1. Energia da fonti rinnovabili – Impianti alimentati da biomasse –  Autorizzazione unica – Diniego realizzazione in zona agricola – Legge regionale – Incostituzionalità  – Violazione del riparto di competenze legislative Stato – Regione – Illegittimità  

2. Leggi, decreti, regolamenti – Declaratoria illegittimità  costituzionale – Effetti – Vizio sopravvenuto – Motivi aggiunti – Assenza – Irrilevanza – Fattispecie

3. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Diniego – Legge regionale – Illegittimità  costituzionale – Effetti – Riesame istanza
 

1. E’ illegittimo il provvedimento regionale di diniego di autorizzazione avente quale unico presupposto a fondamento della motivazione il mancato rispetto dell’art. 2, comma 4, L.r Puglia n. 31/2008, contenente il divieto di realizzazione in zone agricole di impianti alimentati da biomasse, successivamente dichiarato incostituzionale per contrasto con l’art. 117, comma 3 Cost. (violazione del riparto di competenze legislative Stato – regione, costituendo, l’energia, materia di legislazione concorrente),  in quanto divergente dalla disciplina statale di cui all’art. 12, comma 7 D.lgs 387/2003 che, all’opposto, ne prevede la realizzazione.


2. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità  costituzionale della norma attributiva di un potere alla p.A., quale l’art. 2 della L.R. n. 31/2008, pur non comportando travolgimento automatico del provvedimento, non prevede l’onere per la parte ricorrente di proporre motivi aggiunti per dedurre il vizio sopravvenuto atteso che la stessa nel ricorso introduttivo, sebbene non abbia sollevato l’incidente di costituzionalità  della norma, ha formulato censure che la chiamano direttamente in causa. 


3. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità  costituzionale della norma posta a fondamento di un provvedimento non travolge il potere dell’Amministrazione di valutare l’originaria istanza alla luce della normativa ratione temporis applicabile.

