1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Denuncia di inizio attività  – Efficacia – Presupposti – Poteri inibitori della p.A. – Fattispecie


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Denuncia di inizio attività  – Sospensione – Legittimità  – Valutazione alla data di emanazione del provvedimento 

1. Affinchè una d.i.a. possa ritenersi produttiva di effetti alla scadenza del termine per l’inizio dei lavori, deve avere i requisiti della completezza e della veridicità  delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione; in mancanza, il decorso del termine di legge non può avere effetto di legittimazione dell’intervento con la conseguenza che l’Amministrazione ha la facoltà  e il potere di inibire o di sospendere i lavori (Nel caso di specie è stato rilevato che l’intervento in oggetto, in quanto situato in zona sottoposta a vincolo, necessitava di autorizzazione paesaggistica, cosicchè, in mancanza, non si è perfezionata la d.i.a.).


2. La legittimità  del provvedimento di sospensione della d.i.a. deve essere valutata sulla scorta dei presupposti di fatto e di diritto sussistenti alla data della relativa emanazione, cosicchè eventuali fatti successivi (inclusa l’attestazione di compatibilità  paesaggistica ai sensi dell’art 167 co. 4 e 5 e art. 181 comma 1quater del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, rilasciata dal Comune dopo aver acquisito i prescritti pareri), pur potendo determinare effetti sulla conclusione dei procedimenti relativi all’immobile, non possono considerarsi oggetto del giudizio, incidendo sulla esecutività  e non sulla legittimità  del provvedimento impugnato. 

N. 00803/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01595/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2012, proposto da: 
Vincenza Frisone, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Rago, con domicilio eletto presso Patrizia D’Addario in Bari, Via Trevisani, n. 143; 
Luciano D’Addario, Patrizia D’Addario, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Rago, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari, Via P. Amedeo, n. 26; 

