1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. n. 163/2016 – Omissioni e incompletezze – Conseguenze
 
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Servizi di architettura ed ingegneria – Requisiti di partecipazione – Criterio di verifica – Allegato al d.m. n. 143/2013

1. Nell’ipotesi in cui la comunicazione prevista dall’art. 79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, risulti omessa o incompleta, il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso, previsto dall’art. 120, comma 5, c.p.a., decorre dal momento in cui il concorrente abbia avuto comunque cognizione degli elementi della comunicazione (nella specie, il T.a.r., con riferimento all’aggiudicazione definitiva, ha ritenuto non essere sufficienti le pubblicazioni sul sito della Stazione appaltante, considerato che il predetto art. 79 prescrive la formale comunicazione di tale provvedimento al concorrente che segue in graduatoria e agli altri controinteressati).


2. La Stazione appaltante è tenuta ad eseguire un accertamento comparativo, sotto il profilo sostanziale, tra le categorie contemplate nell’allegato al d.m. 31 ottobre 2013, n. 143, per l’affidamento dei servizi pubblici relativi all’architettura e all’ingegneria, al fine di verificarne la corrispondenza tra i diversi sistemi di classificazione.


                                                                                  *
Cons. Stato, ric. n. 4833/2016; decreto cautelare 16 giugno 2016, n. 2219 – 2016; ud. pubblica 19 gennaio 2017; sentenza breve 20 febbraio 2017, 759/2017

N. 00650/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01488/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Antonacci Termoidraulica s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Persichella in Bari, Via P. Amedeo, 197; 

contro
Università  degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

nei confronti di
Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzione e Servizi Società  Cooperativa, in qualità  di capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Daga Impianti s.r.l. e Costruttori soc. coop., quale impresa designata dal Consorzio, rappresentate e difese dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, Via Dante, 51; 
Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l. e Daga Impianti s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico De Simone, Maela Demontis, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; 

per l’annullamento
– del provvedimento adottato con D.D. prot. n. 24869 del 6 ottobre 2015, mai comunicato alla ricorrente, di aggiudicazione definitiva al R.T.I. controinteressato dell’appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della esecuzione dei lavori di efficientamento energetico delle strutture universitarie (CIG 6192445744);
– di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso e nei motivi aggiunti depositati in data 18 dicembre 2015;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Foggia, del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzione e Servizi Società  Cooperativa – in qualità  di capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Daga Impianti s.r.l., di Costruttori soc. coop., di Studio Ct Ingegneria Integrata s.r.l. e Daga Impianti s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. La società  Antonacci Termoidraulica a r.l. ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’Università  degli Studi di Foggia con bando spedito per la pubblicazione in G.U. in data 30 marzo 2015, per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della esecuzione dei lavori di efficientamento energetico delle strutture universitarie, ai sensi dell’art. 53, co. 2, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo a base d’asta di € 4.290.000,00 (di cui € 106.447,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Espletate le formalità  di gara, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche l’appalto è stato aggiudicato al R.T.I. Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzione e Servizi s.a. e Daga Impianti s.r.l..
2. Con il ricorso in esame la ricorrente, risultata seconda graduata, impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del prefato raggruppamento, deducendo a sostegno del gravame i seguenti profili di illegittimità :
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 97 Cost.; dell’art. 38, co. 2 bis, dell’art. 46, co. 1 ter e dell’art. 48 del D. lgs. n. 163/2006; violazione e/o falsa applicazione del punto 6.3 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento. Secondo la tesi esposta, il RTI Consital avrebbe dovuto essere escluso in ragione della carenza o comunque nella mancata dimostrazione da parte del progettista indicato Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l. dei requisiti di capacità  tecnica prescritti dal punto 6.3 del disciplinare di gara. Il predetto raggruppamento non avrebbe infatti prodotto documentazione idonea a dimostrare sia la regolare esecuzione di alcuni dei servizi di progettazione dichiarati ed essenziali ai fini del soddisfacimento della capacità  progettuale richiesta nelle categorie/classi IB.08 e IB.11, sia l’avvenuta realizzazione dei lavori relativi, come invece la ricorrente ritiene sia prescritto dall’art. 243, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010 per i servizi di progettazione svolti per conto di privati. La ricorrente lamenta, inoltre, che in sede di soccorso istruttorio l’Amministrazione avrebbe consentito una vera e propria integrazione postuma del requisito, avendo la controinteressata aggiunto alla lista degli incarichi già  dichiarati due nuovi servizi di progettazione (relativi ai lavori di ristrutturazione del Circolo Montecitorio e del Corpo A3 dell’Ospedale di Belcolle).
