Istruzione Pubblica –  Scuola  – Ammissione classe superiore – Discrezionalità  tecnica – Sindacato G. a. – Limiti 

La valutazione del consiglio di classe, concernente la mancata ammissione alla classe superiore dell’alunno, è espressione di ampia discrezionalità  tecnica dell’amministrazione, sindacabile dal G.a. solo per macroscopica ed evidente illogicità , irragionevolezza o arbitrarietà . Al giudice della legittimità , invero, spetta verificare la conformità  del procedimento al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal Collegio stesso.

N. 00911/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella loro qualità  di genitori esercenti la potestà  genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Bernardino Masanotti, con domicilio eletto presso Domenico Antonio Gambatesa in Bari, Via Cardassi, n. 26; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, “Liceo Scientifico Statale Istituto Statale di Istruzione secondaria superiore – Polivalente “L. Fazzini – V. Giuliani” in Vieste (FG), in persona del Dirigente scolastico, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento di non ammissione alla classe successiva (V Liceo Scientifico) formalmente comunicato ai ricorrenti, implicitamente contenuto nel “Verbale dello scrutinio finale”, tenutosi il giorno 11 giugno 2014 dal Consiglio di Classe della IV Liceo Scientifico Sez. A del Liceo Scientifico Statale – Istituto Statale di Istruzione secondaria superiore – Polivalente “L. Fazzini – V. Giuliani” di Vieste (FG) – anno scolastico 2013-2014;
– dei verbali del Consiglio di classe laddove non hanno o definiscono la nozione di “congruo numero di prove effettuate” nonchè carente di motivazione dei voti e carente di informativa alle famiglie;
– di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso;
– in ogni caso per l’accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dai ricorrenti in conseguenza dei provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e del “Liceo Scientifico Statale- Istituto Statale di Istruzione secondaria superiore – Polivalente “L. Fazzini – V. Giuliani” di Vieste (FG);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Bernardini Masanotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe parte ricorrente impugna il provvedimento di non ammissione alla classe successiva (V Liceo Scientifico) comunicato ai ricorrenti e implicitamente contenuto nel verbale dello scrutinio finale del Consiglio di Classe della IV “Liceo Scientifico Statale – Istituto Statale di Istruzione secondaria superiore – Polivalente “L. Fazzini – V. Giuliani” di Vieste.
Avverso i prefati atti parte ricorrente deduce l’illegittimità  per violazione di legge, violazione del combinato disposto dell’art. 6, commi 2, 3, 5, dell’O.M. (Pubblica Istruzione) del 5.11.2007, n. 92, dell’art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 122 del 22.5.2009, eccesso di potere per difetto e carenza di motivazioni, nonchè per contraddittorietà  ed illogicità  delle valutazioni di voto verbalizzate, eccesso di potere per incongruità  della motivazione sulle prove effettuate, difetto di istruttoria nonchè per carenza assoluta di informativa alle famiglie.
Con atto depositato in data 26.7.2014 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’università  e della Ricerca e il “Liceo Scientifico Statale – Istituto Statale di Istruzione secondaria superiore – Polivalente “L. Fazzini – V. Giuliani” di Vieste resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con Ordinanza n. 488 del 4.9.2014 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata da parte ricorrente.
All’Udienza Pubblica del 19.2.2015 la causa è stata trattenuta per la decisione, con decisione riservata; la riserva è stata sciolta nella Camera di Consiglio del 15.4.2015.
DIRITTO
2. – Con la prima censura, parte ricorrente deduce la carenza di motivazione del verbale di scrutinio finale dell’11.6.2014 in quanto mancherebbe del tutto la puntuale indicazione del processo logico-valutativo seguito per ogni singolo alunno, sarebbe insufficiente la motivazione del relativo voto nelle singole materie di studio e mancherebbe altresì l’indicazione di eventuali carenze formative che avrebbero concorso al giudizio finale negativo di non ammissione alla classe successiva.
Parte ricorrente precisa che il Consiglio di classe avrebbe dovuto formulare la motivazione per ciascuno degli studenti non ammessi alla classe successiva indicando le ragioni individuali che giustificano il singolo giudizio negativo.
