1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono edilizio – Opere sanabili – Immobili su fascia di rispetto cimiteriale – Ammissibilità  – Esclusione 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Discrezionalità  amministrativa – Aspettativa qualificata del privato – Limiti – Misure sanzionatorie abusi edilizi – Ammissibilità – Fattispecie

1. Non possono costituire oggetto di sanatoria le opere edili realizzate sine titulo in zona di rispetto cimiteriale atteso che sussiste in detta zona vincolo di inedificabilità  assoluta ai sensi del R.D. 28 agosto 1934, n. 1265 – Testo unico leggi sanitarie. 

2. La mera programmazione di un’attività  del tutto discrezionale quale quella di riduzione e recupero della zona di rispetto cimiteriale (ai sensi dell’art. 338 R.D. 24 agosto 1934) non può comportare per l’Amministrazione comunale l’obbligo di astenersi dall’esercizio dell’attività  di repressione degli abusi edilizi commessi in detta zona, costituendo quest’ultima attività  vincolata.

N. 00654/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2013, proposto da: 
Giuseppe Lamanuzzi, Elisabetta Damiani, rappresentati e difesi dall’avv. Mariangela Salerno, con domicilio eletto presso Attilio Francesco Triggiani, in Bari, Via Andrea da Bari n. 103; 

contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Chieffi, con domicilio eletto presso Gianluca Attanasio, in Bari, viale della Resistenza n.108; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza dirigenziale n. 00224 del 03.10.2012 della Ripartizione Tecnica, Ufficio Edilizia Privata del Comune di Bisceglie con cui si ordina la demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per il Comune di Bisceglie l’avv. Lorenzo Chieffi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti riferiscono di essere proprietari di un’abitazione ove dimorano, sita in Bisceglie, realizzata in zona di rispetto cimiteriale, in assenza di titolo, per la quale hanno promosso istanza di sanatoria ex l. 724/94.
Impugnano l’ordinanza di demolizione di un manufatto seminterrato e di un una muro di recinzione realizzati presso l’immobile adibito ad abitazione sul presupposto che il Comune di Bisceglie, già  nel 2006, avrebbe adottato atti di indirizzo volti al recupero della zona di rispetto cimiteriale ove, oltre la loro l’abitazione, sono stati realizzati diversi immobili abusivi.
Deducono:
1) violazione dell’art. 338 R.D. 1265/34 e dell’art. 29 l. 47/85 perchè l’aver presentato istanza di sanatoria e versato i relativi oneri li avrebbe indotti a confidare nel rilascio del titolo edilizio;
2) eccesso di potere per contraddittorietà  del provvedimento perchè, l’ordine di demolizione si pone in contrasto con l’intendimento del Comune di procedere al recupero della zona di rispetto cimiteriale, sospendendo i procedimenti sanzionatori avviati per la repressione degli abusi edilizi consumati in detta zona.
Resiste il Comune di Bisceglie deducendo:
– le opere per le quali i ricorrenti hanno presentato istanza di condono sono diverse da quelle oggetto di ordine di demolizione;
– il ricorrente non può invocare a suo favore la documentazione dalla quale si evince l’intenzione del Comune di promuovere il recupero della zona cimiteriale edificata abusivamente perchè riguarda la corrispondenza intercorsa fra il Comune e altri proprietari interessati all’adozione del piano di recupero.
Va preliminarmente respinta la richiesta di rinvio, avanzata dal difensore dei ricorrenti con nota depositata il 5.3.2015, perchè incompatibile con l’esigenza di definire senza ritardo le questioni pendenti, in omaggio al principio di ragionevole durata del processo, considerato che si tratterebbe del terzo differimento ad istanza dei ricorrenti, che l’asserito impedimento del difensore, posto a fondamento dell’istanza, non avrebbe escluso la trattazione della causa da parte di altro difensore all’uopo delegato e che i ricorrenti hanno depositato memoria di replica in data 5.3.2015.
Il ricorso, generico al limite dell’inammissibilità , è infondato.
Il primo motivo di ricorso è privo del pur minimo riscontro documentale.
Infatti i ricorrenti invocano la tutela di un inesistente affidamento nella sanatoria di opere abusive solo perchè avrebbero presentato istanza di condono – senza allegarne copia agli atti del ricorso – peraltro inammissibile ex art. 33 l. 47/85, trattandosi di opere realizzate in zona cimiteriale ove sussiste un vincolo di inedificabilità  assoluta, ai sensi del R.D. 1265/34.
Il secondo motivo è parimenti infondato poichè la mera programmazione di un’attività  amministrativa del tutto discrezionale, qual è l’adozione di una variante urbanistica di recupero della zona di rispetto cimiteriale, non ne muta la natura in attività  vincolata, nè impone all’amministrazione di astenersi, finchè non si sarà  determinata a darvi avvio, dall’adottare atti, come la demolizione di immobili abusivi che, al contrario, sono vincolati.
Infatti l’art. 338 R.D. 1265/34 prevede che il Comune possa ridurre l’ampiezza della zona di rispetto cimiteriale o consentire interventi di recupero di edifici ivi esistenti, ma di certo non esclude che siano adottate le misure sanzionatorie previste dalla normativa sulla repressione degli abusi edilizi.
Più specificamente, seppure in specie ricorresse in capo al Comune un autovincolo a non reprimere gli abusi edilizi nella zona cimiteriale, per averne ipotizzato il recupero, il Collegio non potrebbe assumerlo come parametro di legittimità  della successiva attività  amministrativa, che invece si determina a reprimere detti abusi, dovendo in caso contrario ammettersi che un atto amministrativo – l’autovincolo – prevalga per via giudiziaria sulle diposizioni di legge che impongono al Comune l’adozione di provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi.
Il ricorso pertanto deve essere respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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