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co. 1, lett. i) del D. lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento. Il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dal confronto concorrenziale essendo emersa a carico del socio e amministratore munito di poteri di rappresentanza dello Studio CT s.r.l. (progettista indicato dal R.T.I. Consital), l’inequivoca violazione degli obblighi di natura contributiva nei confronti dell’Istituto previdenziale.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 38, co. 1, lett. c) e i) del D. lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento. Secondo Antonacci sussisterebbero inoltre le condizioni ostative alla partecipazione alla gara de qua da parte del raggruppamento controinteressato, previste dalle lettere c) ed i) dell’art. 38, co. 1, del D. Lgs. n. 163/2006, alla luce della dichiarazione resa dal socio e direttore tecnico della società  di ingegneria Studio CT s.r.l. circa l’esistenza a proprio carico di un decreto penale di condanna per il delitto di omissione contributiva e assicurativa previsto di cui all’art. 81 del D.L. 463/1983 conv. in L. n. 638/1983, in quanto reato grave ed incidente sulla moralità  professionale.
3. Si sono costituiti per resistere al ricorso l’Università  degli Studi di Foggia, il R.T.I. aggiudicatario e lo Studio C.T. Ingegneria.
4. Con motivi aggiunti depositati in data 18 dicembre 2015 la ricorrente ha articolato ulteriori motivi avverso i medesimi atti oggetto del gravame originario, deducendone i seguenti ulteriori profili di illegittimità :
IV) Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità , proporzionalità  e ragionevolezza (art. 97 Cost.); violazione e/o falsa applicazione del punto 6.3 del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 253, d.p.r. n. 207/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento.
In estrema sintesi, la documentazione prodotta dallo Studio CT Ingegneria – segnatamente a comprova della esecuzione della progettazione relativa alla riqualificazione di un Capannone industriale nel Comune di Crema – confermerebbe l’assenza del requisito di cui all’art. 6.3 del disciplinare in relazione allo svolgimento pregresso di servizi di progettazione di impianti fotovoltaici (categoria/classe IB.11) per € 159.087,50. Sotto altro profilo, la predetta documentazione avrebbe anche fatto emergere la mancanza del requisito del fatturato globale pregresso per un importo di € 4.000.000,00 richiesto dall’art. 6.3, capoverso a) del Disciplinare di gara, atteso che dall’importo complessivo dei servizi dichiarati dallo Studio CT avrebbe dovuto essere espunto quello relativo alla progettazione del predetto Capannone (Categorie/classi IB 08 e IB.11), atteso che i relativi lavori, ove mai cominciati, sarebbero stati comunque realizzati in assenza del necessario titolo abilitativo.
5. Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 23 marzo 2016, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Occorre procedere al preliminare scrutinio dell’eccezione spiegata dall’Amministrazione resistente e dalle parti controinteressate di tardività  del ricorso.