per l’annullamento
1) Comunicazione Prot. n. 154808, del 03/07/2012, del Dirigente comunale della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, pervenuta con raccomandata a.r. n. 13811429279-7, il 10/07/2012;
2) Nota di Sospensione Prot. n. 98237, del 20/04/2010, relativa alla D.I.A. 395 ” 2010 del
23/02/2010, del S.U.E. ” P.O.S. Condono ” D.I.A. della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, allegata in copia alla suindicata Comunicazione Prot. x 154808 del 03/07/2012, pervenuta il 10/07/2012 con la suindicata raccomandata a.r. n. 13811429279-7 ;
3) di ogni altro atto o provvedimento anche di natura deliberativa non conosciuto presupposto, connesso, collegato consequenziale;
4) con riserva di motivi aggiunti e con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni tutti patiti e patendi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Pasquale Rago e Chiara Lonero Baldassarra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 23.10.2012 e depositato il successivo 21.11.2012, i ricorrenti impugnano la nota del Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari del 03.07.2012, con cui si comunica l’inefficacia della D.I.A. n. 395/2010 per la mancata conclusione dell’iter procedurale teso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 29/2009.
Espongono di aver presentato la D.I.A. n. 395 del 23.02.2010, sopra menzionata, in qualità  di comproprietari di un immobile sito in via La Vela, in Località  Carbonara del Comune di Bari, al fine di realizzare interventi di completamento funzionale sulla villetta bifamiliare esistente sul suolo ed oggetto di precedenti titoli edilizi.
I ricorrenti con quattro motivi di ricorso si oppongono alla determinazione assunta dal Comune sulla pratica edilizia oggetto di D.I.A. con richiesta di risarcimento dei danni, evidenziando che l’intervento progettato è stato oggetto di parere favorevole da parte della Commissione locale per il paesaggio, come da verbale del 21.06.2010, ritenendo che le opere da realizzare siano di manutenzione ordinaria e non necessitino, pertanto, di ulteriori autorizzazioni. Aggiungono che, in ogni caso, gli effetti della D.I.A. si sarebbero consolidati per effetto della decorrenza dei termini di cui al D.P.R. 139/2010.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio in data 12.12.2012 per resistere al ricorso, evidenziando lo stato di rustico dell’immobile e producendo documenti, compresa la relazione della Ripartizione Urbanistica prot. 285140 dell’11.12.2012, con cui si ricostruisce la successione degli atti rilasciati aventi ad oggetto l’immobile in questione e si forniscono chiarimenti sull’iter amministrativo pendente per l’autorizzazione paesaggistica.
Nella relazione si specifica che, a seguito del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio della Provincia di Bari del 23.07.2010, che ha determinato la sospensione della D.I.A. 395/2010, come comunicato con la gravata nota del 3.07.2012, la sig.ra Frisone, in data 26.01.2012, ha presentato istanza di accertamento di compatibilità  paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, per avere effettuato lavori sull’immobile in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Con produzione documentale del 24.04.2015, il Comune di Bari ha depositato la nota del 17.03.2015, prot. 64699 con cui il Direttore della Ripartizione Urbanistica, acquisiti i pareri favorevoli delle autorità  competenti, ha rilasciato l’attestazione di compatibilità  paesaggistica riferita ai lavori di ampliamento del piano interrato e semi interrato e la realizzazione di seconda rampa carrabile (attestazione di compatibilità  per rampa di accesso sia al piano interrato che seminterrato), per l’immobile identificato catastalmente alla Sez. CA fg. 12 , p.lla 83 sub. 2-3, di proprietà  della sig.ra Frisone Vincenza.
Ai fini dell’adozione del provvedimento definitivo il Comune ha trasmesso alla Regione, in data 18.03.2015 con nota prot. 65091, ai sensi degli artt. 167 e 181 D.Lgs 42/2004, richiesta di determinazione dell’indennità  risarcitoria da applicare.
I ricorrenti in data 11 aprile 2015 hanno depositato una relazione di un consulente di fiducia e il 23.04.2015 la comunicazione della Regione Puglia prot., AOO 079 del 09.04.2015 relativa agli adempimenti necessari per la quantificazione dell’indennità  risarcitoria.
Con memoria depositata in pari data riferiscono di aver rinunciato all’istanza di compatibilità  paesaggistica il 16.10.2012, ugualmente conclusa dal Comune con il provvedimento del 17.03.2015 e che permane l’interesse al ricorso essendo l’attestazione di compatibilità  paesaggistica limitata ai lavori esterni e non a quelli interni.
Aggiungono di aver presentato in data 12.06.2012 CIL (comunicazione di inizio dei lavori) di cui alla D.I.A. n. 395 del 23.02.2010, a cui è seguita la nota del 03.07.2012, gravata. Sostengono che la menzionata comunicazione non sarebbe mai stata sospesa e manterrebbe, pertanto, la sua efficacia.
All’esito della discussione all’udienza pubblica del 23 aprile 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle questioni di rito, comprese quelle di ammissibilità  del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della nota del 20.04.2010, di cui i ricorrenti sostengono di essere venuti a conoscenza solo in data 10.07.2010, unitamente alla nota del 03.07.2010, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Sulla denuncia di inizio attività  (d.i.a.), come disciplinata dall’art. 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dal 13 luglio 2011 anche dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel desto introdotto dall’art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (s.c.i.a.: segnalazione certificata di inizio attività ), il Collegio osserva come essa resti sempre oggetto di poteri di controllo ed inibitori:
a) nell’ipotesi di D.I.A. conforme alle prescrizioni di legge, anche dopo la scadenza dei termini per l’esercizio dei poteri inibitori, l’amministrazione può intervenire nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 21- quinquies e 21-novies L. 241 del 1990 (cfr. in tal senso Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2009, n. 717 e 14 novembre 2012, n. 5751);
