Commercio, industria, Turismo – Autorizzazione attività  commerciali – Sospensione cautelare attività  d’impresa – Violazione norme tutela e sicurezza dei lavoratori – Reiterazione – Necessità  

Il provvedimento inibitorio di sospensione dell’attività  imprenditoriale adottato dalla ASL per supposta violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previsto dall’art. 14 comma 2 del d. lg.s 9 aprile 2008, n. 81sul lavoro previste  apprestate dal d.lgs. 81/2008 è illegittimo in quanto non dà  evidenza della reiterazione delle gravi violazioni presuntivamente commesse, avendo unicamente evidenziato la circostanza che le medesime  siano state gravi e che siano contemplate dal decreto ministeriale previsto dalla norma richiamata.

N. 00538/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00921/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2010, proposto da: 
Profilati in Legno S.a.s. di Ladogana Francesco & C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ettore Vacca, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6; 
contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Bari, Lungomare Starita, 6; 
per l’annullamento
del provvedimento di sospensione cautelare dell’attività  di impresa ex art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 81/2008, redatto in data 24.03.2010,
nonchè di ogni altro atto presupposto e/o collegato, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Paola Patatini;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di sospensione dell’attività  imprenditoriale, disposto nei suoi confronti ai sensi dell’art.14, co. 2, D.Lgs. n. 81/2008, ritenendolo illegittimo per violazione di legge.
Con memoria del 30.6.2010, si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria intimata, evidenziando altresì la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso della ditta ricorrente, atteso che, successivamente al provvedimento qui impugnato, è stato disposto con provvedimento sindacale lo sgombero immediato dell’immobile in cui la società  svolge attività  d’impresa, sino all’acquisizione delle certificazione di agibilità .
Alla Camera di Consiglio del 1°.7.2010, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta, “rilevato che l’avvenuto sgombero dell’immobile in cui la ricorrente esercitava la attività  non fa venir meno l’interesse al ricorso, potendo la ricorrente reperire altri locali idonei nei quali insediarla; rilevato che ai sensi dell’art. 14 D.L. 81/2008 la sospensione della attività  può essere disposta solo per violazioni reiterate, della cui sussistenza l’atto impugnato non dà  atto; rilevato che, del resto, in ossequio al principio di proporzionalità  poteva essere assegnato un termine entro il quale la ricorrente avrebbe dovuto e potuto provvedere ad eliminare le violazioni contestate”.
Alla Pubblica Udienza del 19.2.2015, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene di confermare quanto già  espresso in sede cautelare, ravvisando in particolare il vizio di violazione di legge censurato dalla ricorrente.
Invero, l’art. 14, co. 2, D. Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori, dispone che possano essere adottati provvedimenti di sospensione in relazione alla parte di attività  imprenditoriale interessata dalle violazioni “in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. [¦] Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’Allegato I.”
àˆ chiaro quindi che non è sufficiente che le violazioni riscontrate dall’Amministrazione siano grave e rientrino tra quelle individuate con decreto ministeriale, essendo altresì necessario che le stesse siano “reiterate”.
Nel provvedimento impugnato, sono evidenziate unicamente le “gravi violazioni” accertate, senza tuttavia alcun riferimento anche al necessario carattere della reiterazione.
Ne deriva conseguentemente l’illegittimità  del potere esercitato dall’Amministrazione in mancanza di tutti i presupposti legali, col conseguente accoglimento del gravame.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’ASL di Bari al pagamento in favore della ditta ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e rimborso CU.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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