Edilizia e urbanistica – Pianificazione generale – Permesso di costruire – Piani attuativi – Previsione – Attuazione – Necessità  – Urbanizzazione – Sufficienza – Limiti e condizioni

Qualora il piano regolatore generale preveda che per edificare in una determinata zona ( nella specie classificata come zona di espansione) sia necessaria la pianificazione di secondo grado, non può essere autorizzato un intervento edilizio diretto, anche in aree che si presentino  in parte urbanizzate, ma non abbastanza da essere ricondotte alla nozione di lotto intercluso, unica ipotesi, quest’ultima,  in cui la giurisprudenza ammette la possibilità  di intervento diretto anche in assenza di un piano attuativo previsto ma non approvato. 

N. 00154/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01655/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2014, proposto da: 
Antonia Giordano, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Romanazzi, con domicilio eletto presso Claudio Romanazzi in Bari, c.so Vittorio Emanuele II, n. 142; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari, Via P. Amedeo, n. 26; 

per l’annullamento
della nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, prot. n. 219906 del 7/10/2014, con la quale l’Amministrazione comunale ha comunicato il diniego definitivo del permesso di costruire richiesto con istanza edilizia PdC n. 196, anno 2014, prot. n. 181053 del 7/8/2014, diretta alla realizzazione di una villa unifamiliare da adibire a propria abitazione;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori Claudio Romanazzi e Chiara Lonero Baldassarra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I. La sig.ra Antonia Giordano, in data 7.08.2014, ha presentato istanza di permesso di costruire al Comune di Bari, finalizzata alla realizzazione di una villetta unifamiliare da adibire ad abitazione.
Il progetto edificatorio è riferito ad un suolo, sito in agro di Bari-Torre a Mare, alla via I^ Traversa Strada detta della Marina, contraddistinto al catasto terreni di Bari, Sezione di Torre a Mare, al fg. 3, p.lle 713 e 715.
Al preavviso di diniego comunicato in data 1.09.2014, a cui l’interessata ha dato riscontro con osservazioni, è seguito il provvedimento definitivo del 7.10.2014, con cui il Comune di Bari ha rigettato l’istanza, fondato sul richiamo dell’art. 51 delle N.T.A. del PRG vigente.
II. Avverso tale diniego la sig.ra Giordano ha proposto ricorso, deducendo:
1. violazione di legge, in particolare, degli artt. 10 e 12 D.P.R. 380/2001, dell’art. 51 delle N.T.A. del PRG, approvato con D.G.R. n. 2415 del 10.12.2008, eccesso di potere sotto vari profili.
2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere sotto vari profili.
La ricorrente contesta la legittimità  del diniego di rilascio del permesso di costruire per essere il medesimo fondato sull’art. 51 N.T.A. del PRG, ai sensi del quale “gli interventi edilizi sono subordinati all’approvazione di piani particolareggiati e di lottizzazione convenzionale”.
Evidenzia che l’area oggetto dell’intervento edificatorio sarebbe situata in una zona totalmente dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previste dagli strumenti urbanistici, oltre che integralmente interessata da costruzioni.
Contesta all’amministrazione di non aver svolto puntuali accertamenti sulla concreta situazione dello stato dei luoghi.
III. Si è costituito in giudizio il Comune di Bari con atto depositato in data 13.01.2015, per resistere al ricorso.
Con successiva memoria del 26.01.2015, l’ente locale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso evidenziando che l’area di proprietà  della sig.ra Giordano ricade in una maglia urbanistica priva di adeguate opere di urbanizzazione primaria, come viabilità  pubblica, reti infrastrutturali di fogna bianca, fogna nera, gas, ENEL e acquedotto, nonchè la totale carenza di opere di urbanizzazione secondaria.
IV. Con ordinanza n. 182 del 30.01.2015 si è dato atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della ricorrente.
Con successive memorie e documenti le parti hanno argomentato a sostegno delle reciproche posizioni. La ricorrente, anche al fine di contestare la relazione del tecnico del Comune del 21.01.2015, ha depositato una perizia di parte in data 18.12.2015, a supporto della tesi sostenuta nel ricorso, secondo cui la zona in cui è situata l’area oggetto dell’intervento edilizio progettato, sarebbe dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In via istruttoria ha chiesto una CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi.
Alle risultanze della perizia di parte si è opposto il Comune, ritenendole approssimative ed incomplete.
V. All’udienza pubblica del 28.01.2016, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
VI. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Il rilascio del permesso di costruire è stato negato dal Comune di Bari sul rilievo che l’intervento proposto ricade su area che appartiene alla macro -maglia C3, denominata C3-38, disciplinata dall’art. 51 delle N.T.A.
Tale norma, a seguito della variante normativa approvata con delibera di G.R. n. 2415 del 10.12.2008, pubblicata sul BURP n. 14 del 23.01.2009, per le aree di espansione, prevede che i singoli interventi sono subordinati all’approvazione di “Piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate estese all’intera maglia di PRG e coerenti con il successivo art. 59”.
