1. Procedimento amministrativo – Istanza di svincolo polizza fideiussoria – Silenzio p.A. – Illegittimità  – Obbligo di pronunciarsi


2. Procedimento amministrativo – Istanza svincolo polizza fideiussoria – Silenzio p.A. – Rispetto obbligo correttezza e buona fede procedimentale – Necessità    

1. Va dichiarata l’illegittimità  del silenzio serbato da una civica Amministrazione in relazione all’istanza di svincolo di una polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell’esecuzione di un contratto di quartiere, con conseguente obbligo del Comune di pronunciarsi con provvedimento espresso sulla stessa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.


2. Il doveroso rispetto delle regole di correttezza e buona fede procedimentale impone a un Comune di porre fine allo stato di incertezza in ordine alle sorti della garanzia fideiussoria rilasciata dalla società  ricorrente, in relazione a un progetto rimasto per anni inattuato, comunicando entro tempi certi le determinazioni conclusive di sua competenza, in considerazione della qualificata posizione vantata dalla ricorrente, connessa all’interesse a non rimanere vincolata rispetto a un’iniziativa imprenditoriale oramai vanificata dalla mancata sottoscrizione, nei termini prestabiliti, di una convenzione accessiva a un protocollo d’intesa relativo a un contratto di quartiere.

N. 01420/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2015, proposto da: 
S.I.A.M. Sud Impresa di Costruzioni s.r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Quarto, con domicilio eletto presso l’avv. Michela Laterza in Bari, p.za Aldo Moro, 28; 
contro
Comune di Barletta; 
nei confronti di
Edil Del. Pi. s.r.l.; 
per l’annullamento
– del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza notificata in data 19 marzo 2015 e regolarmente ricevuta il 20 marzo 2015 volta a disporre in favore della società  ricorrente lo svincolo della polizza fideiussoria definitiva n. 2238291, rilasciata dalla Banca Antonveneta (oggi Banca MPS) per l’importo di euro 72.000,00 a seguito della sottoscrizione, in data 1° aprile 2004, del Protocollo di Intesa per la procedura di “Contratto di Quartiere II” con il Comune di Barletta.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Udito nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 per la parte ricorrente l’avv. Fabrizio Quarto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 22 maggio 2015 e depositato in pari data, la S.I.A.M. Sud Impresa di Costruzioni s.r.l. in Liquidazione ha chiesto accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Barletta sull’istanza (notificata in data 19 marzo 2015 e regolarmente ricevuta il 20 marzo 2015) volta a conseguire lo svincolo della polizza fideiussoria definitiva n. 2238291, rilasciata in favore della società  ricorrente dalla Banca Antonveneta (oggi Banca MPS).
2. Ha premesso in fatto la ricorrente che, costituita in A.T.I. con l’impresa “Magazzile Rocco Antonio” s.r.l. e con l’impresa “Costruzioni Seccia” s.r.l., in data 1° aprile 2004, ha sottoscritto con il Comune di Barletta il Protocollo di Intesa per avviare la procedura di “Contratto di Quartiere II” con la Regione Puglia e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, offrendo, a garanzia dell’adempimento contrattuale, la predetta polizza fideiussoria definitiva per l’importo di euro 72.000,00; 
– che, ai sensi dell’articolo 1 del precisato Protocollo di Intesa (limiti temporali e garanzie del protocollo) la Convenzione tra il soggetto attuatore e l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto “essere sottoscritta entro quarantacinque giorni dalla data di stipula dei protocolli d’intesa tra il capo del dipartimento per le opere pubbliche e per l’edilizia residenziale del Ministero delle Infrastrutture, il Comune di Barletta e la Regione Puglia”, mentre, a distanza di ben oltre undici anni, il Comune di Barletta non ha ancora portato a compimento l’azione amministrativa, così vanificando le intese già  raggiunte con il soggetto attuatore;
– che, a causa del contegno assunto dall’Ente Locale, essa ricorrente continua tuttora a sostenere inutilmente i costi connessi alla polizza fideiussoria su menzionata che, oltre a rappresentare un limite severo alle linee di credito aziendali, con gravi conseguenze sulla possibilità  di richiedere l’emissione di ulteriori garanzie fideiussorie per la partecipazione ad altre gare di evidenza pubblica, sta anche costituendo un serio e concreto ostacolo alla definizione di ogni rapporto societario in vista della liquidazione finale della società  intimante;
– che, nonostante i solleciti indirizzati al Comune di Barletta, al fine di conseguire lo svincolo immediato della predetta fideiussione bancaria, l’Amministrazione persevera ancora in uno stato di totale e ingiustificata inerzia.
3. Ha dedotto in diritto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 nonchè l’eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando la mancata conclusione da parte del Comune di Barletta del procedimento di cui alla prefata istanza attraverso un provvedimento espresso, da adottarsi entro il termine certo previsto dalla norma menzionata, al comma 3.
4. La ricorrente ha chiesto, dunque, a questo Giudice Amministrativo:
a) di accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., l’illegittimità  del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Barletta;
b) di ordinare per l’effetto all’Ente locale di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso di svincolo della polizza fideiussoria de quo, fissando il relativo termine e nominando, sin d’ora, in caso di inosservanza il commissario ad acta che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione locale;
c) di condannare l’Amministrazione alle spese di lite del presente giudizio.
5. Nella mancata costituzione dell’amministrazione intimata, alla camera di consiglio del 21 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti ed alla stregua delle motivazioni che seguono.
Sussistono i presupposti di ammissibilità  del rito ex art. 31 cod. proc. amm., con specifico riguardo all’interesse della società  deducente alla definizione del procedimento di svincolo della polizza fideiussoria. 
Nel caso di specie, infatti, il doveroso rispetto delle regole di correttezza e buona fede procedimentale (cfr. Cons. Stato, VI, 11 maggio 2007, n. 2318) imponevano al Comune di Barletta di porre fine allo stato di incertezza in ordine alle sorti della garanzia fideiussoria rilasciata dalla società  ricorrente, in relazione ad un progetto rimasto per anni inattuato, comunicando entro tempi certi le determinazioni conclusive di sua competenza, in considerazione della qualificata posizione vantata dalla S.I.A.M. Sud, connessa all’interesse a non rimanere vincolata rispetto ad un’iniziativa imprenditoriale oramai vanificata dalla mancata sottoscrizione, nei termini prestabiliti, della Convenzione di cui all’art. 1 del Protocollo d’intesa de quo.
7. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in relazione all’istanza proposta dalla ricorrente in data 20 marzo 2015, con conseguente obbligo del Comune di Barletta di pronunciarsi con provvedimento espresso sulla stessa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
8. Per il caso di persistente inadempienza, si nomina il commissario ad acta nella persona del Prefetto della provincia di Barletta-Andria-Trani, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente o funzionario del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà , a domanda di parte, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata. Il compenso per l’opera del commissario è posto a carico del Comune di Barletta e sarà  liquidato su documentata istanza dell’interessata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Barletta di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, volta a conseguire lo svincolo della polizza fideiussoria definitiva n. 2238291, rilasciata dalla Banca Antonveneta (oggi Banca MPS) per l’importo di euro 72.000,00 a seguito della sottoscrizione, in data 1° aprile 2004, del Protocollo di Intesa per la procedura di “Contratto di Quartiere II” con il Comune di Barletta.
Per il caso di persistente inadempienza, si nomina il commissario ad acta nella persona del Prefetto della provincia di Barletta-Andria-Trani, con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente o funzionario del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà , a domanda di parte, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata. 
Condanna il Comune di Barletta alla refusione delle spese di lite in favore della società  ricorrente che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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