Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali – Errore grave – Omessa menzione delle risoluzione contrattuale pregressa – Conseguenze 

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs n. 163/200 nonchè dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs n. 50/2016,  i concorrenti sono tenuti a far menzione – a pena di esclusione dalla gara  – delle pregresse risoluzioni contrattuali comminate nei loro confronti da altre Stazioni appaltanti, visto l’ampio  margine di valutazione lasciato alla p.A. che ha bandito la gara nell’apprezzare  la pregnanza dell’ “errore grave” al fine di poter compiutamente esprimere la propria valutazione circa l’ammissibilità  del concorrente.


Pubblicato il 30/12/2016
N. 01460/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01666/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2015, proposto da -OMISSIS-in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto in Bari, Via F.S. Abbrescia, 82/B;

contro
ARO BA/2, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 185;
Comune di Modugno, Comune di Palo del Colle, Comune di Giovinazzo, Comune di Binetto, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Bitetto, Comune di Bitritto;
U.T.G. – Prefettura di Roma, U.T.G. – Prefettura di Bologna, U.T.G. – Prefettura di Bari, Autorità  Nazionale Anticorruzione non costituiti in giudizio; 

nei confronti di
-OMISSIS-., in proprio e nella qualità  di mandataria del RTI con -OMISSIS-., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del 18.11.2015 n. 882 recante aggiudicazione definitiva dell’appalto dei servizi di igiene urbana dell’ARO BA/2 (comunicato a mezzo pec con l’impugnata lettera prot. n. 56526);
– dei verbali della Commissione di gara nei limiti indicati in ricorso;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto ed, in particolare, ove occorra, del bando, del candidato speciale di appalto, del disciplinare di gara e di tutti gli altri atti meglio indicati in ricorso;
nonchè per la reintegrazione in forma specifica mercè l’assegnazione della commessa in favore della ricorrente con conseguente affidamento dei servizi de quibus nei suoi confronti previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto;
e/o comunque per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARO BA/2 e di -OMISSIS-.;
Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, di -OMISSIS-.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’ARO BA/2 avviava una procedura di gara di appalto per l’affidamento novennale dei servizi di igiene urbana nei Comuni di Modugno, Palo del Colle, Giovinazzo, Binetto, Bitetto, Bitritto e Sannicandro di Bari.
Nonostante la partecipazione di n. 6 compagini, la graduatoria finale a seguito dell’esclusione di -OMISSIS-) e del mancato ottenimento, da parte di altro concorrente (Linea Gestioni), del punteggio minimo per l’offerta tecnica è risultata essere la seguente:
1) -OMISSIS– punti: 77,5/100;
2) -OMISSIS– punti: 71,3/100;
3) -OMISSIS– punti: 38/100.
In data 18.11.2015 è stata quindi comunicata l’aggiudicazione definitiva in favore del -OMISSIS-.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio e con i successivi motivi aggiunti l’odierna ricorrente -OMISSIS-in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con -OMISSIS-, contestava gli atti di gara e l’aggiudicazione in favore del RTI -OMISSIS-, invocando altresì tutela risarcitoria in forma specifica e per equivalente.
Si costituivano l’ARO BA/2 e la controinteressata -OMISSIS-., resistendo al gravame.
CNS proponeva ricorso incidentale paralizzante, successivamente integrato da motivi aggiunti da ultimo depositati in data 3.10.2016.
Con ordinanza collegiale n. 677/2016 questo Tribunale ordinava alla ricorrente -OMISSIS-s.r.l. di chiamare in giudizio la Prefettura di Roma, la Prefettura di Bologna, la Prefettura di Bari e l’ANAC, ed alle citate Amministrazioni di fornire chiarimenti al fine di verificare la situazione complessiva di-OMISSIS-con riferimento alla osservanza della normativa antimafia.