Secondo la tesi esposta, la Antonacci avrebbe avuto contezza del provvedimento di aggiudicazione definitiva già  a seguito dell’accesso ai documenti avvenuto in data 6 ottobre 2015, come sarebbe dimostrato: dalla circostanza di aver indicato il R.T.I. Consital come “aggiudicatario” nella corrispondenza intercorsa con la S.A. successivamente alla predetta data; dalla pubblicazione della determina di aggiudicazione sul sito dell’Ente (quest’ultima ritenuta idonea a fondare la presunzione di piena conoscenza a norma dell’art. 32, comma 1, L. n. 69 del 2009) nonchè dalla comunicazione a mezzo P.E.C. della nota prot. 24905 del 6 ottobre 2015, indirizzata a tutte le imprese interessate, con esito “aggiudicazione definitiva in capo al RTI Consital”.
L’eccezione non coglie nel segno.
Invero non risultano in alcun modo dimostrati i fatti posti a fondamento dell’eccezione, benchè in forza dell’art. 2697 c.c. proprio sulle predette parti incombesse l’onere di provare l’avvenuta piena conoscenza del provvedimento lesivo, da parte della ricorrente, prima del 13 ottobre 2015, ovvero del trentesimo giorno antecedente la data di avvio per la notifica del ricorso, non essendo all’uopo sufficiente un giudizio di mera verosimiglianza dell’avvenuta conoscenza stessa (Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5657).
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 120 comma 5, c.p.a., il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la conseguenza che, in caso di comunicazione omessa o incompleta, la conoscenza utile ai fini della sua decorrenza coincide con la cognizione, comunque acquisita, degli elementi oggetto della comunicazione (cfr. Cons. Stato, III, n. 25/2015; V, 7 settembre 2015, n. 4144).
Tuttavia, come evidenziato, nel caso di specie non risulta fornita prova di tale anticipata conoscenza del carattere definitivo dell’aggiudicazione da parte della ricorrente. Da un lato, infatti, la nota pec del 6 ottobre 2015 risulta comunicata alla Antonacci solo il successivo 18 novembre, ovvero successivamente alla data di notifica del ricorso (12 novembre 2015). Dall’altro, nella nota del R.U.P. del 6 ottobre 2015, di trasmissione della documentazione richiesta dalla ricorrente, non si fa cenno alcuno alla determina di aggiudicazione definitiva, nè può desumersi che in sede di accesso agli atti sia stato anche osteso il predetto provvedimento per avere la Antonacci qualificato, nella successiva corrispondenza intercorsa con la S.A., il RTI Consital non più come “aggiudicatario provvisorio” ma genericamente come “aggiudicatario” della gara, non essendo tali deduzioni sufficienti per far ritenere certa l’asserita conoscenza del carattere definitivo e non più provvisorio dell’aggiudicazione. Nè, infine, ai fini della piena conoscenza, può rilevare la pubblicazione sul sito dell’Ente, come ex adverso asserito dalla difesa erariale, atteso che con riferimento alla materia dei contratti pubblici l’art. 79 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, cui fa anche richiamo l’art. 120, co. 5. c.p.a., richiede la formale comunicazione personale del provvedimento di aggiudicazione, ai fini del computo dei termini per proporre ricorso, sia nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria che degli altri soggetti controinteressati espressamente individuati, con le forme prescritte dal co. 5-bis del citato articolo. Non può dirsi pertanto idonea la mera pubblicazione sul sito internet dell’Ente ove la stessa non sia accompagnata da ulteriori elementi in grado di attestare con certezza l’avvenuta piena conoscenza dell’atto lesivo; circostanza che per quanto esposto innanzi, non risulta essersi verificata nel caso di specie.
2. La questione centrale oggetto del I e IV motivo del ricorso in esame, così come integrato dai motivi aggiunti, concerne il raggiungimento da parte del progettista indicato dal R.T.I. aggiudicatario (Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l.) del quorum di capacità  progettuale richiesto dalla lex specialis di gara.
2.1 A norma del paragrafo 6.3 del disciplinare il progettista incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva era tenuto a provare l’avvenuto espletamento di servizi inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale non inferiore a € 4.000.000,00. In particolare, tale prova involgeva servizi di progettazione rientranti nella categoria/classe IB.08 (“Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia” ex D.M. 143/2013) per € 473.290,00, e nella categoria/classe IB.11 (“Campi fotovoltaici Parchi eolici” ex D.M. 143/2013) per € 159.087,50; con la precisazione che i servizi utili ai fini della valutazione sarebbero stati quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca antecedente (ex art. 263, co. 2, d.P.R. n. 207/2010).