Inoltre, parte ricorrente sostiene che il Consiglio di classe non abbia in alcun modo operato la dovuta valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dallo studente -OMISSIS-, nonchè sulla sua relativa capacità  di recupero, evidenziando che le più gravi insufficienze dallo stesso riportate attenevano soprattutto e comunque a materie letterarie a fronte dell’indirizzo scientifico seguito.
Di fronte a questa situazione, a parere di parte ricorrente, il Consiglio di classe non avrebbe dovuto limitarsi ad una mera “presa d’atto” dei voti dell’alunno -OMISSIS-, senza effettuare alcuna valutazione sulle sue capacità  di recupero e, soprattutto, avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa la decisione adottata rispetto a quella, più favorevole per lo studente, di sospensione del giudizio.
Il Collegio dei docenti, inoltre, secondo parte ricorrente, non avrebbe deliberato e quindi indicato in concreto i criteri di promozione già  prestabiliti in via generale ed astratta ai sensi dell’art. 6, comma 3 dell’O.M. n. 92 del 2007 e che quindi, senza motivazione alcuna, non era possibile non promuovere un alunno, anche se con quattro insufficienze gravi.
Questo Collegio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, ritiene sufficiente la motivazione della non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS-, anche alla luce dei voti conseguiti dallo studente e dei criteri generali di valutazione scrutini finali stabiliti dal Collegio dei Docenti a cui rinvia lo stesso verbale n. 2 dell’11.6.2014 oggetto di impugnazione (Cfr. il verbale del Collegio Docenti n. 8/2013-14 del 14.5.2014 allegato n. 2 depositato dalla difesa di parte resistente in data 2.8.2014).
Il suddetto verbale del Collegio dei Docenti riporta quale argomento di discussione all’ordine del giorno, proprio “Criteri di valutazione scrutini finali” e al punto 3, rubricato “Criteri di valutazione scrutini finali” si legge tra l’altro ” agli alunni frequentanti le classi del primo biennio del Liceo Scientifico non potranno essere assegnati come debiti formativi più di tre discipline con 2 insufficienze gravi ed una mediocrità , mentre per le restanti classi non potranno essere assegnati come debiti formativi più di tre discipline con tre insufficienze gravi”.
Ebbene, l’alunno -OMISSIS-, come si evince dal verbale impugnato, ha riportato quattro in storia, Matematica, e Latino e tre in Filosofia (quindi tre insufficienze gravi e una gravissima).
Nel verbale impugnato, per quanto riguarda l’alunno -OMISSIS-, si precisa che “L’alunno Vaira Giulio non è ammesso alla classe successiva per scarso impegno nel recupero dei debiti pregressi con conseguenti esiti negativi, per profitto insufficiente, di conseguenza impossibilità  di seguire proficuamente i programmi di studio dell’anno scolastico successivo, nelle seguenti materie: Filosofia (3), Latino (4), Matematica (4), Storia (4)”.
Le insufficienze riportate dall’alunno sono quindi apparse, secondo la valutazione ampiamente discrezionale del consiglio di classe, talmente negative da determinare l’impossibilità  di seguire proficuamente i programmi di studio dell’anno scolastico successivo.
In merito, occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, secondo cui la valutazione del consiglio di classe concernente la mancata ammissione alla classe superiore è espressione di ampia discrezionalità  tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopica ed evidente illogicità , irragionevolezza o arbitrarietà , nel caso di specie non sussistente (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 10 agosto 2009, n. 4789).
A tale riguardo il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che “rientra nella discrezionalità  del consiglio di classe valutare la gravità  dell’insufficienza della preparazione dell’alunno, anche al fine di stabilire se la sua formazione possa essere meglio favorita dalla prosecuzione del percorso nella classe nella quale è inserito ovvero se sia meglio consentirgli un approfondimento della preparazione” (Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1086).
Sempre sul punto, il T.A.R. Lombardia ha osservato che “¦il livello di maturità  e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute. Pertanto, al giudice della legittimità  spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità , difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 settembre 2008, n. 4079).
Inoltre, dalla lettura del verbale impugnato emerge che il Consiglio di Classe ha:
– analizzato l’aspetto didattico-disciplinare della classe;
– deliberato all’unanimità , per ciascun alunno, il voto di condotta su proposta del coordinatore della classe, esaminando i singoli casi e tenendo conto della griglia di valutazione;
– esaminato le proposte di voto ed i giudizi formulati da ciascun docente per ogni alunno e per singola materia d’insegnamento;
– approvato senza modifiche, sulla scorta dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, i criteri di valutazione in esso definiti.
