1. Sanità  e Farmacie –  Contributo Inail realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza – Condizioni di ammissibilità   


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento –  Motivazione- Differenze con il preavviso di rigetto – Illegittimità 

1. In materia di contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza, in attuazione dell’art.11, comma 1, lett. a) e comma 5 del D.Lgs. n. 81 del 2008 è illegittimo il provvedimento di non ammissione al contributo allorquando il progetto presentato si sostanzi non nella mera sostituzione di mobili/arredi ma determini un vero e proprio mutamento dell’organizzazione lavorativa e del processo di vendita, rispetto al quale l’eliminazione degli arredi – pur rappresentando un passaggio imprescindibile – si risolve in un profilo assolutamente marginale rispetto all’obiettivo perseguito.  


2. àˆ illegittimo il provvedimento motivato attraverso ragioni giustificative diverse ed ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

N. 00482/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2015, proposto da: 
Farmacia Calò di Calò Cosimo e Genoveffa s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Caterino, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

contro
Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro – Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Caruso, con domicilio eletto in Bari, presso le sede regionale dell’Avvocatura dell’Ente al lungomare Trieste, 29; Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro – Direzione Generale Puglia, Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro; 

nei confronti di
A. Capasso & C. s.r.l.; 

per l’annullamento
a) della nota del 5.2.2015, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo P.E.C. in pari data;
b) della nota tecnica del 16.12.2014, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo P.E.C. in pari data;
c) per quanto di ragione, del precedente avviso pubblico 2013 dell’I.N.A.I.L. – Direzione regionale Puglia, pubblicato sul sito www.inail.it, se ed in quanto lesivo;
d) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro – Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Massimiliano Santangelo, su delega dell’avv. Giuseppina Caterino e avv. Vitantonio Caruso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la “Farmacia Calò di Calò Cosimo e Genoveffa bs.n.c.” ha impugnato gli atti di non ammissione al contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza, in attuazione dell’art.11, comma 1, lett. a) e comma 5 del d.lgs. n. 81 del 2008, non avendo la società  odierna ricorrente superato la fase di verifica prevista dall’art. 17 dell’avviso pubblico 2013.
Con ordinanza n. 270/2015, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso sul presupposto che “..la sostituzione di mobili/arredi è solo un effetto del progetto di automazione del processo di prelievo e vendita dei farmaci invece preordinato a migliorare le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro; finalità , quest’ultima, che si inquadra perfettamente nell’obiettivo perseguito dal bando di cui si tratta, come esplicitati nel relativo art. 1”.
In vista della discussione di merito si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, giusta atto prodotto in data 22 gennaio 2016, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 9 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione. 
2. – Con il primo motivo di ricorso la Farmacia ricorrente deduce l’illegittimità  del provvedimento impugnato nella parte in cui il Direttore generale dell’Inail, sede di Barletta, asserisce che il progetto di cui si tratta non possa essere ammesso al contributo in quanto “l’intervento proposto rientra tra le spese non ammissibili ai sensi dell’art. 8 (spese non ammesse al contributi) dell’Avviso Pubblico Quadro 2013 che esclude espressamente dal finanziamento non solo l’acquisto, ma anche la semplice sostituzione di mobili/arredi con qualsiasi altro tipo di attrezzatura¦”.
Tale motivo è stato positivamente scrutinato in sede cautelare da questa Sezione e il Collegio non ritiene sussistano ragioni per discostarsi dall’interpretazione già  accolta nella su richiamata ordinanza n. 270/2015.
