Ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. e) della l. 6 marzo 1998, n. 40 il giudice amministrativo è carente di giurisdizione in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato politico, nonchè con riferimento agli atti meramente conseguenti, quali eventuali dinieghi di permesso di sogliono, con la sola eccezione di atti di natura discrezionale , quali le decisioni relative alle istanze di permanenza dello straniero in territorio nazionale, nelle more della concessione dello status di rifugiato, incidente, detta condizione, come quella del richiedente asilo politico, nelle sfera giuridica di diritto soggettivo.

N. 00866/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01879/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2009, proposto da: 
Job Evans, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Calefati n. 269; 

contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento Cat. A.11/2009/Imm. n.10 IV Sez. del Questore di Bari, adottato il 29.5.2009 e notificato il 17.9.2009 con cui è stato disposto il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Giovanni Cassano;
 

Considerato che:
– il ricorrente ha gravato il diniego di permesso di soggiorno emesso dal Questore di Bari in data 29/5/2009;
– il diniego si fonda sul mancato riconoscimento dello status di rifugiato (diniego di Protezione Internazionale), deciso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Foggia;
– il Collegio ha posto le parti nella condizione di interloquire sulla questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., concedendo all’uopo il termine di gg. 30 e che nessuna delle parti ha depositato memoria;
– “A seguito dell’abrogazione dell’art. 5, comma 2, del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. in l. 28.2.1990 n. 39, per effetto dell’art. 46, comma 1, lett. e) della legge 6 marzo 1998 n. 40, recante la “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, si deve riconoscere la carenza di giurisdizione del g.a. in materia di riconoscimento dello status di rifugiato politico, nonchè con riferimento agli atti meramente conseguenti, quali eventuali dinieghi del permesso di soggiorno “con la sola eccezione degli atti discrezionali, relativi ad istanze di permanenza sul territorio nazionale, nelle more della decisione del Giudice Ordinario sulla concessione dello status di cui trattasi” (Cass., SS.UU., 27 febbraio 2008 n. 5089), essendo lo status di rifugiato figura giuridica riconducibile – al pari di quella dei richiedenti asilo – ai diritti soggettivi”(così, da ultimo, TAR Lecce, sez. 2, sent. 13/2/15 n. 586, che richiama TAR Bologna, I sez. 6 giugno 2014, n.606);
ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, evidenziando che ai sensi dell’art. 11, comma 2 c.p.a., se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza la domanda sarà  riproposta al giudice ordinario competente, saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall’instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già  intervenute;
ritenuto, infine, che la natura della controversia legittimi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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