Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Sanzione ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 – Prescrizione quinquennale – Dies a quo –  Data di rilascio della concessione in sanatoria – Conseguenze 

Con il rilascio dell’autorizzazione edilizia in sanatoria viene meno l’illiceità  permanente dell’immobile abusivo ma ciò non preclude che sia comminata la sanzione prevista dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, purchè entro il termine prescrizionale di cinque anni (ex art. 28 della l.n. 689/1981)  dal rilascio della sanatoria. 

Pubblicato il 17/10/2016
N. 01198/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2010, proposto da: 
Rocco Dilena, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Giampetruzzi C.F. GMPFNC61P69I330S, con domicilio eletto presso Olga Mantegazza in Bari, via Giuseppe Carulli, n.14; 

contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Bucci C.F. BCCNNA69L63A883L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn. 31/33; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
della determinazione dirigenziale n. 0003 del 14.01.2010, recante oggetto “Applicazione di indennità  risarcitoria, di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004, per interventi e trasformazione di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/04, all’art. 82 del D.P.R. 616/77 commi 1 e 2 ed all’art.31 della L.R. 56/80”, notificata il 19.2.2010, con la quale il Dirigente del Servizio Urbanistica regionale della Regione Puglia – Assessorato all’Assetto del territorio ha irrogato sanzione pecuniaria per il danno arrecato al paesaggio dall’opera abusiva specificata nel provvedimento per cui è causa, quantificata in euro 1.239,51;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso introduttivo depositato in data 17.5.2010, il sig. Rocco Dilena ha impugnato la determinazione dirigenziale, in epigrafe meglio specificata, con cui il Dirigente del Servizio Urbanistica regionale della Regione Puglia – Assessorato all’Assetto del territorio ha intimato al predetto il pagamento di euro 1.239,51 a titolo di sanzione ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, relativa ad un immobile ad uso abitativo sito al piano terra della palazzina censita nel N.C.E.U. sub. Fl. 141, p.lla 2586 sub 1, nel Comune di Ginosa Marina, realizzato in assenza del nulla osta prescritto dall’art. 146 del D.Lgs. n.42/2004, successivamente oggetto di concessione in sanatoria, n. 97/2000 (rilasciata in data 18.7.2000), adottata dal Comune di Ginosa.
2.- L’odierno ricorrente si duole del provvedimento in epigrafe, notificato in data 19.2.2010, di cui chiede l’annullamento, deducendo due motivi di impugnazione, e precisamente: 
– Violazione degli artt. 3 e 7 della L. n. 689/1981, che sanciscono il principio della necessaria responsabilità  colpevole dell’autore del fatto, nonchè quello del carattere personale dell’illecito amministrativo, per avere il Dirigente del Servizio Urbanistico regionale della Regione Puglia emanato il ridetto provvedimento nonostante la mancanza di una personale e colpevole responsabilità  del sig. Dilena, il quale si era limitato ad acquistare l’immobile (la circostanza è pacifica), abusivamente costruito dal suo dante causa;
– Violazione dell’art. 28 della L. n.689/1981, che prevede la prescrizione quinquennale del diritto di riscossione delle somme dovute per gli illeciti amministrativi, per avere l’odierna resistente intimato il pagamento della sanzione impugnata a distanza di dieci anni dall’intervenuta concessione in sanatoria, adottata dal Comune di Ginosa in data 18.7.2000 (C.E. n. 97/2000), ed idonea a determinare la cessazione della permanenza dell’illecito.
3.- Si è costituita in resistenza la Regione, contestando le difese avversarie, deducendo, in particolare, la funzione ripristinatoria e la conseguente natura reale della misura comminata.
4.- Con ordinanza n. 431/ 2010, non impugnata, è stata accolta la domanda cautelare.
5.- Alla pubblica udienza del 22.9.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
6.- Il ricorso merita accoglimento, ritenendo il Collegio di confermare i principi già  espressi in fase cautelare.
L’art. 167 d.lg. n. 42/2004 (già  art. 15 l. n. 1497/1939, divenuto poi art. 164 d.lg. n. 490/1999) va interpretato nel senso che l’indennità  prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale. àˆ quindi applicabile anche a tale sanzione il principio contenuto nell’art. 28 della l. n. 689/1981, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Quest’ultima disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 l. n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria. Il dies a quo della decorrenza della prescrizione deve ritenersi coincidente con l’atto che fa cessare nel tempo la illiceità  del comportamento edilizio osservato e cioè quello della intervenuta concessione edilizia in sanatoria, la quale appunto rimuove ogni ragione di incompatibilità  dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno dunque, la permanente illiceità  che l’accompagnava dall’atto della sua realizzazione. (v T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. I, 1.4.2016, n. 824; T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. I, 26.2.2016, n. 567).
Infatti, in riferimento all’applicazione della sanzione di cui all’art. 167, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, il principio di autonomia delle due tipologie di violazioni (edilizia e paesaggistica) deve essere inteso nel senso che l’intervenuta sanatoria dell’abuso edilizio non fa, ex se, venir meno la potestà  sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica, ma non anche che la stessa non abbia alcuna incidenza sulla permanenza della violazione; diversamente, la sanzione pecuniaria sarebbe sostanzialmente imprescrittibile, con potenziale contrasto con fondamentali principi di matrice penalistica, per cui la nozione di illecito a carattere permanente, ovvero con effetti permanenti, postula necessariamente, pena il configurarsi di una sorta di non ammissibile responsabilità  oggettiva, che il responsabile dell’illecito conservi la possibilità  di far cessare la permanenza dell’illecito stesso, ovvero di rimuoverne gli effetti. (T.A.R. Palermo,I, 13.5.2013, n. 1098).
Per tutto quanto esposto, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale n. 0003 del 14.01.2010 adottata dal Dirigente del Servizio Urbanistica regionale della Regione Puglia – Assessorato all’Assetto del territorio.
7.- Le spese di giudizio derogano alla soccombenza, atteso che il motivo di accoglimento del ricorso non esclude la sostanziale antigiuridicità  della costruzione acquistata dal ricorrente e, dunque, della condotta sanzionata dalla regione con la misura irrogata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– Annulla la determinazione dirigenziale n. 0003 del 14.01.2010 adottata dal Dirigente del Servizio Urbanistica regionale della Regione Puglia – Assessorato all’Assetto del territorio;
– Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Desirèe Zonno Francesco Gaudieri
 
 
 
 
 

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