Non può invero dubitarsi che il progetto in discussione non preveda la semplice sostituzione delle cassettiere già  presenti nella farmacia (quali meri elementi di arredo), bensì la loro eliminazione con conseguente installazione di una nuova apparecchiatura (denominata magazzino automatico e provvista di marchio CE in applicazione della direttiva 2006/42/CE relative alle macchine) che permetterebbe la completa automazione sia del processo di prelievo e vendita dei farmaci che della fase di stoccaggio delle merci all’interno del medesimo magazzino, con evidente riduzione del rischio di caduta dall’alto al quale è esposto il farmacista (ed i suoi dipendenti) nel prelievo manuale del farmaco stesso.
Il progetto, cioè, contempla un vero e proprio mutamento dell’organizzazione lavorativa e del processo di vendita, rispetto al quale l’eliminazione degli arredi -pur rappresentando un passaggio imprescindibile- si risolve in un profilo assolutamente marginale rispetto all’obiettivo complessivamente perseguito. 
Tanto più che il magazzino automatizzato di cui si tratta deve ritenersi inquadrabile nella categoria delle attrezzature da lavoro e non in quella degli arredi.
L’art. 69, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81 del 2008, infatti, così recita: “attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro” .
Il progetto proposto dalla ricorrente, pertanto, non integrando una mera sostituzione di mobili/arredi, ma determinando una riorganizzazione del processo produttivo, non poteva ritenersi escluso dal novero degli interventi ammissibili; al contrario, per quanto attiene al profilo esaminato, deve essere inquadrato nella categoria dei progetti di investimento, installazione di macchine/dispositivi/ e/o attrezzature, prevista nell’Allegato 1 all’avviso pubblico di che trattasi.
Il primo motivo di ricorso quindi deve essere accolto.
2. – L’esclusione è stata, peraltro, disposta sulla scorta di un’ulteriore argomentazione esplicitata solo nel provvedimento e non già  nel preavviso di rigetto, in quanto emersa -dichiaratamente- a seguito dell’esame della documentazione integrativa.
Nella seconda parte del provvedimento impugnato si legge, invero, che “dalla documentazione integrativa, si evince che l’altezza delle scaffalature e dei mobili espositori non sostituiti, nella situazione post operam sono stati ridotti, in altezza, ad una quota che consentirebbe una presa diretta del prodotto, soluzione questa che da sè eliminerebbe il rischio di infortuni per caduta dall’alto. Da qui l’evidenza che l’intervento risulta caratterizzato da una scarsa congruenza (convenienza, proporzione tra due cose) rilevabile fra il fattore di rischio indicato dalla ditta (infortuni per caduta dall’alto) e l’entità  progettuale ed economica dell’intervento proposto (installazione di un sistema automatizzato per la gestione dei farmaci)”.
Tale profilo di esclusione è oggetto di due distinti motivi di gravame: il secondo motivo, con il quale la ricorrente contesta sostanzialmente un difetto di istruttoria in relazione all’individuazione degli obiettivi ultimi della proposta automazione, di cui ha già  detto nel primo motivo; il terzo motivo, contenente invece censure dirette a contestare l’inversione procedimentale e l’assenza di contraddittorio sulla criticità  evidenziata, per non essere stato l’argomento di diniego in questione oggetto di preventiva comunicazione agli interessati. 
La censura sollevata dalla ricorrente con il terzo motivo di ricorso è fondata ed assorbente rispetto all’altra.
Infatti, nel preavviso di rigetto del 4.12.2014, per quanto riguarda questa seconda motivazione, si legge solo: “Si rileva una scarsa congruenza (Cfr. Nota DC Prevenzione del 22.4.2013) fra il fattore di rischio indicato dalla ditta (infortuni per caduta dall’alto) e l’entità  dell’intervento proposto (installazione di un sistema automatizzato per la gestione dei farmaci)”. Nessun accenno alla riduzione dell’altezza degli scaffali è contenuto in tale proposizione.
Ne consegue l’illegittimità  del provvedimento impugnato anche nella parte in cui motiva l’esclusione attraverso ragioni giustificative diverse ed ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (sul punto vedasi T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 13.1.2011, n. 54).
3.- In conclusione, il ricorso è fondato e deve accolto nei limiti e termini sopra precisati.
Considerata la peculiarità  della questione sottesa al presente giudizio, ritiene il Collegio di procedere alla compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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