In sede di verifica dei requisiti di capacità  tecnica dichiarati dall’aggiudicataria, la S.A. ha chiesto pertanto precisarsi quali dei servizi dichiarati dal progettista indicato – Studio CT – in relazione alla categoria IA.03, assimilabile alla OS30 (come previsto dalla tabella di comparazione allegata al D.M. 143/2013) fossero riferibili alle sottocategorie IB.08 e IB.11.
A tal fine il R.T.I. controinteressato non solo ha proceduto alla specificazione richiesta (in particolare in relazione alla progettazione concernente la riqualificazione di un capannone nel Comune di Crema), ma anche ha integrato l’elenco precedentemente prodotto con due nuovi servizi, relativi agli incarichi svolti per l’Asl di Viterbo – Ospedale di Belcolle (riferibili alla Cat. IB.08 per € 1.037.297,53 ed alla Cat. IB.11 per € 21.000,00) e per il Circolo Montecitorio (€ 100.381,00 nella Cat. IB.08). Orbene, secondo la ricorrente gli incarichi di progettazione innanzi indicati (Capannone industriale in Crema, Ospedale di Belcolle e Circolo Montecitorio), per diversi motivi, non sarebbero computabili ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti.
2.2 Per ragioni di carattere logico, l’esame nel merito delle articolate censure dedotte impone di procedere alla preliminare individuazione delle prestazioni professionali dichiarate ed effettivamente in grado di incidere sul raggiungimento dei requisiti richiesti, rispetto a quelli oggetto di contestazione da parte della ricorrente, da computarsi in relazione a ciascuna categoria/classe di riferimento (IB08 e IB11), a nulla rilevando la circostanza che nell’ambito della categoria IA.03/IIIC (assimilata alla OS30) non sia prevista la predetta distinzione.
2.2.1 Non può infatti condividersi sul punto l’argomento sostenuto strenuamente dalla difesa di Studio CT, da questa asserito come idoneo a troncare ogni digressione in tema di sub-classificazioni e di fotovoltaico, per cui il requisito richiesto in relazione alla cat. OS30 sarebbe stato soddisfatto complessivamente, con il raggiungimento dell’importo globale di € 632.377,50 richiesto in relazione alla Cat. IA.03/IIIC, ovvero categoria assimilata alla prima, in virtù di quanto dalla S.A. precisato in sede di chiarimenti, atteso che la stessa non prevede la bipartizione in IB.08 e IB.11. Seguendo le dedotte asserzioni, dunque, la specifica capacità  progettuale richiesta dal bando sarebbe provata dalla riferibilità  del servizio di progettazione svolto per il Capannone di Crema alla categoria assimilata IA.03/IIIC (impianti elettrici in genere), senza necessità  di procedere alla ulteriore precisazione, solo impropriamente richiesta dalla S.A. per gli impianti fotovoltaici.
2.2.2 Sul punto occorre rimarcare che l’assimilazione di categorie omogenee, svolta utilizzando la tabella di comparazione con il vecchio sistema di cui all’allegato al D.M. 143/2013, ha lo scopo di consentire la partecipazione concorrenziale di soggetti ugualmente in grado di soddisfare in concreto i requisiti progettuali richiesti, in ragione della sostanziale equivalenza dei servizi svolti, a prescindere dalla loro diversa classificazione formale.
La S.A., pertanto, è tenuta a svolgere una valutazione involgente la verifica in concreto della sostanziale equivalenza tra la categoria indicata dal concorrente e quella richiesta dalla lex specialis, da apprezzare in relazione al contenuto oggettivo della prestazione svolta ed alla specifica capacità  progettuale che essa è in grado di esprime, nel rispetto della par condicio competitorum.
