione degli artt. 3, 7 e 8 e ss. della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento: secondo la tesi della ricorrente non sarebbe stato assicurato un confronto trasparente e ad armi pari nonostante mancassero, nella specie, le ragioni giustificative per l’adozione del provvedimento impugnato, ove pure rientrante nel  genus delle ordinanze contingibili e urgenti, in assenza di eventi imprevedibili, improvvisi ed eccezionali, considerato che i fatti che hanno dato luogo all’adozione del provvedimento sindacale risultano risalenti al 2001.
3. Con ordinanza n. 180/2011 la Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari.
4. Nella mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, all’udienza dell’11 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, ritenendo il Collegio di dover confermare le motivazioni già  sommariamente espresse in sede cautelare.
6. Come noto, infatti, la disposizione di cui all’art. 192, comma 3, D.lgs. n. 152/2006 prevede una responsabilità  solidale del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale o personale di godimento sull’area cui la violazione (i.e. abbandono ovvero deposito incontrollati di rifiuti) la cui imputabilità  va verificata da parte dei soggetti preposti al controllo sulla base degli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati.
6.1 Sulla vexata quaestio della natura della responsabilità  del proprietario di un fondo oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti da parte di ignoti, giova far richiamo ad alcuni fondamentali principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione, per cui, ai sensi dell’art. 192, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità  dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti, non è configurabile una responsabilità  oggettiva o per fatto altrui, in solido con l’autore materiale dell’abbandono, occorrendo che la violazione sia a questi imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi ed enti preposti al controllo, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene (cfr.  ex multis, C.d.S. sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786; TAR Bari, sez. I, 30 agosto 2016, n. 1089).
6.2 Nel caso di specie, in particolare, è dato evincere dalla motivazione del provvedimento gravato che alcuna istruttoria è stata svolta dal Comune di Molfetta al fine di accertare l’eventuale responsabilità  della ricorrente nell’abbandono dei rifiuti, sotto il profilo dell’elemento psicologico del dolo o quantomeno della colpa; benchè detto accertamento fosse vieppiù necessario in considerazione della circostanza che per i fatti che hanno dato luogo all’adozione del contestato provvedimento sindacale, risalenti al 2001, il responsabile risulta esser stato individuato, all’esito del relativo procedimento penale, nel sig. Aurelio Facchini e che la ricorrente ne era divenuta proprietaria solo in data successiva, ovvero nel dicembre 2005.
Di qui, dunque, l’illegittimità  del provvedimento gravato per difetto di istruttoria.
7. In conclusione il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale gravata e assorbimento dei motivi non esaminati.
8. Il complesso della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

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