N. 00472/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2011 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2011, proposto da Energie Verdi Trinitapoli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Operamolla e Vincenzo Operamolla, con domicilio eletto in Bari, via Dante, 201;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso la sede legale dell’Agenzia in Bari, corso Trieste, 25;
Comune di Trinitapoli;
Provincia di Barletta Andria Trani;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del 30.9.2010, notificato il 5.11.2010, di diniego dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa nel Comune di Trinitapoli;
– nonchè di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, ove occorra, del parere reso il 12.7.2010 dall’Arpa Puglia e del parere reso il 12.7.2010 dal Comune di Trinitapoli;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 per le parti i difensori avv.ti Vincenzo Operamolla, Maria Liberti e Maria Laura Chiapperini, per delega dell’avv. Laura Marasco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con istanza del 12 maggio 2009 la Energie Verdi Trinitapoli s.r.l. richiedeva alla Regione Puglia l’autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili “Olio Vegetale Crudo” sito nel Comune di Trinitapoli e di potenza prevista pari a 56 MW.
Il 22 settembre 2009 la Regione Puglia invitava la società  a fornire documentazione integrativa, indicando in novanta giorni il termine entro cui la stessa sarebbe dovuta pervenire alla Regione Puglia.
Il 22 ottobre 2009 la Energie Verdi Trinitapoli s.r.l. depositava la documentazione integrativa richiesta.
In data 2 marzo 2010 la Regione Puglia avviava il procedimento previsto dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l’autorizzazione unica e successivamente, in data 24 giugno 2010, convocava la conferenza di servizi.
In sede di conferenza di servizi, tenutasi il 12 luglio 2010, tutti gli Enti esprimevano il proprio parere al rilascio dell’autorizzazione unica.
In data 11 settembre 2009 la Regione Puglia notificava il preavviso di rigetto dell’autorizzazione unica in cui erano menzionati i pareri contrari espressi dall’ARPA Puglia e dal Comune di Trinitapoli in sede di conferenza di servizi e il mancato rispetto del requisito previsto dall’art. 4 della legge Regione Puglia n. 31/2008 che vieta la realizzazione in zona agricola di impianti a biomasse, salvo che gli stessi non siano alimentati per almeno il 40% da filiera corta.
La Energie Verdi Trinitapoli s.r.l., in date 20 settembre 2010 e 5 ottobre 2010 forniva le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto.
Con il censurato provvedimento del 30.9.2010 ricevuto dalla Energie Verdi Trinitapoli s.r.l. in data 5 novembre 2010 la Regione Puglia rigettava la richiesta di autorizzazione unica per il “mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 2, quarto comma, della L.R. n. 31/2008 in materia di requisiti di filiera corta per gli impianti a biomassa in zona agricola”.
Con nota del 17 novembre 2010 la Provincia BAT concludeva il procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale e all’AIA, archiviando lo stesso alla luce del diniego di autorizzazione della Regione Puglia.
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2011 la Energie Verdi Trinitapoli s.r.l. adiva questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento negativo del 30 settembre 2010 e degli altri atti in epigrafe indicati.
La ricorrente deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
– violazione dell’art. 12 d.lgs. 29.12.2003, n. 387, così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.9.2010 in conformità  degli esiti della Conferenza Unificata Stato – Regioni dell’8.7.2010; eccesso di potere per contraddittorietà  con provvedimento del 24.6.2010; illegittimità  costituzionale dell’art. 2, quarto comma, della legge Regione Puglia n. 31/2008 ove applicabile per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost.
Parte ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato fosse illegittimo poichè aveva quale unico presupposto a fondamento della motivazione il mancato rispetto dell’art. 2, quarto comma, della L.R. n. 31/2008 (“àˆ vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da “filiera corta”, cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall’impianto”); che detta disposizione regionale sarebbe in contrasto con le citate previsioni costituzionali, in particolare per violazione del riparto di competenze legislative Stato / Regioni delineato dall’art. 117 Cost.
Si costituivano l’Amministrazione regionale e l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Puglia, resistendo al gravame.
A seguito dell’udienza pubblica del 10 maggio 2012 questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 1610/2012, depositata in data 28 agosto 2012, riteneva che la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 2, comma 4, legge Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 assumesse rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione della causa e fosse non manifestamente infondata.
Invero, unicamente la declaratoria di incostituzionalità  dell’art. 2, comma 4, legge Regione Puglia n. 31/2008, facendo venir meno il divieto in essa previsto, avrebbe determinato la caducazione del contestato provvedimento regionale di diniego di autorizzazione unica applicativo della citata disposizione ostativa.
Ancora, la rilevanza della questione di legittimità  costituzionale doveva essere anche apprezzata positivamente in relazione alla non operatività  – ratione temporis – delle disposizioni dettate dal regolamento regionale n. 24/2010 (che recepisce il decreto ministeriale del 10.9.2010, recante le Linee Guida Nazionali).
Il Tribunale, quanto al presupposto di rimessione della non manifesta infondatezza, evidenziava il contrasto del divieto generalizzato di cui all’art. 2, comma 4 legge Regione Puglia n. 31/2008 con l’art. 117, comma 2, lett. s) Cost. (che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ambiente) e con l’art. 117, comma 3 Cost. (che attribuisce alla competenza legislativa concorrente Stato / Regioni la materia dell’energia, tenuto conto della previsione normativa statale di cui all’art. 12, comma 7, prima parte dlgs n. 387/2003 secondo cui, all’opposto, “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.”).
In conclusione, il Collegio ipotizzava che l’adozione, da parte della Regione Puglia (peraltro in una fase storica in cui non erano state ancora approvate le Linee Guida Nazionali previste dall’art. 12, comma 10 d.lgs. n. 387/2003 e comunque in contrasto con l’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003 e, successivamente, anche con i principi fondamentali desumibili dalle Linee Guida), di una disciplina legislativa come quella oggetto di censura (art. 2, comma 4, legge regionale n. 31/2008) determinasse, in modo incompatibile con i già  richiamati principi costituzionali, un divieto generale alla realizzazione in zona agricola di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse.
Per tutti questi motivi sollevava questione di costituzionalità  dell’art. 2, quarto comma, L.R. Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008, per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lett. s) e terzo comma della Carta Costituzionale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 166 dell’11 giugno 2014, in adesione a quanto evidenziato dal Giudice rimettente, accoglieva la questione sul presupposto della incompatibilità  costituzionale della norma regionale censurata con l’art. 117, comma 3 Cost. e dichiarava, per l’effetto, l’illegittimità  costituzionale dell’art. 2, comma 4 legge Regione Puglia n. 31/2008, evidenziando in sostanza che il divieto generalizzato in esame si discosta da quanto stabilito dal legislatore statale (in particolare il comma 7 dell’art. 12 dlgs n. 387/2003, disposizione quest’ultima costituente “principio fondamentale” nella materia concorrente dell’energia).
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Invero, il provvedimento impugnato costituisce applicazione di una disposizione regionale dichiarata incostituzionale.
Per effetto della sentenza costituzionale n. 166/2014 viene meno la base giuridica del contestato provvedimento del 30.9.2010.
Nello specifico, quanto alla natura giuridica del vizio derivante dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità  costituzionale della norma attributiva di un potere alla P.A. incidente sul provvedimento che ne costituisce esercizio, Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3449 ha evidenziato:
«¦ in tema di effetti della sopravvenuta declaratoria di illegittimità  costituzionale della norma attributiva di un potere alla p.a. sul provvedimento che ne costituisce esercizio, il più recente orientamento è nel senso che, pur non essendovi travolgimento automatico del provvedimento per effetto del venir meno della norma a monte (trattandosi di illegittimità  derivata dell’atto applicativo e non già  di sua inesistenza o nullità , come pure era stato ipotizzato), non è onere della parte ricorrente proporre motivi aggiunti per dedurre il vizio sopravvenuto quante volte la stessa nel ricorso introduttivo, attraverso uno o più motivi specifici, abbia fatto venire in rilievo la norma in questione, ancorchè non sotto il profilo di una sua illegittimità  costituzionale (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, nr. 4002).
Come si vede, il presupposto perchè il giudice possa conoscere del vizio sopravvenuto è soltanto che il ricorrente abbia fin dapprincipio svolto censure che chiamino direttamente in causa la norma de qua e non anche, come vorrebbe parte odierna appellata, che ne abbia specificamente lamentato fin dapprincipio l’illegittimità  costituzionale. ¦».
Ed è quanto indubbiamente è avvenuto nel caso che qui occupa, laddove ad essere impugnato era proprio il citato provvedimento emesso ai sensi dell’art. 2, comma 4 legge Regione Puglia n. 31/2008, con censure che contestavano la stessa legittimità  costituzionale della disposizione legislativa regionale.
L’atto applicativo della previsione normativa (i.e. art. 2, comma 4 legge regionale n. 31/2008) limitativa dell’esercizio di un potere, disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 166/2014, è rappresentato nel caso di specie dal gravato provvedimento del 30.9.2010.
Detto provvedimento, in base al condivisibile principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3449, va, pertanto, annullato in quanto illegittimo.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Resta comunque salvo il potere dell’Amministrazione di valutare l’originaria istanza della società  ricorrente alla luce della normativa ratione temporis applicabile, depurata dalla disposizione regionale dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 166/2014.
In considerazione della natura, della peculiarità  e complessità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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