1. Giurisdizione  – Ordine di rilascio di alloggio di edilizia popolare occupato senza titolo – Giurisdizione G.A. – Non sussiste 


2. Giurisdizione  – Ordine di rilascio di alloggio di edilizia popolare occupato senza titolo – Istanza di regolarizzazione ex art. 20, comma 2, L.R. n. 10/2014 – Giurisdizione G.O. – Sussiste

1. E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso il decreto di rilascio di alloggio di edilizia popolare abusivamente occupato in quanto gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente, in mancanza di qualsivoglia titolo concessorio dell’Autorità  titolare del bene pubblico, si pongono all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicchè, per le controversie ad essi relative, non può valere la regola di riparto della giurisdizione elaborata dalla giurisprudenza per detta materia, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.. 


2. La controversia avente ad oggetto l’ordine di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario anche nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di regolarizzazione ex art. 20, comma 2, della L.R. n. 10/2014, in quanto comunque attinente ad una fase diversa da quella di assegnazione dell’alloggio.

N. 01443/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01188/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Liana Barracane, con domicilio eletto presso Giovanna Liana Barracane in Bari, Via G. Bottalico, n. 74; 
contro
Comune di Bari; 
Istituto Autonomo Case Popolari Bari A.R.C.A. Puglia Centrale, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Carlucci, con domicilio eletto presso Giovanna Carlucci in Bari, c/o Avv.Ra Ente Via F. Crispi, n. 85/A; 
per l’annullamento
del Decreto di Rilascio Alloggio del 03.07.2015, ritualmente notificato il 14.07.2015, emesso dal Commissario Straordinario Legale Rappresentante dell’ A.r.c.a. Puglia Centrale, Avv. Sabino Lupelli, nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale e/o connesso con quello impugnato ancorchè sconosciuto alla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari Bari A.R.C.A. Puglia Centrale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Liana Giovanna Barracane e Giovanna Carlucci;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In data 14.07.2015, l’Arca Puglia Centrale notificava alla sig.ra -OMISSIS-, il Decreto di rilascio alloggio n. 38/2015 di Repertorio, avente ad oggetto l’ordine di rilascio dell’alloggio, occupato senza titolo, sito in Bari, viale delle Regioni n. 4, pal. B1, int. 7 e la esclusione, in via permanente delle assegnazioni di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il provvedimento era impugnato dalla odierna ricorrente, in quanto ritenuto emesso in violazione dell’art. 20 della L.R. 10/2014.
Si costituiva l’Amministrazioni intimata, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. 
Le questioni relative agli ordini di rilascio degli alloggi occupati abusivamente, in assenza di qualsiasi titolo concessorio, secondo l’amministrazione resistente, sarebbero devoluti alla giurisdizione del G.O. 
Evidenziava, inoltre, che nei confronti della sig.ra -OMISSIS-è già  stato emesso un Decreto di rigetto dell’istanza di voltura, impugnato con ricorso, respinto con sentenza n. 1011 del 6.08.2014 (T.A.R. Puglia, sez. II, sent. 1011/2014). 
Con successiva memoria, la ricorrente ha replicato all’eccezione di difetto di giurisdizione e ha ribadito le ragioni poste a fondamento del ricorso. 
Alla Camera di Consiglio del 22 ottobre 2015, il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, attesa l’avvenuta integrazione del contraddittorio, l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonchè la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità .
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto avente ad oggetto l’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.
Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia “non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto,” ma si riferisce ad una vicenda riguardante soggetti, che non hanno alcun titolo rispetto all’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Come rilevato dall’amministrazione resistente, gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente, in mancanza, di qualsivoglia titolo concessorio dell’Autorità  titolare del bene pubblico, si pongono all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicchè, per le controversie ad essi relative, non può valere la regola di riparto della giurisdizione elaborata dalla giurisprudenza per detta materia, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. (ex multis, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 100 dell’11.02.2010; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent. n. 2144 del 14.04.2011).
Secondo tale criterio di riparto, “rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il provvedimento di assegnazione, di diniego di assegnazione o di decadenza dall’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, trattandosi di atto di concessione di un bene pubblico indisponibile” (Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2014, n. 4270).
Il caso in esame si caratterizza, invece, per la mancanza di alcuna concessione di bene in atto, situazione, peraltro, consolidata dalla richiamata sentenza n. 1011/2014, che ha riconosciuto la legittimità  del precedente Decreto di rigetto dell’istanza di voltura. 
L’occupazione senza titolo esclude l’applicabilità  del suddetto art. 133 cod. proc. amm., non essendovi, per l’appunto, alcuna concessione di bene in atto.
Deve, pertanto, farsi riferimento al criterio base di riparto, imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dall’attore (petitum sostanziale).
Ne consegue che spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia ogni qual volta il ricorrente opponga un diritto al subentro qualunque sia il titolo accampato in ricorso.
Quanto poi alle ipotesi di assegnazione dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, occupato senza titolo, al di fuori delle prescritte graduatorie, in applicazione dell’art. 20 comma II, art. 3 lett c) e art. 10 comma II della L.R. Puglia n. 10/2014, di cui la ricorrente invoca l’applicazione, occorre, innanzitutto, rilevare che nessuna istanza risulta presentata dalla sig.ra Verrone, nè risulta che l’amministrazione abbia attivato alcun procedimento in tal senso. 
Inoltre, il Collegio rileva che, anche in ordine alla velata richiesta di regolarizzazione deve pervenirsi alla medesima conclusione, circa la carenza di giurisdizione del giudice adito.
Ed invero deve osservarsi che anche in tali ipotesi la controversia attiene ad una fase diversa da quella assegnazione (Cass., S.U., 12 giugno 2006, n. 13527). 
E’, infatti, costante l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione <<In tema di opposizione a provvedimento di rilascio di un alloggio di E.R.P., l’opponente è titolare di una posizione di diritto soggettivo tutte le volte in cui l’opposizione non incida sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio che si assume, da parte della P.A., occupato “sine titulo”, ma miri a contrapporre all’atto amministrativo di autotutela un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza, con conseguente predicabilità , in tal caso, della giurisdizione del giudice ordinario>>. (Cass., ss.uu., ord. 11 marzo 2004, n. 5051; Id., 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564, nonchè, conformi, n. 1908 del 1989, n. 821 del 1995, n. 1029 del 1996; e anche Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3111;);.
Il difetto di giurisdizione impedisce ogni approfondimento sui pur rilevanti profili di ammissibilità  dell’odierno ricorso, atteso il giudicato formatosi dalla sentenza n. 1011/2014, pronunciata da questo T.A.R. e richiamata dall’amministrazione resistente.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità  e termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità  e termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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