Istruzione  pubblica – Università  – Esami – Erasmus – Riconversione voti – Tabella di conversione – Applicazione – Tempus regit actum

Le tabelle di conversione dei voti relativi agli esami sostenuti fuori sede dagli studenti in mobilità  possono trovare applicazione solo per gli accordi stipulati successivamente all’approvazione delle tabelle da parte dell’Università . In virtù del principio tempus regit actum, l’applicazione retroattiva dei nuovi criteri appare illegittima, tanto più se pregiudizievole per i soggetti interessati.

N. 00671/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2014, proposto da: 
Cristina Galeandro e Caterina Mauro, rappresentate e difese dagli avv.ti Alice e Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, Via Q. Sella, 120; 

contro
Università  degli Studi di Bari – Facoltà  di Medicina e Chirurgia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca; 

per l’annullamento
nei limiti dell’interesse delle ricorrenti:
– della Delibera della Facoltà  Medica dell’Università  degli Studi di Bari, di data ed estremi sconosciuti, recante la conversione dei voti riportati dalle ricorrenti nella sede universitaria di Siviglia (Spagna) in esecuzione dell’accordo della mobilità  Erasmus da esse stipulato nell’ambito del Lifelong Programme;
– del verbale della Commissione Erasmus, di data ed estremi sconosciuti, recante l’approvazione dei nuovi criteri di conversione dei voti riportati dagli studenti nelle Università  dello Stato spagnolo;
– di ogni atto connesso, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari – Facoltà  di Medicina e Chirurgia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 5 marzo 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Paccione e avv. dello Stato Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti, all’epoca dei fatti iscritte al VI anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università  degli Studi di Bari Aldo Moro, hanno svolto un periodo di studio presso l’Università  Statale di Siviglia nell’ambito del progetto di scambio LLP Erasmus, sostenendo e superando in quella sede molteplici esami.
In sede di conversione dei voti cosi conseguiti, il Consiglio di Facoltà  ha tuttavia applicato una tabella di conversione approvata dall’Università  barese in data successiva al rientro in sede delle ricorrenti, disattendendo di fatto la tabella di conversione dei voti (decimi -trentesimi) fino ad allora applicata per gli studenti in mobilità  ed vigente anche al momento della stipula dell’accordo Erasmus firmato dalle ricorrenti con l’Università  prima della partenza.
L’applicazione della nuova tabella ha comportato una conversione peggiorativa dei voti delle parti che sono quindi insorte contro la stessa lamentando la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, del principio di irretroattività  dei provvedimenti amministrativi nonchè eccesso di potere sotto diversi profili.
Hanno dunque chiesto l’annullamento della delibera della Facoltà  e del verbale della Commissione Erasmus per la parte relativa alla conversione dei loro voti secondo i nuovi criteri, previa concessione di misure cautelari anche in via monocratica.
Con Decreto presidenziale n.426/2014, è stata respinta l’istanza ex art.56 c.p.a., non ricorrendo l’estrema gravità  e urgenza del periculum.
Per resistere al gravame, si è costituita formalmente l’Università  intimata, depositando in seguito la relazione dell’Amministrazione.
Alla Camera di Consiglio del 30.7.2014, ravvisato il fumus boni iuris, è stata accolta l’istanza cautelare “considerato che la tabella di conversione dei voti per gli studenti in mobilità  presso le sedi universitarie spagnole nell’ambito del progetto Erasmus, quand’anche non approvata dall’organo collegiale competente, è comunque stata posta alla base dell’accordo per la mobilità  Erasmus stipulato dalle ricorrenti con l’Università  intimata, essendo quella applicata alla data di sottoscrizione dell’accordo e pertanto vincolante; ritenuto che la nuova tabella, approvata in seguito, possa trovare applicazione unicamente per gli accordi successivamente stipulati; ritenuto inoltre che laddove le ricorrenti abbiamo partecipato alla seduta di laurea del 27 luglio scorso, l’Amministrazione debba, in esecuzione della presente ordinanza, procedere alla revisione del voto di laurea riportato sulla base della pregressa tabella di conversione”.
All’Udienza del 5.3.2015, la causa è passata in decisione.
Il Collegio, attesa la mancanza di deposito di memorie successive alla fase cautelare e la conseguente impossibilità  a conoscere della eventuale sopravvenuta improcedibilità  del ricorso per il superamento dell’esame di laurea, ritiene di confermare quanto già  espresso in sede cautelare e qui integralmente richiamato.
La nuova tabella di conversione infatti può trovare applicazione solo per gli accordi successivamente stipulati, in virtù del principio tempus regit actum.
Le ricorrenti legittimamente hanno confidato nella conversione dei voti, riportati nella sede spagnola, secondo gli usi vigenti al momento della sottoscrizione dell’accordo Erasmus; pertanto, l’applicazione retroattiva dei nuovi criteri, per di più approvati quando le stesse erano ormai già  rientrate in sede, appare illegittima, oltrechè pregiudizievole per le stesse.
Il ricorso va pertanto accolto e vanno conseguentemente annullati i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno disposto la conversione dei voti delle ricorrenti secondo la nuova tabella.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Università  di Bari al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che liquida in complessivi 1500,00 euro, oltre accessori di legge e rimborso CU.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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