Commercio, industria, turismo – Installazione impianti per telefonia mobile – Istanza di autorizzazione  – Diniego – Fattispecie 

Poichè ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) gli impianti di telefonia mobile e le relative strutture hanno il carattere della pubblica utilità  e sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, le norme del regolamento comunale che impediscano in modo indiscriminato le suddette installazioni o stabiliscano all’uopo criteri localizzativi eccessivamente restrittivi devono ritenersi illegittime e meritevoli di annullamento. 

Pubblicato il 27/10/2016
N. 01244/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01207/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2015, proposto da: 
Vodafone B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Quero, C.F. QRUVNT73H44A662T, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via della Resistenza, 48/H2; 

contro
Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Triggiani, C.F. TRGVTR67C31A662Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 35314/2015, a firma del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Trani; 
– del Regolamento Edilizio delle attività  edilizie nella città  costruita – Disciplina della Edilizia biocompatibile ed ecosostenibile- del vigente Piano Urbanistico Generale di Trani, entro i limiti censurati nel presente ricorso;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Valentina Quero e avv. Vittorio Triggiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente, società  del gruppo VODAFONE Plc, espleta nell’ambito del territorio nazionale il servizio di comunicazione elettronica in tecnologia GSM, DCS, UMTS e LTE, al fine di assicurare la progressiva copertura del territorio col proprio segnale radioelettrico attraverso la realizzazione di una propria rete di Stazioni Radio Base.
Avendo individuato nel territorio comunale di Trani un sito idoneo ad assicurare le particolari esigenze di copertura, la ricorrente presentava all’Amministrazione comunale richiesta di rilascio autorizzazione ai sensi degli artt. 86 e ss. del D. Lgs. n. 259 del 2003, per l’installazione di un impianto da ubicare in via Vecchia Trani Corato (denominazione sito: “4-BA-2585 Trani Capirro), allegando all’uopo tutta la documentazione prescritta dalla normativa.
Con la nota qui impugnata, preceduta dal preavviso ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 con cui si comunicava che l’intervento de quo risulterebbe in contrasto con l’art.23 D.a.3 del Regolamento Edilizio del P.U.G. vigente, il Comune di Trani confermava il diniego definitivo alla domanda di autorizzazione.
Ritenendo pertanto la nota suddetta, nonchè il regolamento edilizio quale atto presupposto, lesivi e illegittimi per violazione di legge, con riferimento agli artt.86 e ss. D. Lgs. n. 259/2003, carenza di motivazione ed eccesso di potere, la società  ha adito questo TAR per ottenerne l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Per resistere al gravame, in data 26 ottobre 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Trani, insistendo per l’infondatezza del ricorso ed eccependo la mancata rituale notifica dello stesso alla Regione Puglia, quale autorità  co-decidente, che ha concorso all’adozione del PUG impugnato.
La difesa regionale ha altresì evidenziato la disponibilità  a procedere, per il sito in esame, ad un esame congiunto di possibili soluzioni alternative, nell’ambito di un processo condiviso con tutti gli operatori di telefonia mobile per l’aggiornamento del Piano di Installazione Comunale (Del. C.C. n. 37 del 25 maggio 2005).
La parte ha quindi rinunciato alla domanda cautelare, in considerazione del procedimento in corso per l’adozione del programma annuale di localizzazione impianti.
Con memoria del 21 maggio 2016, la ricorrente, rilevando allo stato la mancata adozione del piano di localizzazione ed evidenziando invero l’intento asseritamente dilatorio del comportamento tenuto dall’Amministrazione nell’adozione dello stesso, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2016, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento nei termini seguenti.
Il diniego impugnato trova ragione nel contrasto dell’intervento di cui è causa, con l’art. 23 D.a.3 del regolamento edilizio, il quale recita testualmente: “Gli impianti a servizio della telefonia cellulare non sono consentiti all’interno del perimetro del centro abitato nè all’esterno di tale perimetro, sulle coperture e in adiacenza di edifici”.
Secondo la tesi ricorrente, l’Amministrazione, così disponendo, avrebbe del tutto disatteso la normativa di settore, ovvero il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” (D.lgs. n. 259 del 2003), ai sensi del quale gli impianti di telefonia mobile e le infrastrutture potenziali hanno carattere di pubblica utilità  e sono assimilati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.16, comma 7, DPR 380/2001 (artt. 90 e 86 del Codice).
Inoltre, non avrebbe tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale, anche costituzionale, formatosi sul punto, per cui i criteri localizzativi e gli standard urbanistici stabiliti degli enti locali non devono essere tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti in questione.
A riguardo rileva il Collegio che, secondo la giurisprudenza prevalente, la potestà  regolamentare dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, ma non in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate, rendendo di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni.
In altre parole, ancorchè il Comune mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressochè generalizzato (e senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa) in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell’intero nel territorio comunale.
Ed invero in base al consolidato indirizzo espresso dal Consiglio di Stato “la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità  delle singole stazioni radio base. L’assimilazione per effetto dell’art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003 delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, inoltre, che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse” (Cons. St., Sezione VI, n. 2434 del 28 aprile 2010; idem, n. 9404 del 27 dicembre 2010).
Ne deriva che il diniego espresso dall’Amministrazione si rivela nella specie illegittimo per difetto di motivazione e carenza di presupposto, essendosi la stessa limitata a rilevare il contrasto tra l’installazione della stazione radio base e lo strumento urbanistico vigente senza tener conto del particolare carattere di pubblica utilità  che contraddistingue tali impianti e li rende compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (ex multis, Cons. Stato, Sezione VI, n. 5096 del 4 settembre 2006; T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, n. 419 del 9 marzo 2011), nonchè della possibilità  di individuare localizzazioni alternative – circostanza rivelatasi di fatto praticabile dato il procedimento avviato dall’Amministrazione al riguardo.
Da ultimo, il Collegio ritiene che la sopra vista possibilità  di siti alternativi nella vigenza dello strumento urbanistico in questione, mini in radice l’attualità  dell’interesse della società  a contestare la disciplina regolamentare.
Ferma restando dunque la mancata notifica del ricorso alla Regione Puglia – circostanza che renderebbe già  di per sè inammissibile il gravame per la parte relativa all’impugnazione del regolamento edilizio – va pertanto dichiarata l’inammissibilità  dello stesso per carenza di interesse, limitatamente all’impugnazione del piano. 
In conclusione, il ricorso va accolto solo in parte, con riferimento all’impugnato diniego, risultando inammissibile per la restante parte.
L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
 

P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota comunale prot. 35314/2015; lo dichiara inammissibile per la parte restante.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

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