Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Contenuto – Inammissibilità 

Deve dichiararsi l’inammissibilità  formale del ricorso introduttivo qualora lo stesso consista sostanzialmente in un riproposizione acritica di interi stralci dei provvedimenti impugnati, nonchè da una mera citazione dei riferimenti normativi applicabili al caso di specie.


N. 01212/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00786/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2015, proposto da:
Cooperativa Sociale Feronia, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Ficele, con domicilio eletto presso Giuseppe Ficele, in Bari, Via Quintino Sella, 233;

contro
Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.) “Romanelli-Palmieri”, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci, in Bari, Via Melo, 114;
Regione Puglia;

nei confronti di
Cooperativa Sociale “O.n.l.u.s. Progetto Vita”, rappresentata e difesa dall’avv. Giampietro Risimini, con domicilioex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari (art. 25 c.p.a.);

per l’annullamento
previa sospensione
del contratto di “social management” sottoscritto tra l’A.S.P. Romanelli-Palmieri e la Cooperativa Sociale “O.n.l.u.s. Progetto Vita” in data 28 aprile 2014, unitamente alla deliberazione del Commissario straordinario n. 7, sottoscritta dai contraenti in pari data e facente parte integrante e sostanziale del medesimo contratto, registrato presso l’agenzia delle Entrate il 10 luglio 2014, pubblicato parzialmente il 27 marzo 2015 (lettera di accompagnamento A.S.P. Romanelli-Palmieri a corredo del contratto di “social management”) cosi come integrato nella parte riguardante la delega alla firma del prefato contratto, il 30 aprile 2015 (con la mancata pubblicazione dell’allegato sub lettera A, ovvero della deliberazione n. 7), unitamente alla Deliberazione n. 5 del Commissario straordinario, pubblicata il 3 aprile 2015, di conferma del “social management” regolato dal contratto del 28 aprile 2014;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.P. “Romanelli-Palmieri” e della Cooperativa Sociale “O.n.l.u.s. Progetto Vita”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Ficele, Pierluigi Balducci e Giampietro Risimini;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 25.5.2015 e pervenuto in Segreteria in data 18.6.2015, la Cooperativa Sociale Feronia impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, il contratto di “social management” meglio indicato in oggetto, in uno con i provvedimenti ad esso connessi e presupposti, instando per il loro annullamento previa concessione di sospensione cautelare.
Esponeva in fatto di essere una cooperativa sociale costituita nel 2010 ai sensi della Legge 8.11.1991 n. 381 ed iscritta al REA della CCIAA di Bari, oltre che nell’Albo delle Cooperative sociali, avente ad oggetto sociale la gestione dei servizi socio sanitari, educativi e di formazione a favore di anziani, minori e portatori di handicap fisico e psichico.
La vicenda contenziosa in esame prendeva le mosse dalla delibera del Commissario Straordinario della Azienda Servizi alla Persona “Romanelli-Palmieri” di Monopoli (BA) n. 22 del 17.5.2013, in forza della quale – in considerazione della necessità  di assicurare le opportune prestazioni socio assistenziali di tipo infermieristico in favore degli ospiti della struttura – si stabiliva di affidare il relativo servizio ad un operatore privato da individuarsi attraverso procedura aperta ad evidenza pubblica, con cui stipulare un apposito contratto di “social management”.
Con Determina Dirigenziale n. 18 del 31.3.2013 veniva indetta una prima gara, in relazione alla quale, tuttavia, non si faceva luogo ad aggiudicazione in quanto l’unico concorrente presentava una offerta troppo alta rispetto alle previsioni dell’avviso.
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 26.8.2013 veniva indetta una seconda gara a procedura ristretta, ma anche quest’ultima non andava a buon fine in quanto l’aggiudicatario individuato rinunciava formalmente all’affidamento con nota del 27.9.2013.
Con Determina Dirigenziale n. 33 del 18.10.2013 veniva indetta una terza gara, con la quale il servizio veniva aggiudicato ad un operatore del settore che, tuttavia, lo svolgeva sino alla scadenza prevista del 30.4.2014, non intendendo procedere oltre nella gestione dello stesso.
Con successiva delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 24.4.2014 veniva disposto l’affidamento diretto del servizio in questione alla Coop. Soc. “O.n.l.u.s. Progetto Vita”, sottoscrivendo il relativo contratto di “social management” in data 28.4.2014.
Con ulteriore delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 25.3.2015, a conclusione del periodo di prova semestrale ed in considerazione dell’estensione di durata dell’affidamento fino al 2020, venivano precisati gli spazi fisici degli immobili della Azienda Servizi alla Persona “Romanelli-Palmieri” affidati alla gestione della Coop. “O.n.l.u.s. Progetto Vita”.