Da quanto sopra evidenziato non può che desumersi, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, che per ogni alunno vi sia stata una specifica valutazione individuale, sia per quanto riguarda la condotta, sia per quanto riguarda i risultati nelle singole materie d’insegnamento.
Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, questo Collegio non può che ritenere sufficientemente motivata la non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS-.
Del tutto irrilevante risulta, infine, essere il fatto che le insufficienze riportate dall’alunno -OMISSIS- attenessero soprattutto e comunque a materie letterarie a fronte dell’indirizzo scientifico seguito. A parte la considerazione secondo la quale l’alunno -OMISSIS- ha comunque riportato un’insufficienza in una materia scientifica (matematica), questo Collegio osserva che tutte le materie di insegnamento sono poste su di un piano di pari dignità  formativa.
2.1. – Secondo parte ricorrente, la carenza di motivazione si rileverebbe anche nella incongruità  delle prove effettuate per le singole materie per giungere ad una valutazione valida del rendimento dei singoli alunni.
Più nello specifico, a parere di parte ricorrente, non sarebbe congruo il numero di due prove scritte e di due prove orali per ogni quadrimestre per le materie di Matematica e Latino, nonchè di due prove orali per le materie di Storia e di Filosofia.
Parte ricorrente asserisce altresì che alcuna dichiarazione di congruità  delle prove effettuate risulterebbe essere sussistente nell’impugnato atto e ciò in palese violazione dell’art. 6, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5.11.2007.
Parte ricorrente evidenzia che in nessun punto del verbale impugnato si definisce quale sia il numero di verifiche minime orali, scritte o pratiche da espletarsi per poterle ritenere congrue e determinanti legittimamente il voto di merito per ogni singola materia.
In merito, preliminarmente si osserva che l’art. 6 dell’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione, 5 novembre 2007, n. 92 – Modalità  di recupero delle carenze scolastiche -, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 12 febbraio 2008, n. 36, rubricato “Scrutinio finale” dispone che “Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo¦Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonchè nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione”.
La disposizione dai ricorrenti assunta a parametro della denunciata violazione e cioè, appunto, l’art. 6 comma 2 della Ordinanza Ministeriale n. 92 del 2007 sopra richiamato, prevede, dunque, l’ indicazione dei criteri che devono presidiare la proposta di voto.
Nella fattispecie in esame, nel verbale n. 2 dell’11.6.2014, oggetto di impugnazione, si legge: “il Presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio¦ricorda a tutti i componenti il Consiglio di Classe:¦2. che i voti assegnati dal Consiglio di Classe, vanno proposti dal singolo docente sulla base di un congruo numero di verifiche orali e scritte o pratiche, queste ultime corrette e classificate e su quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, sui criteri di valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale”.
Il Collegio dei Docenti, come si evince dal verbale n. 8/2013-14 del 14.5.2014 (allegato n. 2 e depositato dalla difesa di parte resistente in data 2.8.2014), in conformità  a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 2007, ha fissato i “criteri di valutazione scrutini finali”.
Ebbene, come ha osservato il T.A.R. Lazio in una recente sentenza “¦non può ritenersi¦ prevaricativa dell’obbligo previsto dalla suindicata O.M. n. 92 del 2007 la omessa specificazione in termini numerici dell’esatto numero delle prove che consentono di ritenere integrato quello “congruo” stabilito dalla stessa O.M. La attribuzione ad un determinato Organo della adozione di criteri che devono presidiare la valutazione, una volta che tali criteri risultino essere stati adottati, non esige che siano espressi in esatti termini numerici, anzichè con oggettivazioni e espressioni parimenti significative (quali “congruo” o locuzioni similari) i parametri indicati degli stessi criteri” (T.A.R. Lazio, sez. III bis, 29 dicembre 2014, n. 13155).
Si ritiene, pertanto, che la omessa precisazione di cosa si intenda per numero congruo di prove all’interno del verbale dell’11.6.2014 di scrutinio finale non determini l’illegittimità  della valutazione finale, tanto più che agli atti risulta che il Collegio Docenti abbia comunque deliberato in merito.