Successivamente la ricorrente -OMISSIS-provvedeva alla richiesta integrazione del contraddittorio, mentre le menzionate Amministrazioni fornivano risposta ai chiarimenti.
Nel corso dell’udienza pubblica del 23.11.2016 la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che debba essere accolto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dal-OMISSIS-e, per l’effetto, dichiarato inammissibile il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, proposto -OMISSIS-.
Deve, infatti, preliminarmente essere esaminato, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, il ricorso incidentale (successivamente integrato da motivi aggiunti) proposto da-OMISSIS-in quanto avente contenuto “paralizzante” della pretesa azionata in via principale.
Nel caso di specie, infatti, il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, è diretto a contestare la legittimazione di -OMISSIS-ricorrente principale e seconda classificata mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara.
Questo Collegio non ignora il principio di diritto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 5.4.2016 nella causa C-689/13 su rimessione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con ordinanza n. 848 del 17.10.2013 [ricorso proposto dalla società  Puligienica]):
“L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.”.
Al punto 29 della motivazione della sentenza del 5.4.2016 la Corte di Giustizia afferma che:
“29. Il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, così come il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell’applicazione del principio giurisprudenziale che risulta dalla sentenza Fastweb (C-100/12, EU:C:2013:448).”.
Detta statuizione sembra prima facie superare i limiti imposti dall’Ad. Plen. n. 9/2014 all’esame contestuale di ricorso incidentale paralizzante e ricorso principale (precetto affermato dalla sentenza Telecom – Fastweb della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 luglio 2013 C-100/12 su rimessione operata dal T.A.R. Piemonte, Torino con ordinanza n. 208/2012 con riferimento alla cd. vicenda “Telecom – Fastweb”).
Infatti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 2014 aveva costruito sostanzialmente un rapporto di regola (esame prioritario del ricorso incidentale paralizzante, principio affermato in precedenza dall’Ad. Plen. n. 4/2011) ed eccezione (esame contestuale del ricorso incidentale paralizzante e del ricorso principale, subordinatamente al ricorrere di stringenti condizioni: 1) si versi all’interno del medesimo procedimento; 2) gli operatori rimasti in gara siano solo due; 3) il vizio che affligge le offerte sia identico per entrambe [cosiddetta simmetria escludente], condizioni enucleate alla luce della peculiarità  del caso Telecom – Fastweb [gara con due sole partecipanti]).
La sentenza della Corte di Giustizia del 5.4.2016 sembra sancire il principio in forza del quale si debba procedere in ogni caso all’esame contestuale del ricorso incidentale paralizzante e del ricorso principale (eventualmente accogliendo entrambi se fondati), a prescindere dal numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, così come dal numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi e dalla divergenza dei motivi dai medesimi dedotti.
Tuttavia, un attento esame della fattispecie concreta (cfr. ordinanza di rimessione del CGA n. 848 del 17.10.2013) nell’ambito della quale è sorta la rimessione alla Corte di Giustizia (successivamente definita con la sentenza del 5.4.2016) evidenzia che nella vicenda oggetto di giudizio le imprese partecipanti alla procedura di gara controversa, sebbene ammesse inizialmente in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dalla Amministrazione aggiudicatrice senza che un ricorso sia stato proposto dalle imprese diverse da quelle – nel numero di due appunto – coinvolte nel procedimento principale (v. quesito D1 della ordinanza di rimessione del CGA n. 848 del 17.10.2013 e punto 22 della sentenza della Corte di Giustizia del 5.4.2016).
àˆ pertanto evidente che se nel caso Telecom – Fastweb (definito con sentenza della Corte di Giustizia n. 100/2013) le imprese partecipanti erano ab origine due, nel caso di cui alla sentenza della Corte di Giustizia del 5.4.2016 le imprese partecipanti sono analogamente soltanto due (non già  ab origine ma) in via successiva, in considerazione del fatto che tutte le altre erano state escluse in modo inoppugnabile (senza cioè che risultasse l’intervenuta impugnazione di dette esclusioni da parte delle imprese diverse da quelle coinvolte nel giudizio principale).
