Giurisdizione – Patente – Revoca – Atto dovuto – Diritto soggettivo – Giudice ordinario

Con riferimento al provvedimento di revoca della patente ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada, deve rilevarsi che tale atto non esprime esercizio di discrezionalità  amministrativa, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma, sicchè la giurisdizione compete al giudice ordinario, nè la circostanza che nel caso di specie si controverta proprio della sussistenza o meno dei presupposti della revoca può spostare la giurisdizione, trattandosi di questione di merito che dovrà  essere risolta dal giudice competente.

N. 00610/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2016, proposto da: 
Antonio Paolo Zefferino, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Dionigi e Attilio Triggiani, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Dionigi in Bari, via Fornarin. 15/A;  

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, via Melo, 97; U.T.G. – Prefettura di Bari;

per l’annullamento
previa sospensivaa) dell’atto prot. n. 000040/16/1808 Area III del 18.01.2016, successivamente conosciuto, con il quale il Vice-Prefetto della Provincia di Bari ha ordinato la revoca della validità  delle patenti di guida del ricorrente, rilasciate dalla Repubblica d’Albania;b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Vittorio Di Salvatore, su delega dell’avv. Michele Dionigi e avv. dello Stato Guido Operamolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.-Con il ricorso indicato in epigrafe il Sig. Zefferino ha impugnato il provvedimento di revoca della patente di guida, disposta dalla Prefettura di Bari come sanzione accessoria a violazione dallo stesso commessa al codice della strada; più precisamente in conseguenza della contestazione di un sorpasso vietato dall’art. 148.
Con atto depositato in data 9 aprile 2016 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione.
Alla C.C. del 19 aprile 2016, la causa è stata trattenuta in decisione, con preavviso di sentenza breve.
2.- L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e va accolta.
Al riguardo, la giurisprudenza più recente ha affermato, con riferimento al provvedimento di revoca della patente ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada, che tale atto non esprime “esercizio di discrezionalità  amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma” (cfr., con riguardo alla revoca della patente disposta nei confronti della persona sottoposta a sorveglianza speciale,Cass. SS.UU. n. 2446/2006 e n. 22491/2010; T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, n. 1716/2011; con riferimento all’ipotesi di revoca della patente a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 v. questa Sezione n. 1058/2015) e che “dunque, alcuna discrezionalità  può rinvenirsi nell’agire non autoritativo dell’Amministrazione preposta, atteso che quest’ultima deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge¦.sicchè, in assenza di eccezioni all’ordinario criterio di riparto basato sulla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la giurisdizione compete al giudice ordinario, essendo la posizione del privato attinto da tale tipologia di atti qualificabile in termini di diritto soggettivo” (T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, n. 1058/2015, cit.; in termini, da ultimo,Cass. SS.UU., 14 maggio 2014, n. 10406 e , tra le altre, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, nn. 2122/2015, 2400/2015 e 509/2016).
Applicando i richiamati principi generali alla fattispecie, alcuna discrezionalità  può rinvenirsi nell’agire dell’Amministrazione preposta, atteso che la revoca è stata disposta quale sanzione accessoria non pecuniaria rispetto alla violazione contestata al ricorrente; e la sanzione accessoria, verificati i relativi presupposti,si connota in termini di atto dovuto. La circostanza, poi, che nel caso di specie si controverta proprio della sussistenza o meno dei presupposti della revoca non può -come parte ricorrente pretenderebbe- spostare la giurisdizione, trattandosi di questione di merito, oggetto di controversia, che dovrà  essere risolta dal giudice competente.
In ragione delle suesposte considerazioni, non può dunque che dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice, spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario competente per territorio; con la conseguenza che il processo potrà  essere proseguito dinanzi a tale giudice mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale.
La sopravvivenza di diversi orientamenti in meritodi riparto di giurisdizione in subiecta materia inducono a ravvisare giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
b) indica quale giudice munito di giurisdizione l’Autorità  Giurisdizionale Ordinaria territorialmente competente, dinanzi alla quale il giudizio potrà  essere riassunto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 104/2010;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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