Inoltre, questo Collegio ritiene che la determinazione circa il numero congruo di prove da espletare nel quadrimestre sia anch’essa espressione di discrezionalità  tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopica ed evidente illogicità , irragionevolezza o arbitrarietà , caratteri che, nella fattispecie concreta, questo Collegio non ritiene sussistenti.
2.2. – Parte ricorrente evidenzia altresì “che la scheda di rendimento infraquadrimestrale del medesimo studente Vaira Giulio datata 8/4/2014 riporta il voto corretto in Matematica, esattamente il voto di cinque risulta corretto in quello di quattro, e non risulta alcuna notifica o presa visione della detta correzione da parte della scuola nei confronti dei ricorrenti genitori i quali ritenevano e ritengono il voto di cinque quello effettivamente valido¦”.
In merito ci si limita ad osservare che, anche se l’alunno -OMISSIS- avesse conseguito il voto di cinque e non di quattro in matematica ciò non avrebbe influito sull’esito finale delle scrutinio atteso che il verbale del Collegio Docenti n. 8/2013-14 del 14.5.2014 dispone che ” agli alunni frequentanti le classi del primo biennio del Liceo Scientifico non potranno essere assegnati come debiti formativi più di tre discipline con 2 insufficienze gravi ed una mediocrità , mentre per le restanti classi non potranno essere assegnati come debiti formativi più di tre discipline con tre insufficienze gravi”.
Ebbene, l’alunno -OMISSIS-, come si evince dal verbale impugnato, avrebbe comunque riportato (oltre l’insufficienza in Matematica) quattro in storia e Latino e tre in Filosofia.
In ogni caso, agli atti, emerge che il voto di quattro in matematica risulta anche nella pagella elettronica in corrispondenza dello scrutinio finale alla voce voto unico (documento n. 6 depositato in data 2.8.2014 dalla difesa delle Amministrazioni resistenti).
2.3. – Parte ricorrente ritiene altresì che la scuola sia venuta meno all’obbligo di informare con chiarezza e tempestività  studenti e genitori circa i livelli raggiunti dagli studenti nel percorso di apprendimento.
Lo stesso registro on line, secondo i ricorrenti, sarebbe del tutto carente di informazioni in tal senso e non sarebbe di alcun ausilio ai genitori degli studenti.
Questo Collegio osserva che dal verbale del Collegio Docenti n. 2/2013-14 dell’11.9.2013 (documento n. 4 depositato in data 2.8.2014 dalla difesa delle Amministrazioni resistenti) si evince che tale Organo avesse approvato all’unanimità  l’utilizzo del pagellino infraquadrimestrale rispondente, secondo quanto affermato dal Dirigente scolastico, ad una duplice necessità : tenere le famiglie costantemente informate sulla situazione didattica dei propri figli e impegnare gli insegnanti a garantire la trasparenza.
Anche nel verbale del Collegio Docenti n. 8/2013-14, al punto 3 si evidenzia che “i genitori sono in possesso della password per accedere al registro elettronico tramite il quale hanno potuto seguire quotidianamente l’andamento delle valutazioni dei propri figli..”.
Non vi è prova, agli atti, che tale mezzo di informazione alle famiglie (scelto e approvato all’unanimità  dal Collegio Docenti e utilizzato dall’Istituto scolastico) sia stato contestato dai ricorrenti.
Sulla base di quanto sopra, non è possibile ritenere che i genitori dell’alunno -OMISSIS- fossero inconsapevoli della grave situazione scolastica in cui si trovava il figlio.
6. – Il Consiglio di classe, inoltre, secondo parte ricorrente, nel determinare il voto di comportamento dell’alunno, avrebbe fatto riferimento a criteri di valutazione del voto di comportamento deliberata dal Collegio dei Docenti senza indicazione alcuna del numero e della data di redazione della medesima deliberazione.
Parte ricorrente, più nello specifico, deduce l’illogicità  e la contraddittorietà  del voto di comportamento assegnato all’alunno -OMISSIS- (otto), evidenziando che:
– quest’ultimo non è stato mai oggetto di contestazioni, note o di altri provvedimenti disciplinari, ma al contrario ha collaborato fattivamente al processo formativo-educativo partecipando ad iniziative straordinarie;
– tale voto non sarebbe supportato da idonea motivazione;
– non risulterebbe che per ogni alunno i docenti abbiano proposto ed attribuito i voti di condotta.