Pertanto, le due fattispecie concrete (quella oggetto della sentenza della Corte di Giustizia del 2013 e quella oggetto della sentenza della stessa Corte del 2016) sono sostanzialmente identiche e non vi è ragione di distinguere sol perchè nel secondo caso le partecipanti sono rimaste in due in un momento successivo, costituendo il dato temporale un elemento neutro.
La giustificazione del peculiare ed “eccezionale” trattamento processuale previsto nel caso di due sole partecipanti (originarie, oppure in via successiva nel senso dinanzi evidenziato) alla procedura di gara va individuata nel principio di “parità  delle armi” (ex artt. 111, comma 2 Cost., 2 cod. proc. amm. e 6 CEDU) e di uguaglianza concorrenziale (tale per cui a fronte di due sole partecipanti e del ricorrere delle altre condizioni individuate da Ad. Plen. n. 9/2014 risulterebbe non accettabile escludere solo l’offerta della ricorrente principale / seconda classificata in accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla prima graduata e dichiarare inammissibile il ricorso principale) e nell’applicazione dei principi processuali che caratterizzano il sistema di giustizia amministrativa italiano (non caratterizzato da una giurisdizione di tipo oggettivo, come evidenziato da Ad. Plen. n. 9/2014).
Invero, nel sistema de qua l’accoglimento contestuale del ricorso incidentale paralizzante e del ricorso principale (entrambi fondati) proposti da imprese nell’ambito di una gara caratterizzata dalla presenza di due sole partecipanti (in via originaria o in via successiva, è indifferente) fa comunque emergere un interesse “strumentale” alla partecipazione ad una futura gara indetta dalla stazione appaltante a seguito dell'”azzeramento” giurisdizionale della precedente (in conseguenza dell’accoglimento di entrambi i ricorsi).
Tale interesse, all’opposto, non sarebbe ravvisabile nell’ipotesi in cui le partecipanti siano più di due e quindi un ipotetico contestuale accoglimento del ricorso incidentale paralizzante (fondato) della prima classificata e del ricorso principale (parimenti fondato) della seconda classificata costituirebbe un inammissibile giovamento della posizione della terza classificata (non esclusa), nell’ambito di un giudizio amministrativo cui quest’ultima non è interessata e non ha partecipato.
Peraltro, nello stesso dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia del 5.4.2016 si fa riferimento ad “un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto”, ricorso – secondo l’impostazione seguita dal Giudice europeo – meritevole di esame nonostante la proposizione di un ricorso incidentale paralizzante.
àˆ evidente che in una gara con più di due partecipanti (ove le altre imprese non siano state escluse) la ricorrente principale non potrebbe vantare un interesse (concreto ed attuale) ad ottenere l’aggiudicazione in considerazione del fatto che la stessa potrebbe essere disposta in favore della terza classificata (peraltro non intervenuta nel giudizio principale).
Pertanto, il riferimento, contenuto nel dispositivo della sentenza europea del 2016, all'”interesse della ricorrente principale ad ottenere l’aggiudicazione” deve essere posto in correlazione con le peculiarità  del caso concreto oggetto della rimessione alla Corte di Giustizia, vale a dire una gara in cui inizialmente erano state ammesse offerte in numero maggiore di due e successivamente erano state “inoppugnabilmente” escluse dall’amministrazione aggiudicatrice tutte le altre offerte diverse dalle due rispettivamente della ricorrente principale e della ricorrente incidentale.
Dunque, l'”interesse ad ottenere l’aggiudicazione” è l’interesse di una ricorrente principale / seconda classificata che ha partecipato ad una gara con due soli partecipanti (sia pure, nel caso di specie, in via successiva e non già  originaria). Ed è evidentemente l’interesse “strumentale” (non solo della ricorrente principale, ma anche della ricorrente incidentale, ove entrambi i ricorsi dovessero risultare fondati) a partecipare ad una futura gara indetta dalla stazione appaltante a seguito dell'”azzeramento” giurisdizionale della precedente (in conseguenza dell’accoglimento di entrambi i ricorsi principale ed incidentale).