Nel caso di specie ciascun progettista era tenuto ad attestare la propria specifica capacità  nel campo della progettazione di impianti fotovoltaici per un importo determinato (€ 159.087,50). Correttamente, pertanto, la S.A., per nulla contraddicendo le argomentazioni esposte con il chiarimento n. 4, ha richiesto al RTI aggiudicatario di procedere all’indicazione, nell’ambito dei servizi ricompresi nella macro-categoria IA.3/IIIC (impianti elettrici in genere), dei singoli importi specificamente riferibili alla Cat. IB11 (impianti fotovoltaici). Tale specificazione, infatti, si poneva come necessaria anche per i soggetti che si sono avvalsi di categoria equipollente a quella indicata dagli atti di gara, benchè la stessa non prevedesse al proprio interno tale ulteriore ripartizione tra impianti elettrici in genere e fotovoltaici.
2.2.3 Alla luce della superiore premessa risulta del tutto ininfluente la questione posta dalla ricorrente in ordine all’utilizzabilità  del servizio di progettazione svolto in favore dell’ASL di Viterbo per il corpo A3 dell’Ospedale di Belcolle, in quanto dichiarato solo in sede di soccorso istruttorio, non rilevando lo stesso al raggiungimento dei requisiti sia per la Cat. IB08 e soprattutto per la Cat. IB11.
2.2.4 Uguale considerazione va svolta per l’incarico relativo al Circolo Montecitorio (Cat. IB08). Peraltro è qui agevole rilevare come tale ultimo incarico risulti già  presente nell’elenco prodotto in sede di partecipazione sebbene per errore non indicato anche nell’ambito della Cat. IB08. Dunque, a ben vedere, questo è stato correttamente considerato dalla S.A., che, in sostanza, ne ha consentito la mera precisazione in conformità  all’art. 46, comma 1-bis, D.lgs. 163/2006, come peraltro più volte rimarcato dalla resistente amministrazione e dalle controinteressate.
2.3 La questione da esaminare si appunta, dunque, sulla possibilità  di valutare i servizi dichiarati dallo Studio CT per i lavori di riqualificazione del Capannone industriale nel comune di Crema (per le categorie IB08 e IB11), la cui progettazione e realizzazione, secondo la ricorrente, non sarebbe stata oggetto di idonea dimostrazione.
Come rimarcato dalla Antonacci nel ricorso introduttivo ed argomentato funditus con i motivi aggiunti (ritualmente proposti a seguito alla conoscenza della nuova documentazione depositata in giudizio da Studio C.T.), nella specie è mancata la dimostrazione da parte dell’aggiudicataria del raggiungimento dei prescritti requisiti speciali di progettazione, se non altro in relazione al pregresso svolgimento da parte del progettista di servizi di importo pari ad €149.200,00, rientranti nella classe/categoria IB.11 ( impianti fotovoltaici/Parchi eolici) per l’importo richiesto di € 159.087,50. Infatti, in disparte la questione concernente la necessità , ai fini della valutabilità  dell’incarico di progettazione, anche dell’esecuzione dei lavori relativi, nel caso di specie non risulta comunque provato lo svolgimento da parte dello Studio C.T.dei servizi di progettazione nella categoria IB.11, in relazione ai lavori di riqualificazione del Capannone nel Comune di Crema, non avendo fornito i necessari riscontri (cfr. pag. 6 memoria del 7 marzo 2016).
A ben vedere alcuna specificazione al predetto incarico risulta svolta nel Certificato di regolare esecuzione del servizio rilasciato da Archivi e Soluzioni s.r.l.; nè la ricorrente si è premurata di richiederla, come pure avrebbe potuto, al fine di fornire idonea prova in giudizio.