In merito si evidenzia che – a prescindere dalla considerazione che la valutazione circa il voto di condotta è anch’essa espressione di ampia discrezionalità  tecnica, sindacabile soltanto per macroscopica ed evidente illogicità , irragionevolezza o arbitrarietà  – tale voto non ha influito sulla decisione del Consiglio di Classe di non ammissione alla classe successiva dello studente -OMISSIS-, basata principalmente sui voti conseguiti da quest’ultimo in determinate materie.
7. – Infine, secondo parte ricorrente, il verbale oggetto di impugnazione non potrebbe essere qualificato formalmente e giuridicamente quale delibera conclusiva dell’iter valutativo del percorso scolastico dell’alunno in quanto mancherebbe dei requisiti di legge della deliberazione (per i ricorrente l’atto sarebbe da qualificarsi nullo), atteso che:
– nell’atto impugnato non vi sarebbe alcuna espressione della c.d. collegialità  perfetta nella valutazione dei singoli alunni;
– i voti espressi non risulterebbero essere espressione dell’intero collegio, ma soltanto dei singoli docenti e non vi sarebbe alcun riferimento al quorum raggiunto per esprimere le valutazioni di voto “collegialmente ex lege”. Più nello specifico nel verbale de quo si leggerebbe che “Il Consiglio di classe, dopo ampia discussione, approva all’unanimità  i voti proposti inseriti, con procedura elettronica nel tabellone”, ma non risulterebbe che vi sia stato il voto di consiglio obbligatorio ex lege.
Visti poi i voti conseguiti dall’alunno -OMISSIS-, a parere di parte ricorrente, sarebbe inverosimile che il Consiglio di classe abbia approvato all’unanimità  i voti proposti.
Sul punto ci si limita ad osservare che il verbale del Consiglio di Classe è idoneo, quale atto pubblico, a fare piena prova fino a querela di falso delle circostanze cadute sotto la diretta percezione del verbalizzante (sul punto vedasi T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 2015, n. 4433; T.A.R. Lazio, Latina. Sez. I, 29 settembre 2014. n. 751; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 29 ottobre 2013, n. 2593).
Ebbene, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, dal verbale risulta che i voti degli studenti siano stati approvati all’unanimità . Più nello specifico, a pagina cinque del verbale si legge “Il Consiglio di Classe, dopo ampia discussione, approva all’unanimità  i voti proposti inseriti, con procedura elettronica, nel tabellone¦”.
8. – Infine, parte ricorrente evidenzia che la pagella scolastica, nella relativa scheda “Prima frazione temporale”, non riporterebbe in elenco la materia matematica, che la medesima scheda e la successiva scheda “Scrutinio finale” riporterebbero la stessa data di stesura, che la medesima pagella sarebbe carente della scheda di valutazione “periodica seconda frazione temporale” (secondo quadrimestre), che nel verbale impugnato risulterebbe che sia la comunicazione di convocazione del collegio dei docenti, sia la delega per la nomina a segretario verbalizzante siano state indicate con un numero di protocollo inesistente (prot. n. 2719/A19 del 1.1.1970) e che, in sintesi, tale verbale sia stato grossolamente redatto.
Il Collegio rileva che tutti gli errori sopra evidenziati e rilevati dalla parte ricorrente sono errori di carattere materiale i quali, seppur evidenzianti una certa superficialità  nella redazione degli atti, non sono tuttavia idonei ad inficiare di illegittimità  il provvedimento impugnato e la valutazione svolta dal Consiglio di Classe circa la non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS- che, come già  più volte evidenziato, si basa sui voti negativi dallo stesso conseguiti in determinate materie.
Il motivo di ricorso, così come articolato, pertanto deve essere respinto perchè infondato.
9. – Ne consegue l’infondatezza anche della domanda di accertamento e condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi esperita dai ricorrenti, la quale peraltro risulta essere comunque inammissibile stante la sua assoluta genericità .
10. – Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto perchè infondato.
11. – In considerazione della peculiarità  della vicenda sottesa alla presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nelle Camere di Consiglio dei giorni 19 febbraio 2015 e 16 aprile 2015, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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