Istruzione pubblica – Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria – Selezione ammissione Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) – Presentazione dei requisiti di partecipazione – Termine – Disparità  di trattamento  

E’ annullabile il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva relativa  all’ammissione al  TFA emanato sul presupposto della tardiva presentazione da parte della candidata della documentazione richiesta,  qualora detto termine, eccessivamente breve,  sia stato indicato alla stessa candidata – su presumibile indicazione dell’Ente – in una dichiarazione sostitutiva di certificazione che ella ha prodotto (nella specie per essere stata ammessa con riserva alla prova scritta, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tar del Lazio). 

N. 00415/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2015, proposto da: 
Rossella Leone, rappresentato e difeso dall’avv. Sonia Izzo, con domicilio eletto presso Michele Ursini in Bari, piazza Umberto I, n.32; 

contro
Universita’ degli Studi di Bari, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, Via Melo n. 97, è domiciliata ex lege; 

nei confronti di
Annalisa Sciacqua; 

per l’annullamento
del provvedimento di esclusione prot. n. 85019 (per le classi di abilitazione A445 ed A446) del 28.11.14 (consegnato a mano in pari data) adottato dal Rettore dell’Università  degli Studi di Bari Aldo Moro, nell’ambito della selezione pubblica per l’ammissione, per l’anno accademico 2014/ 2015, al Corso di Tirocinio formativo attivo finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, indetti con D.R. 3199 del 24.10.14, nonchè di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Michele Ursini e Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La odierna ricorrente è stata ammessa a partecipare alla prova scritta, svoltasi il 12.11.2014 (per l’ammissione ai corsi di tirocinio formativo attivo, c.d. TFA, anno 2014/2015), sulla scorta del decreto cautelare del Tar Lazio n.5671/2014, confermato in udienza camerale, con ordinanza.
In sede di partecipazione a tali prove scritte, ella sottoscriveva e compilava un atto prestampato intestato “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)”, nel corpo del quale dichiarava di aver presentato ricorso al Tar (Lazio) avverso il decreto di esclusione dalle prove scritte (motivato in ragione del mancato conseguimento del punteggio minimo di ammissione pari a 21/30), ottenendo, in via cautelare, il provvedimento di ammissione.
Nel corpo dello stesso atto si impegnava, altresì, pena l’esclusione, a presentare, entro 4 giorni lavorativi “decorrenti dalla data odierna” (cioè dal 12.11.2014) presentare la documentazione ivi elencata (“- sentenza sospensiva Tar Lazio; – dichiarazione relativa ai titoli posseduti, di cui al bando; – copia dei versamenti dovuti;).
La presentazione avveniva, a mezzo PEC, in data 21.11.2014 e la ricorrente veniva, pertanto, esclusa, non avendo rispettato il termine di 4 giorni, indicato nel predetto documento.
Insorge contro tale decreto di esclusione, lamentando, in estrema e doverosa sintesi, l’irragionevolezza e l’illegittimità  di tale “clausola”, da un lato perchè agli altri partecipanti è stato conferito un termine maggiore per la presentazione della necessaria documentazione ( decorrente dal 24.10.2014 al 4.11.2014); dall’altro perchè assume che le sarebbe stato imposto di presentare la documentazione a mani, diversamente dagli altri candidati cui è stato concesso l’uso di varie modalità  di consegna.
All’udienza del 12.3.2015 la causa è stata trattenuta in decisione, risultando compiutamente espletate le difese dell’Università  che ha chiarito, con una relazione, di aver proceduto all’esclusione, in quanto la ricorrente non ha rispettato il termine di 4 giorni indicato nella già  menzionata dichiarazione sostitutiva.
Il ricorso è fondato.
Emerge dalla ricostruzione in fatto che il termine di 4 giorni:
è difforme da quello più lungo concesso agli altri candidati;
è stato oggetto di una dichiarazione di impegno della candidata che autonomamente (benchè verosimilmente su indicazione dell’Ente) si è autovincolata in tal senso.
Orbene, deve rilevarsi che una siffatta clausola di esclusione (che non risulta imposta dall’Amministrazione) non solo non è contemplata nel bando nè promana dall’Ente pubblico che è l’unico che può individuare cause di esclusione, ma soprattutto (con il che si viene al punto nodale della controversia) è del tutto difforme, quanto all'”ammontare” del termine, da quello concesso agli altri candidati.
In considerazione di questa ingiustificata disparità , non motivabile con alcuna particolare ragione di urgenza che non possa essere soddisfatta dalla concessione del termine di 11 giorni pari a quello attribuito agli altri candidati, l’atto va annullato.
Tanto non incide, ovviamente sul giudizio proposto dinanzi al Tar Lazio, il cui esito è l’unico che potrà  sancire, in via definitiva la legittimità  della partecipazione, da parte della ricorrente, al TFA.
L’Università  intimata, in sede di eventuale riedizione del potere esercitato, dovrà  applicare alla ricorrente lo stesso termine attribuito agli altri candidati, nonchè considerare valide, in applicazione del principio di parità  di trattamento, le stesse forme di presentazione concesse agli altri partecipanti.
Le spese possono essere integralmente compensate, in ragione della novità  della questione esaminata e dell’assenza di un quadro giurisprudenziale di riferimento, sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione prot. n. 85019 (per le classi di abilitazione A445 ed A446) del 28.11.14 adottato dal Rettore dell’Università  degli Studi di Bari.
Spese integralmente compensate, contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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