Nè potrebbe considerarsi strumento idoneo allo scopo probatorio che qui interessa, come pure sostenuto in sede di controricorso dalle controinteressate (cfr. pag. 5 della memoria depositata da Studio CT in data 12 marzo 2016), il contratto tra File Document Management s.p.a. e Studio CT s.r.l. (peraltro privo di timbro che consenta di identificare l’autore della sottoscrizione), in atti. Invero, in esso è contenuto solo un generico richiamo alla progettazione di “impianti elettrici, fotovoltaici”, in una pagina non specificamente sottoscritta dal Committente e, comunque, priva della rappresentazione degli importi specificamente riferibili all’impianto fotovoltaico. Nè può sottacersi che anche gli ulteriori documenti prodotti in giudizio (segnatamente computo metrico-estimativo e tavole di progetto) non risultano sottoscritti dal Committente per approvazione.
Inoltre, quanto asserito in maniera autoreferenziale dalle controparti, risulta in ogni caso smentito, come a giusta ragione rimarcato dalla ricorrente, dalla comunicazione (facoltativa) di inizio lavori presentata al Comune di Crema, ove non ricorre alcun cenno alla predetta specifica attività  di progettazione e di installazione di pannelli fotovoltaici, sicchè la stessa anzichè confermare l’avvenuto svolgimento dell’incarico, finisce per smentirlo.
La predetta comunicazione, infatti, nonostante la puntuale descrizione delle opere oggetto di intervento, non contiene alcun riferimento all’impianto fotovoltaico, nè tantomeno alle sue caratteristiche di aderenza al tetto esistente, benchè comunque anche nel caso di specie sussistesse uno specifico obbligo di provvedere alla sua preventiva comunicazione al Comune, ai sensi della D.G.R. Lombardia n. 8/2009. La tesi della ricorrente, peraltro, risulta anche corroborata dalla espressa dichiarazione, resa a margine della predetta comunicazione facoltativa di inizio lavori, di non incidenza delle opere de quibus sulla disciplina relativa all’efficienza energetica.
2.4 Le superiori argomentazioni consentono di prescindere dall’esame della vexata questio, evocata dai motivi di ricorso, concernente l’oggetto della prova richiesta nelle gare pubbliche dall’art. 263, co. 2 D.P.R. n. 207/2010 per il caso in cui il concorrente intenda spendere l’esperienza maturata per conto di privati ed involgente la risposta al quesito se sia sufficiente dimostrare l’avvenuta esecuzione dei servizi di progettazione ovvero occorra anche dare prova dell’avvenuta esecuzione dei lavori relativi. Infatti già  solo eliminando dal computo dei servizi indicati ai fini del soddisfacimento del prescritto requisito di capacità  progettuale, quello relativo al Capannone di Crema per la categoria/classe IB.11, non risulta raggiunta dallo Studio C.T. la soglia minima prevista a fini partecipativi; non essendo sufficienti gli altri servizi indicati per la medesima categoria (Assicurazioni di Roma – Palazzo Lenori per € 65.673,65 e Asl di Viterbo – Ospedale di Belcolle per € 21.000,00). Ciò conferma quanto già  esposto in premessa circa la superfluità  dell’esame della questione relativa all’ammissibilità  dell’integrazione postuma dei requisiti partecipativi ove, in sede di soccorso istruttorio, siano indicati ulteriori servizi, non dichiarati in sede di domanda benchè svolti antecedentemente alla data di scadenza indicata dal bando.
3. In conclusione il ricorso è accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e con assorbimento degli ulteriori motivi.
4. Va peraltro respinta l’istanza risarcitoria, atteso che, in ragione dell’accoglimento della domanda impugnatoria, la ricorrente consegue la concreta possibilità  di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto de quo, previo svolgimento delle verifiche eventualmente ritenute necessarie dalla S.A., non risultando nelle more stipulato il contratto con l’aggiudicataria.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– accoglie la domanda principale e per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
– respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Università  degli Studi di Foggia; il Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzione e Servizi Società  Cooperativa; la società  Daga Impianti a r.l. e lo Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l., al pagamento in solido, in favore di Antonacci Termoidraulica delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 4.000,00 oltre accessori come per legge e refusione del C.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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