Ciò premesso, anche alla luce del principio di diritto di cui alla citata sentenza della Corte di Giustizia del 5.4.2016 è possibile riaffermare il rapporto di regola ed eccezione di cui alla decisione dell’Ad. Plen. n. 9/2014 ove la regola è costituita dal necessario esame prioritario del ricorso incidentale paralizzante e l’eccezione dall’esame contestuale del ricorso incidentale paralizzante e del ricorso principale, subordinatamente al ricorrere delle stringenti condizioni in precedenza esaminate: 1) si versi all’interno del medesimo procedimento; 2) gli operatori rimasti in gara siano solo due (in via originaria ovvero in via successiva); 3) il vizio che affligge le offerte sia identico per entrambe (cosiddetta simmetria escludente).
Detti principi regolatori dell’ordine logico della trattazione dei ricorsi (principale ed incidentale) sono stati di recente ribaditi da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 20 luglio 2016, n. 959 e da Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2016, n. 3708 (cfr. par. 3.3).
Nella fattispecie in esame dagli atti del processo risulta che le partecipanti al procedimento di gara per cui è causa erano originariamente sei, divenute successivamente, a seguito di esclusioni, tre.
Pertanto, non ricorre la cd. “eccezione Fastweb” (di cui alla sentenza della Corte di Giustizia n. 100/2013 come interpretata da Ad. Plen. n. 9/2014), nè il caso Puligienica (di cui alla sentenza della Corte Giustizia del 5.4.2016, come interpretata da Cons. Stato n. 3708/2016 e da T.A.R. Puglia Bari n. 959/2016) poichè i partecipanti alla procedura de qua sono tre (quindi più di due).
Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente principale -OMISSIS-nella memoria depositata in data 8.10.2016, l’altro concorrente (terzo classificato) rimasto in gara (-OMISSIS-) non risulta essere stato escluso da parte della stazione appaltante resistente ARO BA/2 (nè vi è stata impugnazione sul punto da parte della stessa società  -OMISSIS-al fine di far valere l’interesse alla rinnovazione della gara) e non rileva la circostanza della esclusione dell’-OMISSIS- da parte di diversa stazione appaltante (ARO BA/5) relativamente a diversa gara.
Conseguentemente, in applicazione del principio di diritto in precedenza enunciato ed in considerazione del fatto che non ricorre nel caso di specie l’eccezione di cui sopra è necessario procedere all’esame prioritario del ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-.
Ritiene questo Giudice che il suddetto ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, sia fondato nei termini di seguito esposti.
Deve essere accolto in particolare il motivo di ricorso incidentale sub I (pagg. 3 e ss.).
Invero, come correttamente rilevato dalla controinteressata-OMISSIS-, la mandante -OMISSIS-l. del raggruppamento secondo classificato (mandataria -OMISSIS-s.r.l. ricorrente principale) ha omesso di indicare nella propria domanda di partecipazione ex art. 38 dlgs n. 163/2006 (risalente al 12.12.2014) una precedente risoluzione contrattuale per “grave negligenza” della stessa -OMISSIS- risultante dalla deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Marco in Lamis n. 117 del 26.6.2013.
Nè può assumere rilevanza la circostanza che l’autorità  comunale di San Marco in Lamis con successiva delibera n. 126 dell’8.7.2013 sia addivenuta, con riferimento alla stessa vicenda, ad una risoluzione consensuale a contenuto transattivo al fine di evitare l’instaurarsi di un contenzioso poichè la stessa Amministrazione nella deliberazione succitata ha chiarito: “Ferma restando la valutazione negativa del servizio reso alla ditta -OMISSIS-“.
