Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse – Contributi e sovvenzioni pubblici – Bando regionale – Cause di esclusione previste dal bando – Impugnazione esclusione – Inammissibilità  del ricorso per mancata impugnazione del bando

In tema di bando regionale disciplinante le condizioni per il riconoscimento di aiuti in favore di giovani agricoltori per l’avvio di nuova attività , deve ritenersi inammissibile il ricorso contro la determinazione regionale con la quale è stata disposta l’esclusione di un richiedente per carenza dei presupposti di primo insediamento, come specificati nella norma di bando, qualora non sia stato previamente impugnato anche il bando stesso (nella parte in cui si esclude l’erogazione dei contributi attribuendo rilievo solo al mero atto formale dell’apertura di partita iva e all’iscrizione nel registro imprese e non si attribuisca, di contro, rilievo alcuno all’accertamento effettivo dell’esercizio da parte del richiedente di attività  agricola nel periodo antecedente la richiesta di aiuti).

N. 00764/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2016, proposto da: 
Camillo Villani Miglietta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Pepe e Alfredo Matranga, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, Via Nicolai, 43; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonilde Francesconi e Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

per l’annullamento
previa sospensione
– del provvedimento prot. n. DPSR/5 febbraio 2016/ 981 con il quale il Responsabile della Misura 112 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, presso la Regione Puglia, ha comunicato l’esito negativo dell’istruttoria tecnico amministrativa espletata dal Servizio Provinciale dell’Agricoltura competente, con riferimento alle domande di aiuto presentate dal ricorrente;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, dell’atto dirigenziale n. 94 del 27 aprile 2015 della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale -, nonchè ancora, in parte qua, del “Bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 112 e sulle Misure 111 e 121 nell’ambito del pacchetto”, nella parte in cui al paragrafo 2 esclude l’erogazione degli aiuti attribuendo rilievo solo al mero atto formale dell’apertura di partita Iva ed a quello dell’iscrizione del soggetto nel registro delle Imprese presso la CCIAA, mentre non attribuisce alcun rilievo all’accertamento effettivo dell’esercizio da parte del richiedente di attività  agricola nel periodo antecedente alla richiesta di aiuti;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Micolani, su delega dell’avv. Alfredo Matranga e avv. Marco Ugo Carletti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

Considerato che il ricorrente, a seguito dell’approvazione del bando regionale per la presentazione di domande di aiuto a valere sulle Misure 112, 111 e 121, rientranti nel pacchetto giovani agricoltori, presentava domanda di aiuto per l’avvio di una nuova attività  di “Insediamento di giovani agricoltori”,
Considerato altresì che il ricorrente, in questa sede, impugna l’esito negativo dell’istruttoria espletata con riferimento alla propria domanda, laddove, in particolare, l’Amministrazione ha ritenuto che lo stesso non soddisfi la condizione di primo insediamento, come definita dal paragrafo 2 del bando, in quanto dalla visura camerale è risultato lo svolgimento di attività  di impresa agricola per il periodo 30 gennaio 2007 – 30 dicembre 2008, con codice REA Le-261189;
Considerato che la parte ha chiesto l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione negativa, nonchè del bando de quo nella parte in cui, nell’escludere l’erogazione dei contributi, non attribuirebbe alcun rilievo all’esercizio effettivo dell’attività  agricola nel periodo antecedente la richiesta di aiuti;
Ritenuto che, sentite le parti ai sensi dell’art.60 c.p.a., il giudizio possa definirsi in sede di decisione cautelare con sentenza semplificata, ravvisando il Collegio la manifesta inammissibilità  e infondatezza del gravame;
Rilevato invero che il bando, ai fini dell’ammissione agli aiuti in questione, espressamente indica che “Per primo insediamento si intende l’assunzione per la prima volta di responsabilità  civile e fiscale da parte di un giovane, in possesso dei requisiti previsti al successivo paragrafo¦Si precisa che per responsabilità  civile si intende l’iscrizione dell’impresa agricola, di cui il giovane è titolare o contitolare, nel Registro delle Imprese (REA) della CCIAA territorialmente competente. Per responsabilità  fiscale si intende la titolarità  di partita IVA con codice di attività  agricola”, escludendo inoltre testualmente da tale condizione “l’insediamento da parte di un giovane che risulti precedentemente iscritto al registro delle imprese, in qualità  di titolare o socio di impresa agricola” (paragrafo 2);
Ritenuto che, a fronte di un siffatto chiaro requisito di partecipazione, con effetto escludente e pregiudizievole nei confronti dei soggetti che, come il ricorrente, ne risultavano privi al momento della presentazione della domanda, sussisteva un onere di impugnazione, nella specie non rispettato;
Ritenuto pertanto che la relativa doglianza sia inammissibile, oltre che infondata, non potendosi nella specie tardivamente pretendere, a fronte della clausola della lex specialis, che alla verifica prevista circa la ricorrenza del dato formale dell’iscrizione nel REA e dell’apertura di partita IVA, possa affiancarsene un’altra, avente invece ad oggetto l’effettivo esercizio di attività  agricola da parte del richiedente, provato dalla costituzione di una posizione previdenziale ed assicurativa nonchè dalla disponibilità  dei beni aziendali, come preteso dalla parte;
Ravvisata inoltre l’infondatezza della censura riferita alle altre cause ostative evidenziate dall’Amministrazione (mancata produzione dell’attestazione firmata relativa all’assenza di vincoli urbanistici, paesaggistici, ambientali.., e non ammissibilità  al finanziamento della pala anteriore con benna ai sensi della Misura 121), atteso che la documentazione in questione, probante la cantierabilità  del piano aziendale proposto, avrebbe dovuto essere presentata nel plico B, a corredo della domanda di aiuto, ai sensi del punto 10.1 del bando;
Ritenuto pertanto che il ricorso non meriti accoglimento per le ragioni sopra illustrate; 
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Puglia, liquidate in via equitativa in € 1500,00 oltre accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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