Giurisdizione – Criterio di riparto – Pubblica istruzione – Scuole primarie – Assegnazione insegnante di sostegno – Diritto soggettivo – G.O.

Spetta alla cognizione del Giudice ordinario la controversia in materia di sostegno scolastico in favore di minori disabili, considerato che l’interesse fatto valere in giudizio è una posizione soggettiva di diritto (all’insegnate di sostegno) e che all’Amministrazione non residua alcuno spazio di discrezionalità  dopo la redazione del piano educativo individualizzato (v. Cassazione, Sezione Unite, sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014).

N. 00549/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS- ed -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitori esercenti la potestà  sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Paola Quarticelli, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Panariti in Bari, alla via Argiro n. 7; 

contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Direzione Didattica Statale V Circolo – Cerignola, in persana dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; 

 
 

 

 

 

per l’accertamento
del diritto del minore suddetto, alunno disabile, ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale elaborata ai sensi dell’art. 12 l. n. 104/1992, pari alla metà  del monte ore scolastico settimanale (rapporto 1:2), non solo per l’anno scolastico 2014/2015, in corso, ma anche per gli anni successivi, anche in vista della futura frequenza della scuola primaria;
e per l’accertamento del connesso obbligo dell’amministrazione scolastica, odierna resistente nelle sue diverse articolazioni, di garantire l’insegnamento di sostegno per l’intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale e per la sua conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dal minore, con ogni ulteriore e conseguente pronuncia;
e per l’annullamento
dei provvedimenti conosciuti e non conosciuti, presupposti e conseguenziali emessi dall’Amministrazione Scolastica, coi quali per l’anno scolastico 2014/2015 è stato ridotto, dimezzandolo, il monte ore di sostegno riconosciuto per il minore in diagnosi funzionale con rapporto 1:2, fra i quali anche la nota del Dirigente Scolastico della Direzione didattica statale 5° Circolo – Via Terminillo, Cerignola, del 12.12.2014, prot. n. 1946/B19 e la comunicazione ivi allegata dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale di Foggia del 26.09.2014, prot. 5482;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e della Direzione Didattica Statale V Circolo – Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Paola Quarticelli e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

Considerato che i ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto del loro figlio minore, affetto da ritardo mentale progressivo e di natura psichica, frequentante la scuola dell’infanzia in Cerignola presso la Direzione didattica statale V circolo – via Terminillo, di ottenere un insegnante di sostegno per l’intero monte ore accertato nella diagnosi funzionale nonchè del connesso obbligo dell’Amministrazione scolastica di garantire il sostegno richiesto;
Rilevato che le Sezione Unite della Cassazione, con la recente sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014, con un’inversione di rotta rispetto all’orientamento precedentemente espresso, hanno individuato nel giudice ordinario il giudice competente in materia di servizio di sostegno scolastico in favore di minori disabili, sul presupposto che la posizione soggettiva fatta valere in giudizio sia di diritto soggettivo pienamente conformato e che l’Amministrazione sia priva di qualunque discrezionalità  a fronte di quanto stabilito nella diagnosi funzionale, nel profilo dinamico funzionale e nel piano educativo individualizzato; più precisamente, hanno ritenuto che, alla luce dell’attuale quadro normativo e del contenuto della sentenza n. 80 del 2010 della Corte Costituzionale, non vi sia più alcuno spazio di discrezionalità  per la pubblica amministrazione – autorità  dopo la redazione del piano educativo individualizzato;
Rilevato che, nella fattispecie all’esame, tutti i predetti adempimenti risultano espletati e che, pertanto, nessun margine di scelta residui in capo all’Amministrazione scolastica;
Ritenuto, dunque, di dover declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto nel rispetto del termine di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
Ritenuto altresì di procedere all’integrale compensazione delle spese tra le parti in relazione alla presente fase di giudizio in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali non univoci in punto di giurisdizione, che si registrano nell’ambito delle pronunzie dei tribunali amministrativi di prima istanza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di giurisdizione;
b) indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 104/2010;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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