VII. Il Collegio ritiene di dover richiamare preliminarmente il principio di vincolatività  delle previsioni degli strumenti urbanistici che prevedono piani attuativi ai fini dell’esercizio dello ius edificandi.
Come ribadito da consolidata giurisprudenza, ai sensi dell’art. 9, D.P.R. n. 380/2001, in materia di governo del territorio, costituisce regola generale e imperativa il rispetto delle previsioni del P.R.G. che impongono, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio. Tali prescrizioni, di solito contenute nelle N.T.A., sono vincolanti e idonee ad inibire l’intervento diretto costruttivo (ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2014 n. 5488 e Sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625).
Ne consegue che quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso il relativo procedimento (Cons. St., sez. V, 1 aprile 1997, n. 300).
Nè la prescrizione che subordina il rilascio di un titolo edilizio alla approvazione di un piano attuativo può essere superata facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa (Cons. St., sez. IV, 3 novembre 2008, n. 5471), come la ricorrente ha fatto nel caso in esame, allegando a supporto relazioni tecniche e la perizia depositata in data 18 dicembre 2015.
Lo strumento attuativo, infatti, è necessario anche in presenza di zone parzialmente urbanizzate che sono comunque, esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (Cass. pen., sez. III, 19 settembre 2008, n. 35880).
Come evidenziato nella relazione del tecnico del Comune, depositata in data 26.01.2015, l’abitato esistente nella zona in cui è situata l’area oggetto del progetto edificatorio è stato “realizzato in maniera del tutto spontanea e senza alcun schema urbanistico prestabilito”.
La Sezione ha già  avuto modo di affermare che “la pianificazione richiesta non è funzionale alla sola realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma anche (e soprattutto) all’ordinato e coerente assetto del territorio e dei relativi interventi” (Così T.A.R. Puglia Bari, sez. III, sent. 224 del 12.02.2015).
La prescrizione che impone la preventiva adozione di un piano di livello inferiore impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare vanificando la funzione del piano attuativo, la cui indefettibile approvazione, se ritarda, può essere stimolata dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (Cons. St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625).
Nè lo stato di fatto in cui si trova l’area di proprietà  della ricorrente è tale da poter definire il lotto come “intercluso”.
A fronte del suindicato rigoroso quadro interpretativo, l’unica eccezione individuata dalla giurisprudenza alla regola della necessaria presenza di strumenti urbanistici per la disciplina del territorio, peraltro circoscritta entro limiti stringenti, è, infatti, quella comunemente indicata come “lotto intercluso”.
Si consente, in sostanza, l’intervento costruttivo diretto (ossia in assenza di pianificazione di dettaglio) solamente qualora si accerti la piena edificazione e urbanizzazione della zona interessata, dovendosi ormai ritenere raggiunti lo scopo e i risultati perseguiti dai piani esecutivi (Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 268; sez. V, 3 marzo 2004, n. 1013; sez. IV, Sent., 10 giugno 2010, n. 3699).
Tuttavia nel caso in esame, il Collegio ritiene di poter escludere che l’area per cui è causa sia l’unica a non essere stata ancora edificata (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2014 n. 5488) e ciò anche senza necessità  di disporre alcun supplemento istruttorio (come invece richiesto dalla ricorrente), tenuto conto dei rilievi fotografici e delle relazioni versate in atti da entrambe le parti.
Dall’estratto di PRG e dalle foto satellitari si evince l’esistenza di una urbanizzazione dell’area che è solo parziale.
La relazione tecnica allegata al progetto presentato dalla ricorrente dà  atto della presenza di “opere di urbanizzazione primaria fatta eccezione per l’accesso da strada”.
Tali elementi, peraltro ritenuti comunque, inadeguati dal Comune che evidenzia in aggiunta la totale carenza di opere di urbanizzazione secondaria, non sono in grado di comprovare le condizioni affinchè possa parlarsi di lotto intercluso e si possa rilasciare il permesso di costruire in assenza di strumento attuativo.
Ne consegue che la situazione di fatto esistente non è idonea a legittimare l’esercizio dello ius aedificandi, attesa la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, essendo in questi casi il rilascio di un permesso di costruire caratterizzato dall’assenza di un profilo di discrezionalità  amministrativa.
Risultano, pertanto, infondate tutte le censure sollevate essendo, per quanto indicato, l’assenza dello strumento attuativo ragione sufficiente al diniego del permesso di costruire richiesto.
VIII. Per le ragioni esposte il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Bari, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali in misura massima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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