b) nel caso di assenza dei requisiti minimi, invece, la D.I.A. resta inefficace, con conseguente sottoposizione delle opere realizzate – da ritenere prive di titolo – agli ordinari poteri repressivi dell’Amministrazione. Detti requisiti sono precisati, oltre che nell’art. 22 sotto il profilo oggettivo, nell’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001: al comma n. 1 di quest’ultimo, per quanto riguarda le modalità  della domanda ed i requisiti soggettivi richiesti per la relativa presentazione, e nel comma 4 in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
L’art. 22 comma 6 del D.P.R. n. 380/2001 subordina, inoltre, la realizzazione degli interventi edilizi, per gli immobili vincolati, al “preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative”, implicando la non decorrenza del termine, previsto per l’inizio dei lavori, in assenza di detti pareri o autorizzazioni.
Ne consegue che affinchè la D.I.A. possa ritenersi formata alla scadenza del termine previsto per l’inizio dei lavori, è necessario che vi sia la ricorrenza di tutti i presupposti di completezza e veridicità  delle autocertificazioni, nonchè degli altri documenti prescritti, ivi comprese le autorizzazioni paesaggistiche richieste.
Presupposti indefettibili affinchè una D.I.A. possa essere produttiva di effetti sono, infatti, la completezza e la veridicità  delle dichiarazioni contenute dell’autocertificazione. Il decorso del termine di legge non può avere alcun effetto di legittimazione dell’intervento, rispetto ad una dichiarazione inesatta o incompleta, con la conseguenza che l’Amministrazione ha la facoltà  ed il potere di inibire l’attività  o di sospendere i lavori.
Il potere in tal senso esercitato non è equiparabile ad un potere di autotutela, poichè non vi è alcun provvedimento su cui intervenire, ma ad un potere di verifica della non formazione della D.I.A., con conseguente ordine di interruzione dei lavori, così come d’altronde normativamente previsto per l’ipotesi di mendacio: per tale motivo, l’esercizio di tale potere non è sottoposto al termine perentorio di trenta giorni, che presuppone invece che la D.I.A. sia completa nei suoi elementi essenziali.
E’, pertanto, da ritenere inefficace la D.I.A., presentata senza che sia stato almeno richiesta la prescritta autorizzazione paesaggistica, conformemente alla giurisprudenza consolidata sul punto (Cons. Stato, VI, 20 novembre 2013, n. 5513).
Nel caso in esame, infatti, con la nota del 20.04.2010, il Comune ha specificato che l’intervento oggetto di D.I.A. n. 395 presentata con istanza n. 48882 del 24.02.2010, in quanto situato in zona sottoposta a vincolo con denominazione “Villa La Vela – NVA 42”, necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e della L.R. 20/2009.
La necessità  della preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, per quanto sopra esposto, esclude l’efficacia della D.I.A., conformemente a quanto comunicato dal Comune.
Impedisce, altresì, che alcun effetto possa aver prodotto la successiva Comunicazione di inizio dei lavori, a cui l’amministrazione ha dato riscontro, con la nota del 03.07.2012, ribadendo l’inefficacia della D.I.A.
Nè può ritenersi sufficiente il parere della Commissione locale per il paesaggio, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l’art. 146 D. Lgs. 42/2004 prevede l’acquisizione di due pareri obbligatori, il primo è espresso dalla commissione per il paesaggio istituita presso presso gli enti locali, ai sensi dell’art. 148, il secondo è quello della Soprintendenza.
I fatti successivi e, da ultimo, l’attestazione di compatibilità  paesaggistica ai sensi dell’art. 167 commi 4 e 5 e art. 181 comma 1 -quater del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al D. Lgs. 42/2004, rilasciata dal Comune dopo aver acquisito i prescritti pareri non possono considerarsi oggetto del presente giudizio, pur potendo essi determinare effetti sulla conclusione dei procedimenti relativi all’immobile per cui è causa, in quanto incidono sull’esecutività , ma non anche sulla legittimità  della sospensione della D.I.A., da valutare – quest’ultima – in base ai presupposti di fatto e di diritto, sussistenti alla data della relativa emanazione.
A ciò occorre aggiungere che l’art. 167, D. Lgs. n. 42/2004, che consente il rilascio di un provvedimento di accertamento di compatibilità  paesaggistica in sanatoria, riguarda l’autorizzazione paesaggistica a lavori già  eseguiti, mentre per quelli da realizzare vige il regime ordinario di cui all’art. 146 del medesimo Codice dei Beni Culturali.
Quanto ai rilievi dei ricorrenti circa la non necessaria acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica per le opere interne, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli interventi consistenti esclusivamente in mere opere interne tra l’altro di scarso rilievo, sono lavori che sfuggono alla stessa percezione visiva rilevante per la tutela paesaggistica (cfr, in tal senso Cons Stato, sez. IV, sent. 788 del 20.02.2014 e anche Cassazione penale sez. fer. 30 agosto 2012 n. 43885).
Tale giurisprudenza fa espresso riferimento ai casi di interventi limitati ad opere interne e di scarso rilievo.
Nel caso in esame, invece, la D.I.A. 395/2010 comprende una pluralità  di interventi anche di valenza esterna.
Dalla legittimità  dei provvedimenti gravati deriva l’infondatezza della pretesa risarcitoria, peraltro, priva, di qualunque supporto probatorio.
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
Restano ovviamente salve le ulteriori determinazioni che sia i ricorrenti che l’amministrazione comunale intenderanno adottare, all’esito del perfezionamento del procedimento relativo all’attestazione di conformità  paesaggistica del 17.03.2015, per la conclusione della vicenda.
Le peculiarità  della vicenda e l’atteggiamento delle parti giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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