Commercio, industria, turismo – Demanio marittimo – Istanza di concessione – Mancata approvazione del Piano comunale delle coste – Art. 15 L.R. 17/2015 – Diniego – Illegittimità 

à‰ illegittimo il diniego all’istanza di concessione demaniale motivato sulla base della mera mancata approvazione del PCC, sussistendo l’obbligo per l’amministrazione comunale di esaminare la richiesta sulla base delle disposizioni rivenienti dal Piano regionale delle coste ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17/2015.

N. 01399/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2015, proposto da: 
Domenico Damato, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro De Matteis, con il quale elett.te domicilia presso la Segreteria T.A.R. Bari in Bari alla p.zza Massari; 

contro
Comune di Barletta; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 27808 assunto dal Servizio Demanio e Patrimonio in data 29.05.2015, notificato il 03.06.2015, con cui si rigetta l’istanza di concessione demaniale del 19.05.2015;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Alessandro De Matteis;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 4/8/2015, DAMATO DOMENICO ha impugnato la nota del 29/5/2015 con la quale il Comune di Barletta ha rigettato l’istanza di concessione demaniale marittima relativa alla realizzazione di uno stabilimento balneare poichè la stessa
1) è stata presentata in maniera “irrituale”;
2) non può essere accolta in mancanza degli strumenti di pianificazione costiera comunale, ancora in itinere.
Il ricorrente lamenta l’omessa notifica del preavviso di rigetto, difetto di motivazione, violazione dell’art. 15 della l. 17/2015 e degli artt. 3 e 17 della l. 17/2006.
Il Comune intimato non si è costituito.
La camera di consiglio del 23/9/2015 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata su richiesta di parte ricorrente alla successiva camera di consiglio dell’8/10/2015, in cui la difesa ha chiesto che la causa venisse decisa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti, il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito immediatamente con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Oltre al macroscopico difetto di motivazione consistente nell’avere il Comune affermato -tout court – che l’istanza del DAMATO è stata presentata “in maniera irrituale”, risulta fondato anche il motivo di ricorso in cui, richiamata la normativa di settore, il ricorrente deduce in ordine alla illegittimità  del diniego ancorata alla mera mancanza del PCC.
Giova dare conto delle norme introdotte dalla L.R. 17/2015 (in vigore dal 15/4/15 e, dunque, applicabili alla fattispecie in esame, essendo l’istanza di concessione presentata in data 19/5/15):
“Art. 1 Oggetto e principi generali
1. Nell’ambito della gestione integrata della costa, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni (.. omissis ..).
Art. 2 Pianificazione
1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale e comunale, nonchè della pianificazione portuale (..omissis ..).
Art. 3 Piano regionale delle coste
1. La pianificazione regionale costiera si attua mediante il Piano regionale delle coste (PRC).
2. Il PRC, previa ricognizione dello stato attuale del bene e delle sue caratteristiche fisiche, nonchè dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, laddove approvati, e dei Piani territoriali regionali, generali e di settore, disciplina, in attuazione degli indirizzi fissati a tale fine dalla Giunta regionale, le attività  e gli interventi sul demanio marittimo costiero e sulle zone del mare territoriale, per garantirne la valorizzazione e la conservazione dell’integrità  fisica e patrimoniale (..omissis ..).
Art. 4 Piano comunale delle coste
1. Ai principi e alle norme del PRC sono conformati i Piani comunali delle coste (PCC), ancorchè approvati e/o predisposti per effetto di norme regionali previgenti (..omissis ..).
Art. 8 Concessioni di competenza comunale
1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia (..omissis ..).
Art. 15 Norme transitorie
1. Fino alla data di approvazione del PCC l’esercizio dell’attività  concessoria di cui all’articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC (..omissis ..)”.
Alla luce del predetto quadro normativo e, in particolare, della norma transitoria di cui all’art. 15 (in continuità  con l’assetto previgente ex L.R. 17/2006), risulta evidente l’illegittimità  del gravato diniego che – in modo del tutto apodittico – afferma che la concessione non può essere rilasciata in base al dato assorbente dalla mancata approvazione del P.C.C.: l’amministrazione comunale, invece, avrebbe dovuto farsi carico di esaminare la richiesta sulla base delle disposizioni rivenienti dal P.R.C. e d’individuare – semmai – nell’ambito di tali disposizioni eventuali ragioni ostative al rilascio della richiesta concessione.
Per le suddette ragioni, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il diniego impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato diniego.
Condanna il Comune di Barletta alla refusione delle spese di causa in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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