Processo amministrativo – Giudizio  impugnatorio – Piano regionale di riordino della rete e delle istituzioni scolastiche – Legittimazione ed interesse del Comune – Limiti  – Inammissibilità  del ricorso – Fattispecie 

Sussiste la legittimazione e l’interesse del Comune ad impugnare il  Piano di riordino della rete e delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa limitatamente alla lesione dell’interesse ad ottenente l’attivazione di un determinato servizio scolastico nel proprio territorio di appartenenza, dovendosi dichiarare inammissibile per carenza di interesse il ricorso rivolto avverso le modalità  operative con le quali la regione abbia provveduto all’attivazione del sfizio (Nella specie l’offerta formativa in ambito alberghiero e della ristorazione richiesta dal Comune era stata resa disponibile dal Piano regionale con la creazione di una sezione distaccata di un Istituto professionale in servizi alberghieri e ristorazione presso un Istituto Tecnico Commerciale, anzichè mediante l’attivazione di un indirizzo specifico di quest’ultimo, come preteso dal ricorrente).

N. 01675/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2015, proposto da: 
Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Parisi, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari, presso la sede dell’Avvocatura regionale al lungomare Nazario Sauro, nn. 31/33; Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazioe IPSSAR “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo e Istituto Tecnico Economico Statale “G. Toniolo” di Manfredonia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Rosa Armillotta, Grazio Potenza, Florinda Colella, Pasquale Palumbo, Michele Rinaldi, Donato Di Padova, Giuseppe Totaro, Matteo Palumbo, Laura Occini, Pasquale Murgo, rappresentati e difesi dall’avv. Gianfranco Buccino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Tullio in Bari, alla via Napoli n. 312; 

per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 26 del 20 gennaio 2015 avente ad oggetto “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2015/2016″ (Codice CIFRA: SUR/DEL/2015/00003)” e relativi allegati nella parte in cui, relativamente al Comune di Manfredonia e all’ITC G. Toniolo, ha deliberato che ” si autorizza attivazione sezione staccata dell’IPSAR San Giovanni Rotondo” (pag. 72) nonchè nella parte in cui, relativamente al Comune di San Giovanni Rotondo e all’Ist. Prof. Serv. Alb. e Ristorazione “M. Lecce”, ha deliberato che “si autorizza attivazione sezione staccata c/o ITC Toniolo di Manfredonia””(pag. 74);
– di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente anche non conosciuto comunque lesivo degli interessi di cui al presente ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione Ipssar “M. Lecce” e dell’Istituto Tecnico Economico Statale “G. Toniolo” di Manfredonia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Nicola Parisi, avv. dello Stato Isabella Piracci, avv. Marina Altamura e avv. Gianfranco Buccino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il Comune di Manfredonia ha impugnato la deliberazione di G.R. n. 26 del 20 gennaio 2015, recante approvazione del piano regionale di riordino della rete e delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2015/2016, nella parte in cui ha disposto l’attivazione di una sezione staccata dell’IPSAR San Giovanni Rotondo (Istituto professionale servizi alberghieri e ristorazione) presso l’I.T.C. Toniolo di Manfredonia.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia con atto prodotto in data 30.4.2015 nonchè i due istituti scolastici coinvolti nella vicenda per cui è causa, con atto depositato in data 17.4.2015. La Regione, in particolare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse dell’Amministrazione comunale ricorrente, oltre che l’infondatezza del gravame.
E’ stato inoltre spiegato intervento ad adiuvandum da parte dei genitori di alcuni studenti, in epigrafe meglio individuati, giusta atto prodotto il 29.4.2015.
All’udienza del 18 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame è inammissibile per carenza di interesse.
Il Comune agisce in giudizio quale ente esponenziale della collettività . Non può, dunque, dubitarsi che sia titolare di legittimazione attiva, in quanto soggetto preposto alla tutela degli interessi della comunità  e, nello specifico, alla salvaguardia della qualità  del servizio scolastico su base territoriale. Altro è, tuttavia, l’interesse concreto ed attuale all’azione che deve sussistere dal momento della proposizione del ricorso e fino alla decisione, identificandosi con l’utilità  concreta che parte ricorrente può trarre dall’accoglimento del ricorso in relazione alla pretesa azionata.
Nella fattispecie è incontroverso che le modifiche introdotte dal piano impugnato non afferiscano all’effettiva somministrazione del servizio scolastico richiesto con delibera di Consiglio comunale n. 264 del 13.11.2014. Il Comune ricorrente lamenta, infatti, che a fronte della sua richiesta di attivazione dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità  Alberghiera” presso l’I.T.C. statale “G.Toniolo” di Manfredonia, la Regione abbia deliberato l’attivazione presso lo stesso Istituto di una sezione staccata dell’IPSAR (si ribadisce: Istituto professionale servizi alberghieri e ristorazione) di San Giovanni Rotondo.
In buona sostanza, l’Amministrazione comunale di Manfredonia contesta le modalità  amministrative con cui l’Ente regionale ha soddisfatto la richiesta locale di attivazione dell’offerta formativa di cui si tratta.
Ciò stante, non si ravvisa pregiudizio alcuno in capo alla comunità  locale, essendo stato attivato il servizio scolastico richiesto, sotto il profilo dell’offerta formativa di cui il territorio era stato ritenuto carente, determinando – l’impugnato provvedimento – una variazione dell’assetto organizzativo, non rilevante sulle posizioni di interesse della parte ricorrente, come sopra qualificate.
Il piano regionale impugnato, cioè, non ha disatteso da un punto di vista sostanziale la richiesta delle comunità  locali; ha attivato l’offerta formativa di cui si era fatta richiesta ma con modalità  organizzative diverse.
Il provvedimento gravato, pertanto, soddisfa pienamente la concreta utilità  perseguita dal Comune di Manfredonia con la proposizione del gravame.
Si veda in proposito un precedente conforme di questa Sezione (cfr. la sentenza n. 1626/2014).
3.- Il gravame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non ravvisandosi l’utilità  che la collettività  locale trarrebbe dal suo eventuale accoglimento. In considerazione della qualità  delle parti, tuttavia, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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