1. Accesso – Istanza rivolta al Ministero dell’interno – Diniego – Carenza di motivazione – Illegittimità 
2. Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso – Ordine di esibizione dei documenti oggetto di istanza – Ministero dell’Interno – Condizioni  e limiti

1. Risulta immotivato e pertanto deve essere annullato in diniego d’accesso opposto dal Ministero dell’interno e fondato su un mero richiamo alla norma regolamentare di cui all’art. 3 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415. La norma in questione, infatti, va interpretata nel senso secondo cui pone in capo all’amministrazione un onere di verifica caso per caso della sussistenza di esigenze di salvaguardia  dell’ordine pubblico e di re pressione della criminalità  tali da fondare motivatamente il diniego, in quanto la norma non contiene cause ostative  contenuto generalizzato all’ostensione. 
2. L’ordine del giudice di ostensione dei documenti all’amministrazione che li detenga, come previsto dall’art. 116 comma 4 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, qualora destinatario dello stesso sia il Ministero dell’Interno, non può avere un contenuto generalizzato, ma deve essere subordinato alla previa verifica, da parte dell’amministrazione delle esigenze di salvaguardia dell’ordine pubbliche di repressione della criminalità   previste dall’art. 3 del D.M: 10 maggio 1994, n. 415. 

N. 00805/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2015, proposto da: 
Michele Franco, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra in Bari, Via Egnatia, n. 15; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
del diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.), come da comunicazione del 6.01.2015, prot. 11277/12/area I^Bis, della Prefettura di Foggia, in ordine all’istanza presentata in data 15 dicembre 2014;
nonchè per l’accertamento della fondatezza
del diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso ai documenti ed, in particolare, ai pareri emessi dalla Questura di Foggia – Divisione PASI- in data 18.07.2013 e 17.09.2013, in relazione al procedimento volto al rilascio del decreto di nomina a guardia giurata e di rilascio di porto d’armi per difesa personale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Michele Maiellaro e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugna la nota con cui la Prefettura di Foggia, in data 16.01.2015, ha respinto la richiesta di accesso agli atti, richiamando la previsione di cui all’art. 3 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, modificato dal D.M. 17 novembre 1997, n. 508.
Espone di aver presentato istanza di accesso in data 15 dicembre 2014, avente ad oggetto i pareri del 18.07.2013 e de 17.09.2013, rilasciati dalla Questura di Foggia – Divisione PASI- in relazione al procedimento volto al supplemento istruttorio, avviato d’ufficio e relativo all’istanza di rilascio di decreto di nomina a guardia giurata e porto d’armi, precedentemente rigettato dalla Prefettura- UTG di Foggia.
A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, rimasta inadempiente oltre i termini di legge rispetto all’obbligo di concludere il citato procedimento, il ricorrente, oltre a ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ha presentato istanza di accesso agli atti, ritenuto strumentale alla difesa della propria posizione giuridica soggettiva, a cui è stato opposto il gravato diniego.
Costituiscono motivi di ricorso avverso il provvedimento di diniego di accesso, la violazione di legge, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 10, 22 e 24 L. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità  dell’azione amministrativa.
Si sono costituiti in giudizio, in data 12.03.2015, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia per resistere al ricorso.
Con istanza depositata in data 1.04.2015, il ricorrente ha presentato istanza di riesame del provvedimento n. 12 del 19.03.2015, con cui la Commissione competente ha rigettato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, nell’ambito di applicabilità  di cui all’art. 75 D.P.R. 115/2002 sul presupposto della manifesta infondatezza del ricorso.
All’udienza camerale del 14.05.2015, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto per non avere l’amministrazione motivato circa la riconducibilità  dei documenti oggetto dell’istanza del ricorrente nell’ambito di quelli eccezionalmente sottratti all’accesso.
L’art. 3, comma 1), lett. a), del D.M. n. 415 del 10 maggio 1994, stabilisce, infatti, che “ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità , sono sottratti all’accesso relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità  nazionale e delle altre autorità  di pubblica sicurezza, nonchè degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività  di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità , salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità “.
La giurisprudenza, con riferimento all’applicazione di tale norma richiamata nel provvedimento di diniego, ha affermato che “l’accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell’Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferenti a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, o in quanto coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza; ovvero, ancora, adducendo specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata” (T.A.R. Campania, Salerno, sentenza n. 818/2007).
Occorre, tuttavia, che l’amministrazione, nei casi in cui intenda negare l’accesso per le suindicate ragioni previste dalla norma citata, motivi in modo rigoroso sulle esigenze poste a fondamento del diniego.
Ne consegue che risulta carente di motivazione, il rigetto dell’istanza che si limiti, come nel caso in esame, ad un generico richiamo della norma.
E’ da escludere, infatti, che le clausole ostative del menzionato art. 3 D.M. n. 415 del 10 maggio 1994 e s.m.i., abbiano un’efficacia generalizzata, ipotesi che renderebbe la norma idonea a sottrarre alle richieste ostensive (quasi) tutti i documenti detenuti dall’Amministrazione dell’Interno.
E’, pertanto, preferibile l’interpretazione della norma secondo cui la sottrazione all’accesso debba essere giustificata, di volta in volta, in relazione a specifiche e concrete esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità  (Cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sent. 563 del 02.04.2012).
Occorre, in tal senso, che l’amministrazione verifichi se la sottrazione all’accesso dei documenti stessi risponda realmente, in concreto, a quelle esigenze di salvaguardia, cui sono preordinate le citate disposizioni regolamentari, e motivi adeguatamente il provvedimento conclusivo del relativo procedimento, con riferimento alle esigenze ritenute prevalenti.
Nel caso il in esame, invece, il diniego si fonda su di un generico richiamo alla norma, sicchè il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata nota della Prefettura di Foggia, prot. 11277/12/Area I^BIS, del 16.01.2015.
Con riferimento all’accertamento del diritto all’accesso e alla pronuncia dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti, ai sensi dell’art. 116, comma 4, D.lgs. n. 104/2010, il Collegio ritiene di porre dei limiti sulla base dei parametri normativi, specificando le relative modalità .
L’ordine di esibizione dei documenti oggetto dell’istanza, infatti, deve essere subordinato alla previa verifica, da parte dell’amministrazione competente, dell’insussistenza in concreto delle esigenze di tutela, in relazione alle situazioni riportate nell’art. 24, comma 6, lett. c), della l. n. 241/1990 e nell’art. 3 di cui al D.M. 10 maggio 1994, n. 415 e s.m.i.
Qualora le suddette esigenze siano riconosciute esistenti, l’amministrazione intimata procederà  al vaglio della possibilità  di salvaguardarle consentendo ugualmente l’accesso, previo oscuramento delle parti dei documenti da mantenere riservate. In caso contrario, l’eventuale diniego dovrà  essere adeguatamente motivato, nei termini sopra indicati.
Residua la questione relativa all’opposizione al decreto n. 12/2015 della Commissione, di diniego di ammissione al gratuito patrocinio che il Collegio ritiene meritevole di accoglimento.
Il ricorrente va definitivamente ammesso al gratuito patrocinio, attesa la fondatezza del ricorso seppur nei termini di cui in motivazione.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Accoglie l’opposizione al decreto n. 12/2015 e, per l’effetto, dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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