1. Processo amministrativo – Sentenza in forma semplificata – Omessa costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata –  Ammissibilità  –  Presupposti
2. Enti e organi della p.A. – Enti locali – Tributi –  Deliberazione del bilancio di previsione – Determinazione tariffe e aliquote – Termine – Perentorieta’ – Conseguenze 

1. Sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, in esito all’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, ove la causa sia matura per la decisione e ciò quand’anche l’Amministrazione intimata non siasi costituita in giudizio.
2. L’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) impone agli enti locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; il termine in questione ha natura perentoria, come si desume dalla previsione di cui al menzionato art. 1, comma 169, per la quale, in caso di mancata approvazione entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, oltre che dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, richiamate anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

N. 01575/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01383/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2015, proposto da: 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

contro
Comune di Castelluccio Valmaggiore; 

per l’annullamento
– della Delibera del consiglio comunale n. l8 del 31 luglio 2015, resa nota al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento sul portale del federalismo fiscale in data 12 agosto 2015 e avente a oggetto: bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 – tassa rifiuti (TARI) approvazione piano finanziario e tariffe per l’anno 2015, Delibera con la quale è stata determinata la tariffa della tassa sui rifiuti per l’anno 2015;
– della convocazione del consiglio comunale per il 31 luglio 2015 di data ed estremi sconosciuti;
– dell’approvazione del Piano finanziario della componente TARI per l’anno 2015;
– dell’approvazione della relazione al piano finanziario, dell’approvazione delle tariffe T.A.R.I. 2015 allegato B e C;
– nonchè di ogni atto e/o provvedimento che ne costituisce attuazione, nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorchè sconosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Premesso che
– in relazione agli atti di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, in esito all’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, in quanto la causa si presenta matura per la decisione e non richiede l’assunzione di ulteriori elementi istruttori e ciò anche se l’Amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio, equivalendo l’assenza a disinteresse o rinunzia ad evidenziare ragioni ostative alla pronunzia (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 1528 dell’11.12.2014; Cons. di Stato sez. V, dell’1.3.2003 n. 1131 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, sent. n. 176 del 18.01.2010);
– la parte presente, all’esito della discussione in Camera di Consiglio, è stata resa edotta della possibilità  di decisione della causa nel merito con le forme di cui sopra e nulla ha osservato;
Rilevato in fatto che
– con il ricorso in epigrafe il Ministero dell’Economia e Finanze ha impugnato la Delibera n. 18 del Consiglio Comunale di Castelluccio Valmaggiore n. 18 del 31.07.2015, con cui è stata determinata la tariffa della tassa dei rifiuti (TARI) per l’anno 2015;
– il Ministero ricorrente ha dedotto la violazione, in particolare, dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 che dispone, quale termine ultimo entro cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale ultimo termine è fissato dall’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e, per l’anno 2015, è stato differito al 30.07.2015, dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 (pubblicato sulla GU Serie Generale n.115 del 20-5-2015;
Ritenuto che
– il ricorso è fondato, avendo il Comune di Catelluccio Valmaggiore, adottato la delibera gravata in data 31.07.2015 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine di legge, fissato per l’anno 2015, al 30.07.2015;
– l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) impone, infatti, agli enti locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
– il termine in questione ha natura perentoria, come si desume dalla previsione di cui al menzionato art. 1, comma 169, per la quale, in caso di mancata approvazione entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent.1495 del 19.03.2015), oltre che dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, richiamate anche dal Ministero ricorrente, da cui deriva la fondatezza anche degli atri motivi di ricorso;
Considerato che
– le tariffe TARI oggetto della Delibera gravata, in quanto approvate oltre il termine perentorio del 30.07.2015 (in data 31.07.2015), non sono applicabili con riferimento all’anno 2015;
– per tutto quanto esposto il ricorso deve pertanto essere accolto;
– per la materia e la qualità  delle parti, le spese di giudizio possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la Delibera del consiglio comunale n. l8 del 31 luglio2015 di Castelluccio Valmaggiore.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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