Con nota in data 16.3.2015, la Coop. Feronia, odierna ricorrente, presentava istanza di accesso agli atti chiedendo la pubblicazione integrale del contratto di “social management” con i relativi allegati.
Con nota prot. n. 136 del 27.5.2015, l’Azienda Servizi alla Persona “Romanelli-Palmieri” trasmetteva il contratto in questione, evidenziando come la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 24.4.2014, con il quale detto contratto veniva approvato, era stata già  affissa all’albo pretorio on line dal 28.4.2014 all’8.5.2014.
Avverso tale pattuizione insorgeva la ricorrente sollevando quattro motivi di ricorso, in sintesi evidenziando plurime violazioni e false applicazioni del D.Lgs. n. 163/2006; rimarcando la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; dolendosi, infine, della violazione e falsa applicazione dell’art. 65 del regolamento regionale n. 4 del 18.1.2007, oltre che dell’art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008, per omessa acquisizione d’ufficio del DURC della Coop. “O.n.l.u.s. Progetto Vita”.
Con controricorso e memoria difensiva pervenuta in Segreteria in data 4.7.2015, si costituiva in giudizio la Coop. Sociale “O.n.l.u.s. Progetto Vita”, evidenziando, in via preliminare, l’irricevibilità  del ricorso per tardivo deposito, la tardività  dello stesso, nel merito, altresì, evidenziandone l’infondatezza in fatto ed in diritto.
Con memoria di costituzione e difensiva pervenuta in Segreteria in data 6.7.2015, si costituiva in giudizio l’Azienda Servizi alla Persona “Romanelli-Palmieri”, evidenziando l’irricevibilità  del ricorso per tardività , la sua improcedibilità  per tardivo deposito, la sua inammissibilità  per omessa impugnativa di atto presupposto autonomamente lesivo, oltre che per abnormità  del petitum; nel merito, evidenziava l’infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto.
All’udienza in camera di consiglio in data 8.7.2015, la causa era trattenuta definitivamente in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è irricevibile in quanto tardivamente depositato.
Poichè, infatti, si verte pacificamente in materia di rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., il deposito del ricorso in Segreteria è soggetto alla dimidiazione dei termini ivi prevista, che, pertanto, da trenta giorni si riducono a quindici.
Poichè il ricorso è stato notificato in data 25.5.2015, il deposito sarebbe dovuto avvenire entro il 9.6.2015.
Poichè il detto deposito è in concreto avvenuto in data 18.6.2015, il ricorso si rivela tardivo, risultando essere, quindi, irricevibile.
Tenuto conto dell’accoglimento di tale eccezione preliminare, non si ritiene rilevante l’esame specifico delle ulteriori eccezioni di rito e di merito così come spiegate.
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità  e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell’attività  giurisdizionale, intesa non più come espressione mera della sovranità  statale, ma come servizio reso alla collettività  con effettività  e tempestività , per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione in tempi ragionevoli.
Sul punto, il Collegio condivide pienamente l’orientamento affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2 Cost. e dagli art. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà  fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli art. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività  processuali e formalità  superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità  (art. 111 1comma 2, Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13 maggio 2010 n. 13896).
Ad abundantiam, il Collegio non può esimersi dal rilevare, altresì, l’inammissibilità  formale del ricorso introduttivo per come lo stesso è stato impostato sul piano strutturale.
Riportare ampi stralci dei provvedimenti amministrativi e degli atti intervenuti nella vicenda in esame – citandoli in modo pedissequo e, spesso, acritico – ha reso particolarmente complessa e laboriosa la lettura degli scritti defensionali di parte ricorrente.
In tal modo, peraltro, si è posta in essere una evidente violazione dell’art. 40, lettere c) e d) c.p.a., richiedendosi espressamente, nella redazione del ricorso introduttivo, l’esposizione sommaria dei fatti di causa ed i motivi specifici di impugnativa, che nel caso di specie, all’evidenza, sono risultati gravemente carenti, sia dal punto di vista della sommarietà  dell’esposizione, resa inutilmente ridondante ed ipertrofica, che dal punto di vista della specificità  dei motivi di impugnazione, spesso limitati alla mera trascrizione letterale del dato normativo di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la Cooperativa Sociale Feronia al pagamento delle spese di lite in favore della Azienda Servizi alla Persona “Romanelli-Palmieri” ed in favore della Cooperativa Sociale “O.n.l.u.s. Progetto Vita”, liquidandole nella somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento,00), oltre accessori come per legge, da versarsi per intero in favore di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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