1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Addebito disciplinare – Violazioni prescrizioni D.P.R. n. 3/1957 – Conseguente illegittimità  provvedimento sanzionatorio – Sussiste 


2. Pubblico impiego  – Rapporto di servizio – Addebito disciplinare – Irrogazione sanzione  – Violazione del principio di proporzionalità  – Conseguente illegittimità  provvedimento sanzionatorio – Sussiste

1. àˆ illegittimo il provvedimento di riduzione temporanea dello stipendio del dipendente pubblico, laddove sia accertato che, in fase procedimentale, la contestazione sia stata tardiva, adottata sulla base di elementi non esternati nel corso del procedimento nonchè assunta  dall’organo che risulti incompetente.
 
2. Va annullato il provvedimento sanzionatorio nei confronti del pubblico dipendente, laddove la nota del Direttore del personale, rispetto alla quale si sarebbe configurato il comportamento contestato sotto il profilo disciplinare, non contenga un ordine perentorio e la stessa sanzione risulti, peraltro, sproporzionata rispetto alla condotta tenuta dal dipendente.

N. 00744/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2011, proposto da: 
F. P. S., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Putignano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo n.172; 
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97; Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 
per l’annullamento
-del decreto 1.2.2011 n. 0457856/2011, notificato in data 3.2.2011, a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, nella misura di un quinto per tre mesi, per la infrazione di cui all’articolo 80, terzo comma – lettera c), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (inosservanza dei doveri di ufficio);
-della deliberazione del 25-26.1.2011 della Commissione di disciplina del personale dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed in particolare della nota n. 0198657 del 7.5.2010 del Capo del personale dell’Amministrazione penitenziaria;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto, con espressa riserva di richiedere successivamente i danni derivati e derivandi dagli impugnati provvedimenti;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Basso, su delega dell’avv. Nicola Putignano e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il dott. S., Direttore della Casa circondariale di Bari, ha impugnato la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio nella misura di 1/5 per la durata di tre mesi, per inosservanza dei doveri d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 3, lett. c), D.P.R. 10.1.57 n.3, che gli è stata comminata con decreto del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, in epigrafe meglio specificato.
Più precisamente, il comportamento contestato all’odierno ricorrente consisterebbe nel non aver adempiuto tempestivamente all’ordine -asseritamente- gerarchico di revocare l’istituzione del Nucleo Operativo Sicurezza Interna (N.O.S.I.), ritenuto “poco compatibile con i servizi di istituto e, comunque, inopportuno”.
Va chiarito che, con nota del 2 ottobre 2009, prot. n. 025261, l’odierno ricorrente aveva provveduto ad informare il D.A.P. (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), Direzione generale detenuti e trattamento, unitamente ad altre autorità  potenzialmente interessate dall’iniziativa, del proposito di istituire il suddetto Nucleo di sicurezza interna per la “gestione intramuraria dei Detenuti che rivestono particolare posizione o interesse di natura penitenziaria, sia per lo spiccato indice di pericolosità  sia per ogni situazione rispetto alla quale sorge la necessità  di adottare specifiche misure cautelari unitamente alla necessità  di fronteggiare con tempestività  e fermezza qualsivoglia evento di criticità  idoneo ad incidere negativamente sull’ordine e sicurezza¦”.
In assenza di rilievi di sorta da parte delle Autorità  destinatarie della predetta comunicazione, il Nucleo interno veniva effettivamente istituito, quattro mesi dopo, con ordine di servizio n. 2 del 20 febbraio 2010.
Soltanto il 7 maggio successivo veniva adottata la nota prot. GDAP-0198657-2010, poi identificata come ordine gerarchico inevaso, da parte del Direttore generale del personale e della formazione D.A.P.; non già  dal Direttore generale del Dipartimento che, sebbene tempestivamente informato -come detto- dell’iniziativa, era rimasto inerte.
L’interessato, con nota del 22 maggio prot. 14642, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, chiedeva quindi lumi in merito alla rilevata illegittimità  e, comunque, inopportunità  dell’istituzione del Nucleo interno in questione; e, ad ogni buon conto, il 29 maggio 2010 provvedeva a sospendere l’ordine di servizio oggetto della contestazione stessa, onde consentire ai superiori gerarchici l’approfondimento della questione (testualmente: “nelle more della risoluzione delle problematiche insorte..”).
Ciononostante, l’11 giugno 2010, il Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria disponeva la revoca dell’o.d.g. n. 2 istitutivo del Nucleo; e, il 3 novembre dello stesso anno, veniva avviato procedimento disciplinare nei confronti del dott. S., culminato nell’adozione della sanzione oggetto del presente giudizio.