Ne consegue che in applicazione del condivisibile principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 802:
“Ai sensi dell’art. 1 lett. f), d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 per i partecipanti a gare pubbliche è obbligatorio dichiarare la sussistenza di pregresse risoluzioni contrattuali anche a prescindere dalla stazione appaltante, la “stessa” presso la quale si svolge il procedimento di scelta del contraente, o “altra”, posto che ciò attiene ai principi di lealtà  e affidabilità  contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, nè si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all’Amministrazione la valutazione dell’errore grave, che può essere accertato con qualunque mezzo di prova.”.
Analogamente Cons. Stato, Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3950 ha rimarcato:
“Sussiste l’obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica, da essa indetta, una impresa che in sede di dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione richiesti, non le aveva dichiarato, come invece prescritto dalla legge e dalla disciplina di gara, l’avvenuta risoluzione di un precedente rapporto contrattuale con altra pubblica amministrazione, atteso che tale omissione non consentiva alla stazione appaltante l’esercizio del potere valutativo di cui all’art. 38 comma 1, lett. f), d.lg. 12 aprile 2006, n. 163.”.
La questione è stata recentemente affrontata in termini analoghi da questo T.A.R. con ordinanza cautelare n. 349/2015 e con sentenza n. 58/2016, quest’ultima decisione relativa ad una vicenda che processualmente veniva risolta in termini analoghi alla presente controversia (i.e. accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla aggiudicataria / declaratoria di inammissibilità  del ricorso principale sulla base della condivisa interpretazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006).
Peraltro, la suddetta interpretazione trova espressa conferma nel nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: ¦ c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità  o affidabilità . Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; ¦”).
Proprio lo spazio lasciato all’apprezzamento dell’amministrazione, e quindi alla necessità  che la stessa abbia contezza di come si siano svolti i pregressi rapporti contrattuali del partecipante alla gara al fine di poter compiutamente esprimere la propria valutazione, rende ragione dell’ampiezza con cui deve essere inteso l’obbligo di informazione in capo all’impresa.
Questa ragione giustifica l’estensione del dovere di esternazione dei fatti, atteso che “si tratta di dichiarazione/prescrizione essenziale che prescinde dalla stazione appaltante, la stessa o altra, perchè attiene ai principi di lealtà  e affidabilità  contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, nè si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all’Amministrazione la valutazione dell’errore grave che può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova. La circostanza pertanto assume il carattere di elemento sintomatico in ogni caso apprezzabile, anche se proveniente da altra Amministrazione, e che può fornire elementi oggettivi per le determinazioni della stazione appaltante” (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2014, n. 2289).
àˆ stato, inoltre, costantemente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questo T.A.R. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 febbraio 2016, n. 802 e T.A.R. Puglia, Bari n. 58/2016) che la grave negligenza o malafede ex lett. f) dell’art. 38 dlgs n. 163/2006 rileva sia nel caso in cui si verifichi nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla medesima stazione appaltante, sia da differente stazione appaltante (ipotesi, quest’ultima ricorrente, nel caso di specie).
Ne consegue che la mandante -OMISSIS- avrebbe dovuto dichiarare nella domanda ex art. 38 dlgs n. 163/2006 il precedente di cui alla deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Marco in Lamis n. 117 del 26.6.2013.
L’omissione dichiarativa sul punto non può che determinare l’esclusione della ricorrente principale -OMISSIS-e, di conseguenza, il difetto di legittimazione della stessa a proporre il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla controinteressata-OMISSIS-e, per l’effetto, la declaratoria di inammissibilità  del ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, proposto -OMISSIS-.
Ogni altra doglianza formulata con il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, deve essere assorbita.
In considerazione della complessità  e della peculiarità  della presente controversia sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) accoglie il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla controinteressata-OMISSIS-;
2) dichiara inammissibile il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-s.r.l.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 dlgs 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il Consorzio -OMISSIS-.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Cocomile Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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