Con atto depositato l’8 marzo 2011, si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto della domanda.
Con ordinanza di questa Sezione n. 296/2011, veniva accordata tutela cautelare sulla scorta di una motivazione che di seguito si riporta, limitatamente al profilo del fumus: “Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che la sanzione irrogata al ricorrente appare sproporzionata ed ingiusta, in relazione alle condotte prese in considerazione; Ritenuto, inoltre, sotto il profilo formale, che alla rimostranza manifestata dal ricorrente con nota de 22.5.2010 non è seguita la rituale rinnovazione dell’ordine per iscritto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 3 del 1957¦”.
All’udienza del 5 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame è articolato in sei motivi di ricorso; complessivamente, le censure appaiono meritevoli di accoglimento.
2.1.- Appaiono fondati in primo luogo i rilevi afferenti i profili procedimentali.
Con il motivo sub 1 viene contestata la violazione dell’art. 103 del D.P.R. n. 3/57 nella misura in cui prescrive che la contestazione degli addebiti avvenga immediatamente dopo l’acquisizione della notizia dell’infrazione; con il motivo sub 3, si lamenta la mancata rinnovazione dell’ordine per iscritto, stante le intervenute rimostranze del destinatario dell’ordine stesso al superiore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del menzionato decreto; con il motivo sub 4, l’incompetenza dell’organo che risulta aver adottato la nota di contestazione dell’istituzione del Nucleo di cui si tratta. Infine, con il motivo sub 5, si contesta la circostanza che, in sede di irrogazione della sanzione, sia stata assunta a fondamento della sanzione stessa la nota del dott. S. datata 14.12.2010 (ritenuta ulteriore manifestazione di insubordinazione), mai contestata nel corso del procedimento.
Deve in effetti osservarsi, a proposito delle riportate censure, che:
a) i fatti sono stati contestati soltanto nell’ottobre 2010, ossia cinque mesi dopo la conoscenza degli stessi acquisita nel maggio precedente, pur a fronte di un’istruttoria che non ha richiesto particolari approfondimenti poichè incentrata, in via esclusiva, sulle risultanze documentali già  agli atti;
b) il contenuto della nota in questione, identificata quale ordine inevaso, non è stata confermata e ribadita per iscritto, come già  evidenziato nell’ordinanza cautelare;
c) il Direttore del D.A.P. (e non già  il Direttore del Personale e della formazione del D.A.P. che ha in concreto adottato la nota in parola) potrebbe, al più, essere individuato quale superiore gerarchico del Direttore della casa circondariale in relazione ai provvedimenti di organizzazione della sicurezza interna, rimessi alla competenza di quest’ultimo poichè intestatario delle generali competenze in materia di mantenimento della sicurezza, dell’ordine e della disciplina all’interno degli Istituti penitenziari (cfr. art. 2 del D.P.R. n. 230/2000);
d) la citata nota del 14.12.2010 a firma dell’odierno ricorrente non è stata mai assunta a fondamento delle contestazioni disciplinari di cui si tratta, sebbene assunta a fondamento della sanzione irrogata quale ulteriore elemento di insubordinazione (cfr. verbale Commissione di disciplina richiamato nel decreto gravato). (motivo 6).
2.2.- Del resto, appaiono fondati anche i motivi sub 2 e 6 diretti a censurare nel merito la sanzione irrogata, sotto due distinti profili: a) la nota del Direttore del personale e della formazione, rispetto alla quale si sarebbe configurato il comportamento contestato sotto il profilo disciplinare, non conterrebbe alcun ordine perentorio (motivo 2); b) in ogni caso, la sanzione risulterebbe sproporzionata rispetto alla condotta tenuta dal dott. S..
Sotto il primo profilo, una mera lettura della nota ne fa emergere il carattere meramente interlocutorio. Si connota piuttosto quale invito all’approfondimento della fattispecie in relazione ad un provvedimento ritenuto aprioristicamente incompatibile con il quadro normativo di riferimento e, comunque, inopportuno.
Individuarvi un ordine in senso tecnico, a carattere perentorio, è alquanto arduo, anche considerata la vaghezza dei contenuti; così come non è agevole classificare in termini di insubordinazione il comportamento tenuto a seguito della nota stessa dall’odierno ricorrente.
Questi ha manifestato le sue perplessità  in una nota successiva (quella già  richiamata sub 1 del 22 maggio); e, pochi giorni dopo, ha sospeso l’ordine di servizio istitutivo del Nucleo interno.
Le evidenziate circostanze (tempestiva sospensione dell’iniziativa e assoluta non perentorietà  dei rilievi contenuti nella nota di cui si tratta) unitamente alla mancata considerazione della preventiva comunicazione del proposito di istituire il Nucleo in questione, rimasta priva di riscontro, fanno emergere anche la fondatezza del rilievo -di cui al motivo 6- di violazione del principio di proporzionalità .
3.- Alla stregua di tutto quanto precede, il ricorso va accolto. Considerata, tuttavia, la vicenda nel suo complesso e nelle concrete modalità  di svolgimento, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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